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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40697/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento notificati, a seguito di PVC della Guardia di Finanza, a una società di capitali a ristretta base familiare e ai soci, per gli anni d’imposta 2006 e 2007. L’Ufficio contestava maggiori IVA e IRAP alla società e maggior reddito di partecipazione ai soci, assumendo che il prezzo ufficiale della cessione di impianti di radiodiffusione fosse stato solo parziale e che ulteriori somme fossero state corrisposte in nero dal legale rappresentante della società acquirente a conti esteri cifrati riconducibili ai fratelli soci. La CTP rigettava i ricorsi; la CTR accoglieva solo in parte le impugnazioni, escludendo la posizione di un socio per estraneità ai fatti e limitando alcune statuizioni all’annualità 2006/2007 secondo la rettifica per errore materiale. In cassazione la società e un socio censuravano: motivazione apparente della sentenza di appello per adesione alla pronuncia di primo grado; omesso esame di fatti decisivi e delle eccezioni sulla motivazione/ allegazione degli atti richiamati; violazione delle norme sulla motivazione degli avvisi di accertamento; erronea valutazione della prova presuntiva e della legittimità dell’accertamento ex art. 39 d.P.R. 600/1973. L’Agenzia proponeva ricorso incidentale lamentando ultrapetizione, errata considerazione dell’annualità 2007, motivazione apparente sull’accoglimento nei confronti di un socio e violazione dell’art. 2697 c.c. per l’uso di un atto di cessione quote privo di data certa.

La decisione

Il giudizio è stato dichiarato estinto parzialmente per cessata materia del contendere nei confronti di un socio per entrambe le annualità e nei confronti dell’altro socio per l’annualità 2007, per intervenuta definizione agevolata/rottamazione; per la parte residua, la Corte ha rigettato i ricorsi principali della società e del socio rimasto in causa sull’annualità 2006, ritenendo infondati i motivi sulla motivazione per relationem e sulla presunzione di redditi occultati, e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell’Agenzia nei confronti di un socio per tardività e comunque inammissibile o infondato nel resto. Le spese sono state regolate in base alla soccombenza e alla cessazione parziale della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    la sentenza di appello deve contenere una motivazione comprensibile e non meramente apparente, ma il rinvio alla decisione di primo grado è legittimo se consente di comprendere le ragioni della decisione.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza; la motivazione apparente determina nullità solo se manca una reale disamina della controversia.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di forma della motivazione della sentenza.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    l’obbligo di motivazione dell’atto tributario può essere assolto per relationem, purché il contenuto essenziale degli atti richiamati sia riprodotto o comunque conoscibile dal contribuente.

  • art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per sostenere che l’avviso di accertamento deve essere motivato anche mediante rinvio ad altri atti, se comprensibili e conoscibili.

  • art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato in tema di motivazione dell’avviso relativo all’IVA.

  • art. 3 L. n. 241 del 1990

    richiamato quale norma generale sulla motivazione degli atti amministrativi.

  • art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973

    legittima la rettifica anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

  • art. 2697 c.c.

    invocato dall’Agenzia in tema di riparto dell’onere della prova; la Corte ha ritenuto non decisivo il rilievo sul difetto di data certa dell’atto di cessione quote, in presenza di altre risultanze probatorie.

  • art. 112 c.p.c.

    il ricorso incidentale sull’ultrapetizione è inammissibile o privo di interesse se l’annualità contestata è stata eliminata per definizione agevolata o per correzione dell’errore materiale.

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per censurare la mancata considerazione dell’annualità 2007; il motivo è stato ritenuto senza interesse in ragione della rettifica della sentenza e della definizione agevolata.

  • art. 51, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    il termine breve di impugnazione decorre dalla valida notificazione della sentenza al soggetto che intende avvalersene.

  • art. 38 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per la notificazione della sentenza nel processo tributario.

  • art. 16 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato come base per la notificazione della sentenza nel processo tributario.

  • art. 335 c.p.c.

    la proposizione di ricorsi successivi contro la stessa sentenza determina simultaneus processus.

  • art. 2261 c.c.

    richiamato per affermare che il socio può consultare la documentazione sociale, rilevante ai fini della motivazione per relationem dell’avviso notificato al socio.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non dovuto il doppio contributo unificato nei confronti dell’amministrazione pubblica e, per il condono sopravvenuto, nei casi di estinzione parziale rilevati dalla Corte.

  • art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018

    base della definizione agevolata delle controversie invocata da alcuni soci, con conseguente cessazione parziale della materia del contendere.

  • art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018

    in caso di definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

  • art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in relazione alla riscossione frazionata pendente durante l’impugnazione dell’avviso di accertamento.

  • art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011

    richiamato in giurisprudenza sul fatto che la definizione agevolata di un avviso non produce effetti cumulativi sugli avvisi emessi verso soggetti diversi.

  • d.l. n. 193 del 2016

    richiamato come base della rottamazione cartelle menzionata nella memoria di un contribuente.

  • L. n. 119 del 2018

    richiamata per la conversione del d.l. n. 119 del 2018.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l’accertamento di ricavi non contabilizzati in capo alla società può sorreggere, mediante presunzione semplice grave, precisa e concordante, l’attribuzione ai soci pro quota di utili extracontabili, salvo prova contraria specifica.
  • La motivazione per relationem della sentenza di appello è valida se consente di comprendere le ragioni della decisione e di controllare il percorso logico-giuridico seguito; diviene nulla solo se è meramente adesiva, generica o priva di reale sussunzione della fattispecie concreta.
  • L’avviso di accertamento tributario può essere motivato per relationem anche mediante il richiamo ad atti non allegati, purché ne sia riprodotto o comunque reso conoscibile il contenuto essenziale, così da consentire la difesa del contribuente e il controllo giurisdizionale.
  • La prova presuntiva può fondarsi su una catena di inferenze concordanti; non vi è violazione del divieto di doppie presunzioni quando il fatto noto, apprezzato secondo gravità, precisione e concordanza, rende attendibile il fatto ignoto.
  • La definizione agevolata o il condono di una lite tributaria produce effetti solo sulla posizione del soggetto che vi aderisce e sul singolo atto definito, senza effetti automatici o cumulativi verso la società o altri soci titolari di posizioni fiscali autonome.
  • Ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, la notificazione della sentenza al soggetto che intende avvalersene deve essere provata da chi la invoca; in mancanza di prova della notificazione, il termine breve non decorre.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura di ultrapetizione o di omissione di pronuncia resta inammissibile o priva di interesse quando la statuizione contestata è comunque travolta da una definizione agevolata o da una correzione dell’errore materiale della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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