Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 40682/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva ricostruito il reddito di un professionista per due annualità, recuperando imposte non versate ai fini IVA, IRPEF e IRAP e irrogando sanzioni. L'accertamento era fondato anche sulla presunzione di ricavi derivanti da prelievi e versamenti su conti correnti bancari. In primo grado l'atto era stato solo parzialmente ridotto; in appello la decisione era stata riformata in senso favorevole all'Ufficio, con conferma integrale dell'accertamento. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 600/1973, come modificato dalla L. n. 311/2004, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, i prelievi bancari non potevano più essere considerati automaticamente compensi o ricavi del professionista. L'Agenzia ha resistito osservando di voler adeguare la pretesa alla pronuncia costituzionale, espungendo i prelevamenti e abbandonando la sanzione IVA collegata alla mancata o tardiva autofatturazione; il Ministero ha eccepito sostanzialmente il proprio difetto di legittimazione passiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'economia e delle finanze e ha dichiarato inammissibile il ricorso nei suoi confronti, compensando le spese del relativo rapporto processuale. Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ha invece accolto il ricorso limitatamente alla questione dei prelievi bancari: ha ritenuto applicabile nel giudizio pendente la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presunzione di ricavi/compensi fondata sui prelievi ingiustificati del professionista. Ha invece precisato che i versamenti continuano a valere come presunzioni di compenso, salvo prova contraria del contribuente. Poiché il giudice di merito aveva confermato integralmente l'accertamento anche includendo i prelievi, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR di Bologna in diversa composizione per rideterminare il reddito imponibile alla luce del principio affermato e per regolare anche le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    come modificato dalla L. n. 311/2004

    La presunzione che qualificava come compensi/ricavi anche i prelievi bancari ingiustificati del lavoratore autonomo è stata ritenuta costituzionalmente illegittima e quindi non applicabile al rapporto non ancora esaurito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge.

  • art. 57 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300

    Le Agenzie fiscali hanno personalità giuridica pubblica e autonomia; nei giudizi tributari instaurati dopo la loro istituzione sono gli unici soggetti legittimati passivi.

  • art. 1 d.m. 28 dicembre 2000

    È richiamato per individuare la data di operatività delle Agenzie fiscali, dal 1 gennaio 2001.

  • art. 136 Cost.

    La norma dichiarata illegittima cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte costituzionale.

  • art. 30, comma 3, l. cost. 11 marzo 1953, n. 87

    La declaratoria di illegittimità costituzionale produce effetti retroattivi nei limiti dei rapporti non esauriti e non coperti da giudicato.

  • art. 6, comma 8, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato dalla difesa erariale in relazione alla sanzione IVA per omessa o tardiva autofatturazione, che l'Agenzia ha dichiarato di non voler ulteriormente sostenere.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma tributaria rileva anche se intervenuta dopo la sentenza impugnata, purché il rapporto non sia esaurito e la questione sia ancora sub iudice.
  • La presunzione di maggior reddito fondata sui prelievi bancari ingiustificati non può essere applicata al professionista, essendo stata espunta dall'ordinamento per contrasto con il principio di capacità contributiva.
  • Restano invece utilizzabili, salvo prova contraria del contribuente, le presunzioni tratte dai versamenti bancari, che continuano a poter essere valorizzati ai fini della ricostruzione del reddito.
  • Nelle liti tributarie instaurate dopo l'operatività delle Agenzie fiscali, il Ministero dell'economia e delle finanze è privo di legittimazione passiva, spettando la rappresentanza processuale alla sola Agenzia competente.
  • La mera dichiarazione dell'Ufficio di voler procedere in autotutela non rende improcedibile o assorbito il ricorso del contribuente, se non vi è un formale provvedimento di autotutela che incida sull'oggetto del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.