Cassazione Civile, Ordinanza n. 40697/2021 del 20/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento notificati, a seguito di PVC della Guardia di Finanza, a una società di capitali a ristretta base familiare e ai soci, per gli anni d’imposta 2006 e 2007. L’Ufficio contestava maggiori IVA e IRAP alla società e maggior reddito di partecipazione ai soci, assumendo che il prezzo ufficiale della cessione di impianti di radiodiffusione fosse stato solo parziale e che ulteriori somme fossero state corrisposte in nero dal legale rappresentante della società acquirente a conti esteri cifrati riconducibili ai fratelli soci. La CTP rigettava i ricorsi; la CTR accoglieva solo in parte le impugnazioni, escludendo la posizione di un socio per estraneità ai fatti e limitando alcune statuizioni all’annualità 2006/2007 secondo la rettifica per errore materiale. In cassazione la società e un socio censuravano: motivazione apparente della sentenza di appello per adesione alla pronuncia di primo grado; omesso esame di fatti decisivi e delle eccezioni sulla motivazione/ allegazione degli atti richiamati; violazione delle norme sulla motivazione degli avvisi di accertamento; erronea valutazione della prova presuntiva e della legittimità dell’accertamento ex art. 39 d.P.R. 600/1973. L’Agenzia proponeva ricorso incidentale lamentando ultrapetizione, errata considerazione dell’annualità 2007, motivazione apparente sull’accoglimento nei confronti di un socio e violazione dell’art. 2697 c.c. per l’uso di un atto di cessione quote privo di data certa.
La decisione
Il giudizio è stato dichiarato estinto parzialmente per cessata materia del contendere nei confronti di un socio per entrambe le annualità e nei confronti dell’altro socio per l’annualità 2007, per intervenuta definizione agevolata/rottamazione; per la parte residua, la Corte ha rigettato i ricorsi principali della società e del socio rimasto in causa sull’annualità 2006, ritenendo infondati i motivi sulla motivazione per relationem e sulla presunzione di redditi occultati, e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell’Agenzia nei confronti di un socio per tardività e comunque inammissibile o infondato nel resto. Le spese sono state regolate in base alla soccombenza e alla cessazione parziale della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
la sentenza di appello deve contenere una motivazione comprensibile e non meramente apparente, ma il rinvio alla decisione di primo grado è legittimo se consente di comprendere le ragioni della decisione.
richiamato come parametro della motivazione della sentenza; la motivazione apparente determina nullità solo se manca una reale disamina della controversia.
richiamato in tema di forma della motivazione della sentenza.
l’obbligo di motivazione dell’atto tributario può essere assolto per relationem, purché il contenuto essenziale degli atti richiamati sia riprodotto o comunque conoscibile dal contribuente.
art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per sostenere che l’avviso di accertamento deve essere motivato anche mediante rinvio ad altri atti, se comprensibili e conoscibili.
art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato in tema di motivazione dell’avviso relativo all’IVA.
richiamato quale norma generale sulla motivazione degli atti amministrativi.
art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973
legittima la rettifica anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
invocato dall’Agenzia in tema di riparto dell’onere della prova; la Corte ha ritenuto non decisivo il rilievo sul difetto di data certa dell’atto di cessione quote, in presenza di altre risultanze probatorie.
il ricorso incidentale sull’ultrapetizione è inammissibile o privo di interesse se l’annualità contestata è stata eliminata per definizione agevolata o per correzione dell’errore materiale.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per censurare la mancata considerazione dell’annualità 2007; il motivo è stato ritenuto senza interesse in ragione della rettifica della sentenza e della definizione agevolata.
art. 51, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
il termine breve di impugnazione decorre dalla valida notificazione della sentenza al soggetto che intende avvalersene.
art. 38 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per la notificazione della sentenza nel processo tributario.
art. 16 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come base per la notificazione della sentenza nel processo tributario.
la proposizione di ricorsi successivi contro la stessa sentenza determina simultaneus processus.
richiamato per affermare che il socio può consultare la documentazione sociale, rilevante ai fini della motivazione per relationem dell’avviso notificato al socio.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non dovuto il doppio contributo unificato nei confronti dell’amministrazione pubblica e, per il condono sopravvenuto, nei casi di estinzione parziale rilevati dalla Corte.
art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018
base della definizione agevolata delle controversie invocata da alcuni soci, con conseguente cessazione parziale della materia del contendere.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
in caso di definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in relazione alla riscossione frazionata pendente durante l’impugnazione dell’avviso di accertamento.
art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011
richiamato in giurisprudenza sul fatto che la definizione agevolata di un avviso non produce effetti cumulativi sugli avvisi emessi verso soggetti diversi.
richiamato come base della rottamazione cartelle menzionata nella memoria di un contribuente.
L. n. 119 del 2018
richiamata per la conversione del d.l. n. 119 del 2018.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l’accertamento di ricavi non contabilizzati in capo alla società può sorreggere, mediante presunzione semplice grave, precisa e concordante, l’attribuzione ai soci pro quota di utili extracontabili, salvo prova contraria specifica.
- La motivazione per relationem della sentenza di appello è valida se consente di comprendere le ragioni della decisione e di controllare il percorso logico-giuridico seguito; diviene nulla solo se è meramente adesiva, generica o priva di reale sussunzione della fattispecie concreta.
- L’avviso di accertamento tributario può essere motivato per relationem anche mediante il richiamo ad atti non allegati, purché ne sia riprodotto o comunque reso conoscibile il contenuto essenziale, così da consentire la difesa del contribuente e il controllo giurisdizionale.
- La prova presuntiva può fondarsi su una catena di inferenze concordanti; non vi è violazione del divieto di doppie presunzioni quando il fatto noto, apprezzato secondo gravità, precisione e concordanza, rende attendibile il fatto ignoto.
- La definizione agevolata o il condono di una lite tributaria produce effetti solo sulla posizione del soggetto che vi aderisce e sul singolo atto definito, senza effetti automatici o cumulativi verso la società o altri soci titolari di posizioni fiscali autonome.
- Ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, la notificazione della sentenza al soggetto che intende avvalersene deve essere provata da chi la invoca; in mancanza di prova della notificazione, il termine breve non decorre.
- Nel giudizio di legittimità, la censura di ultrapetizione o di omissione di pronuncia resta inammissibile o priva di interesse quando la statuizione contestata è comunque travolta da una definizione agevolata o da una correzione dell’errore materiale della sentenza impugnata.
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