Cassazione Civile, Ordinanza n. 40698/2021 del 20/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine dalla notifica alla società di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 sul Modello Unico e sul Modello 770S relativi all’anno d’imposta 2005, con recupero di un tardivo versamento del saldo IRAP e del disconoscimento di un credito d’imposta ritenuto inesistente. La contribuente impugnava la cartella; la CTP accoglieva il ricorso anche a seguito di CTU contabile; la CTR confermava la decisione e accoglieva il ricorso incidentale della società sulle spese peritali. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione solo apparente, perché la CTR si sarebbe limitata a richiamare la decisione di primo grado senza riprodurne i passaggi essenziali; 2) violazione dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che il credito d’imposta non fosse provato e che il suo riconoscimento richiedesse documentazione ulteriore rispetto alla dichiarazione; 3) vizio motivazionale per adesione generica alla CTU e mancato esame delle deduzioni dell’Ufficio; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 per omessa pronuncia su uno dei profili di censura relativi alla liquidazione del compenso del CTU; 5) violazione delle norme sui compensi dei consulenti, perché l’importo liquidato sarebbe stato superiore ai limiti tabellari applicabili in base al valore della causa. La società resisteva con controricorso e ricorso incidentale condizionato, che però è stato assorbito.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi quattro motivi del ricorso principale, ritenendo infondate le censure sulla motivazione della sentenza d’appello, sulla legittimità del controllo automatizzato e sull’asserita omessa pronuncia. Ha invece accolto il quinto motivo, rilevando che il compenso liquidato al CTU era incongruente rispetto ai parametri normativi applicabili al valore della controversia. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per il riesame del compenso peritale nei limiti di legge e per le spese. Il ricorso incidentale condizionato della contribuente è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Il disconoscimento del credito è legittimo solo se fondato su un riscontro obiettivo e cartolare dei dati della dichiarazione; non può trasformarsi in un accertamento che richieda un’istruttoria ampia e documentale.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
La censura di nullità per motivazione apparente è infondata quando la sentenza d’appello mostri di aver condiviso consapevolmente la decisione di primo grado sulla base degli accertamenti svolti dal CTU e di una valutazione autonoma, sia pure sintetica.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Dopo la riformulazione normativa, il vizio deducibile riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la richiesta di una nuova valutazione delle prove o della consulenza tecnica.
art. 112 c.p.c.
Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice, decidendo in modo coerente su una questione, assorbe logicamente anche il distinto profilo di censura ad essa connesso.
art. 53 d.lgs. n. 546/1992
La doglianza relativa ai motivi di appello nel processo tributario va letta in coerenza con la decisione complessivamente resa, verificando se vi sia stata effettiva omissione di pronuncia.
art. 50 d.P.R. n. 115/2002
I compensi dei consulenti tecnici sono soggetti ai criteri normativi di liquidazione e devono restare entro i limiti tabellari applicabili al valore della causa.
art. 299 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato insieme alle norme sulla liquidazione dei compensi per ribadire il quadro regolatorio delle spettanze del consulente.
artt. 1 e 2 tabella allegata al d.m. 30 maggio 2002
La determinazione del compenso del CTU deve avvenire sulla base dello scaglione di valore della controversia e della corrispondente percentuale prevista dalla tabella.
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 l’Ufficio può disconoscere un credito d’imposta solo sulla base di dati formalmente desumibili dalla dichiarazione e di riscontri cartolari obiettivi; se la pretesa richiede una verifica documentale ampia o comparativa, occorre un diverso strumento accertativo.
- La motivazione della sentenza d’appello non è nulla se il giudice di secondo grado, pur in modo sintetico, manifesta di condividere gli accertamenti del primo giudice e della CTU, dando conto delle ragioni del proprio convincimento.
- Il vizio di motivazione oggi deducibile in cassazione non consente di sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio o della consulenza tecnica, ma solo di denunciare l’omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Non integra omessa pronuncia la decisione che, risolvendo una questione principale, assorbe logicamente un distinto profilo di censura ad essa strettamente connesso.
- La liquidazione del compenso del consulente tecnico deve rispettare i criteri tabellari e lo scaglione di valore della causa; una somma liquidata oltre i limiti della forbice normativa è cassabile limitatamente a tale punto.
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