Cassazione Civile, Ordinanza n. 40715/2021 del 20/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente impugnava una cartella di pagamento relativa a IVA, IRPEF e IRAP per l’anno d’imposta 2007, sostenendo che le somme iscritte a ruolo derivassero da errori contenuti nella dichiarazione modello Unico 2008 e che egli avesse già chiesto all’Ufficio la rettifica dei dati. Nelle more del giudizio di primo grado presentava istanza di definizione della lite pendente ai sensi dell’art. 39, comma 12, d.l. 98/2011; l’Ufficio la respingeva ritenendo non definibili le liti originate da controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973. La CTP accoglieva il ricorso e ordinava di ricalcolare l’imposta sulla base della documentazione prodotta. In appello, l’Ufficio sosteneva la legittimità della cartella e la necessità di correggere gli errori solo tramite dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998; il contribuente, in via incidentale, censurava il mancato esame della questione relativa al diniego della definizione agevolata. La CTR accoglieva l’appello principale dell’Ufficio e rigettava quello incidentale, ritenendo che il diniego avrebbe dovuto essere impugnato autonomamente. In cassazione il contribuente deduceva, con due motivi, violazione dell’art. 39, comma 12, d.l. 98/2011 e dell’art. 16, comma 8, l. 289/2002, nonché violazione dell’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998 e dell’art. 10 l. 212/2000, sostenendo da un lato la tempestiva e corretta impugnazione del diniego con motivi aggiunti nel giudizio pendente e dall’altro la condonabilità della lite, trattandosi di controversia sull’imposta originata da un mero errore materiale di dichiarazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi di ricorso. Ha affermato che, essendo già pendente il giudizio dinanzi alla CTP, il contribuente aveva correttamente e tempestivamente impugnato il diniego della definizione della lite mediante motivi aggiunti, senza necessità di una separata impugnazione, in applicazione del principio di strumentalità delle forme e poiché l’impugnazione era stata comunque notificata nei sessanta giorni. Inoltre ha qualificato la controversia come lite sull’imposta e quindi definibile, poiché il contribuente aveva dedotto l’inesistenza del debito tributario per un errore materiale nella dichiarazione. Per tali ragioni ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 39, comma 12, d.l. 98/2011
richiamato come base normativa della definizione agevolata della lite pendente; la Corte ne applica la disciplina nel senso che la questione del diniego può essere fatta valere nel giudizio pendente tramite motivi aggiunti se tempestivi.
art. 16, comma 8, L. 289/2002
interpretato nel senso che l’impugnazione del diniego di definizione agevolata, quando il giudizio è già pendente, ha carattere pregiudiziale e può essere introdotta con motivi aggiunti nel medesimo processo.
art. 36-bis d.P.R. 600/1973
menzionato per descrivere il controllo automatizzato alla base della cartella, ma non viene accolto l’assunto dell’Ufficio che ciò escluda in assoluto la definibilità della lite.
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998
richiamato dall’Ufficio quale unico strumento per correggere gli errori di dichiarazione; la Corte non ne condivide l’uso come preclusione alla tutela contenziosa nel caso concreto.
art. 10, L. 212/2000
evocato dal ricorrente a sostegno della possibilità di emendare l’errore in coerenza con buona fede e correttezza nei rapporti con l’Amministrazione.
art. 156 c.p.c.
utilizzato a sostegno del principio di strumentalità delle forme, valorizzando la tempestiva notificazione dell’impugnazione nonostante la forma dei motivi aggiunti.
art. 370, comma 1, c.p.c.
richiamato solo per dare atto della partecipazione eventuale dell’Agenzia all’udienza senza controricorso; non incide sulla decisione di merito.
Massime di principio
- Quando una lite tributaria è già pendente, il diniego di definizione agevolata può essere validamente contestato nello stesso giudizio mediante motivi aggiunti, se l’impugnazione è tempestiva e idonea a investire la questione pregiudiziale.
- Il principio di strumentalità delle forme impedisce di sacrificare la tutela sostanziale quando l’atto introduttivo o integrativo, pur non essendo nella forma più rigorosa, raggiunge lo scopo di portare tempestivamente la censura all’attenzione del giudice.
- Una controversia relativa a somme iscritte a ruolo può essere definibile come lite sull’imposta quando il contribuente deduce l’inesistenza del debito tributario per un errore materiale di dichiarazione, e non già una pretesa estranea al tributo.
- La correzione degli errori dichiarativi non può essere apprezzata in modo meramente formalistico se ciò contrasta con la sostanza della pretesa fiscale e con l’esigenza di far emergere la corretta capacità contributiva.
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