Cassazione Civile, Ordinanza n. 40714/2021 del 20/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una verifica della Guardia di finanza nei confronti di società del gruppo, cui l'Agenzia delle Entrate aveva notificato avvisi di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativi a più annualità, contestando operazioni commerciali ritenute inesistenti nell'ambito di una presunta frode carosello nel commercio intracomunitario di telefoni cellulari. Secondo l'Ufficio, una società del gruppo avrebbe svolto il ruolo di società filtro/beneficiaria consapevolmente inserita nel meccanismo fraudolento. Le società hanno impugnato gli accertamenti e la CTP ha accolto i ricorsi. In appello l'Agenzia ha insistito su una serie di indizi: assenza di prova del trasporto estero, anomalia dei pagamenti, irrilevanza di decreti penali di archiviazione e delle difese documentali della contribuente. La CTR ha respinto l'appello ritenendo non assolto l'onere probatorio dell'Amministrazione e valorizzando gli elementi contrari addotti dalla società. In Cassazione l'Ufficio ha proposto cinque motivi: violazione degli artt. 2729 c.c. e 20 d.lgs. 74/2000 per avere attribuito rilievo ai decreti di archiviazione; error in procedendo per avere valorizzato una perizia di parte; violazione degli artt. 2700 e 2729 c.c. per non avere considerato il p.v.c. e le anomalie del trasporto; violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c. per non avere considerato sospette le modalità di pagamento; violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c. per non avere tratto elementi dalla corrispondenza interna.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso, respingendo l'eccezione preliminare di inammissibilità formulata dalle controricorrenti per asserita tecnica redazionale impropria e difetto di sintesi. Nel merito ha però ritenuto infondati tutti e cinque i motivi, esaminati congiuntamente perché connessi. La Corte ha ribadito che, nelle contestazioni IVA su operazioni soggettivamente inesistenti o inserite in frodi carosello, l'Amministrazione deve provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore o dell'operazione, ma anche la consapevolezza del destinatario o, comunque, elementi oggettivi e specifici da cui desumere che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode. Ha inoltre precisato che il sindacato di legittimità sulla prova presuntiva è limitato al vizio di sussunzione e non consente una nuova valutazione del materiale indiziario se il giudice di merito ha correttamente applicato i criteri di gravità, precisione e concordanza. La CTR, secondo la Cassazione, aveva correttamente escluso la decisività degli indizi addotti dall'Ufficio e valorizzato, con motivazione congrua, gli elementi contrari offerti dalle società, compreso il p.v.c. nei limiti in cui era utilizzabile. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese; è stato inoltre escluso l'obbligo del doppio contributo perché l'Agenzia è amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti è soddisfatto anche se il ricorso incorpora atti o la sentenza impugnata, purché la vicenda processuale sia intellegibile dalla lettura complessiva dell'atto.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il ricorso è ammissibile quando consente di individuare chiaramente i motivi di censura e il controllo di legittimità richiesto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge è scrutinabile nei limiti della corretta sussunzione della fattispecie concreta nella norma applicata.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
L'error in procedendo deve emergere da una reale violazione delle regole processuali, non da una mera contestazione del ragionamento probatorio del giudice di merito.
art. 2727 c.c.
La prova presuntiva presuppone fatti noti idonei a fondare inferenze logiche sul fatto ignoto.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni sono utilizzabili solo se gravi, precise e concordanti; il controllo di legittimità riguarda l'esatta applicazione di tali criteri alla fattispecie concreta.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova in materia tributaria grava prima sull'Amministrazione quanto alla dimostrazione dei presupposti della pretesa, poi sul contribuente per la prova contraria se l'Ufficio ha assolto il proprio onere.
art. 2700 c.c.
Il processo verbale di constatazione fa fede privilegiata solo per i fatti attestati dal pubblico ufficiale come compiuti o avvenuti in sua presenza o da lui percepiti direttamente.
art. 2709 c.c.
La fattura, in sé, ha rilevanza documentale nel sistema civilistico come documento unilaterale, ma nel sistema tributario assume rilievo quale componente del costo fiscalmente dedotto o detratto.
art. 2710 c.c.
Richiamato come eccezione alla regola della non piena prova del documento unilaterale nel rapporto civilistico.
art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972
La fattura viene valorizzata nel sistema IVA come documento fiscalmente rilevante ai fini del costo/operazione.
d.lgs. 20 marzo 2000, n. 74, art. 20
Richiamato dalla ricorrente nel contesto del rapporto tra accertamento tributario e vicende penali, ma non assunto quale base decisiva della soluzione.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- In tema di IVA, quando l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti o inserite in una frode carosello, deve provare sia la fittizietà del fornitore o dell'operazione sia la consapevolezza del contribuente, o comunque elementi oggettivi da cui desumere che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
- Se l'Ufficio assolve a tale onere, il contribuente deve provare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto; la sola regolarità formale delle scritture, della fatturazione o dei pagamenti non basta, da sola, a superare la contestazione.
- Il controllo di legittimità sulla prova presuntiva non consente una nuova valutazione del merito: la Cassazione interviene solo se il giudice ha male sussunto gli indizi sotto l'art. 2729 c.c., cioè se ha qualificato come gravi, precisi e concordanti elementi che non lo erano o viceversa.
- Il processo verbale di constatazione ha fede privilegiata solo per i fatti direttamente percepiti o compiuti dal pubblico ufficiale; le dichiarazioni di terzi o il contenuto di documenti richiamati nel verbale non hanno automaticamente tale valore e devono essere specificamente allegati e valutati.
- Nel giudizio tributario, la prova indiziaria va apprezzata in modo unitario: gli elementi dell'Ufficio devono formare una catena inferenziale lineare e convergente, mentre la prova contraria del contribuente può fondarsi su documenti e circostanze che, valutati complessivamente, rendano plausibile l'effettività delle operazioni.
- La tecnica redazionale del ricorso per cassazione non è inammissibile per il solo fatto di incorporare atti o sentenze, se l'esposizione complessiva consente di comprendere con chiarezza fatti, ragioni e censure.
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