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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40716/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Campania che, confermando il primo grado, aveva respinto il suo appello contro un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007 relativo a IVA, IRAP e IRES. L’accertamento, di tipo analitico-induttivo, aveva rideterminato un maggior reddito di euro 65.869,00 sulla base della ritenuta antieconomicità dell’impresa: a fronte di ricavi dichiarati per euro 251.244,00, era stato dichiarato un reddito d’impresa di euro 2.119,00, con coefficienti di ricarico considerati troppo bassi. Con un unico motivo la ricorrente ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. e mancata valutazione della documentazione prodotta, sostenendo di aver provato il carattere familiare dell’attività, la sua breve durata, l’età dei soci e la messa in liquidazione dovuta proprio all’antieconomicità, oltre a riproporre censure sulla qualificazione dell’attività, sull’assenza di verifiche negli anni precedenti e sull’asserita erroneità del calcolo del maggior reddito.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo perché la controversia era soggetta al regime della c.d. doppia conforme: le decisioni di primo e secondo grado erano di contenuto sostanzialmente coincidente e il giudizio di appello era stato introdotto dopo l’11 settembre 2012, con conseguente operatività dell’art. 348-ter c.p.c. che preclude il ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. La Corte ha inoltre osservato che, comunque, la CTR non aveva omesso l’esame delle prove, ma le aveva valutate come generiche, non provate o comunque non idonee a superare le risultanze opposte; ha poi ribadito che, in presenza di una marcata antieconomicità non spiegata dal contribuente, l’Amministrazione può legittimamente ricorrere all’accertamento induttivo sulla base di presunzioni. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna della contribuente alle spese e con l’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è scrutinabile quando operi la preclusione derivante dalla doppia conforme; in ogni caso richiede un effettivo omesso esame di un fatto decisivo, non la mera richiesta di diversa valutazione delle prove.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di decisioni di primo e secondo grado conformi, il ricorso per cassazione è limitato ai motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c., con esclusione del vizio motivazionale di cui al n. 5.

  • art. 54 del D.L. n. 83 del 2012

    La disciplina della doppia conforme si applica ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012 in poi.

  • art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973

    Legittima l’accertamento induttivo quando il comportamento del contribuente appaia antieconomico e non adeguatamente spiegato.

  • art. 54 del D.P.R. n. 633 del 1972

    Consente, in ambito IVA, il ricorso all’accertamento induttivo fondato su presunzioni in presenza di elementi sintomatici di evasione o inattendibilità delle dichiarazioni.

  • art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, quando le sentenze di primo e secondo grado sono sovrapponibili nella ratio decidendi, opera la preclusione della doppia conforme e il ricorso per cassazione non può essere fondato sul vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile se, in realtà, la censura mira a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.
  • Nel processo tributario, la prova è essenzialmente documentale e il giudice di merito può ritenere non decisive o generiche le allegazioni del contribuente se non idonee a superare le risultanze contrarie.
  • L’antieconomicità manifesta e non giustificata dell’attività d’impresa costituisce un grave indice presuntivo di possibile evasione e può legittimare l’accertamento analitico-induttivo, purché il contribuente non offra spiegazioni convincenti e documentate.
  • Una volta contestata l’antieconomicità dall’Amministrazione, grava sul contribuente l’onere di fornire una spiegazione plausibile e supportata da elementi probatori idonei a neutralizzare la presunzione fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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