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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35198/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2013, notificata via PEC. La contribuente ha impugnato l’atto deducendo: l’inesistenza o comunque invalidità della notifica telematica perché eseguita mediante scansione/cartella in PDF priva di firma digitale; la mancanza delle ricevute PEC di accettazione e consegna; la nullità del ruolo per difetto di sottoscrizione del funzionario; l’omessa preventiva comunicazione di irregolarità (avviso bonario); il difetto di motivazione della cartella, in particolare quanto al titolo e al calcolo degli interessi; l’erronea qualificazione come motivo nuovo del richiamo ai provvedimenti della Procura e ai documenti depositati in relazione a sospensioni della riscossione. Il ricorso per cassazione è stato articolato in sette motivi, tutti riferiti a vizi di violazione di legge o nullità della sentenza.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la notifica della cartella via PEC anche quando il messaggio allega una copia informatica PDF dell’originale cartaceo non firmata digitalmente, perché l’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 consente la notifica a mezzo PEC e la disciplina del CAD ammette copia per immagini e duplicato informatico. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulle ricevute di accettazione e consegna per difetto di autosufficienza e perché la questione, se nuova, sarebbe stata tardiva in appello. Ha ritenuto infondato il motivo sul ruolo privo di sottoscrizione, ribadendo che l’omissione non è sanzionata e che opera la presunzione di riferibilità dell’atto all’organo amministrativo, con onere probatorio contrario a carico del contribuente. Ha respinto le censure sull’avviso bonario, affermando che la cartella da controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta da tale comunicazione. Ha escluso il vizio di motivazione, osservando che, in presenza di liquidazione automatizzata fondata sulle dichiarazioni del contribuente, è sufficiente il richiamo alle dichiarazioni stesse e che gli interessi derivano da un calcolo legale predeterminato. Ha infine dichiarato inammissibile il motivo relativo ai provvedimenti della Procura e ai documenti sulla sospensione, sia per difetto di autosufficienza sia perché la CTR aveva comunque deciso sulla non applicabilità delle sospensioni, con ratio non specificamente censurata. La ricorrente è stata condannata alle spese e resta dovuto l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    consente la liquidazione automatizzata delle imposte sulla base delle dichiarazioni del contribuente e giustifica l’emissione della cartella senza un autonomo atto impositivo precedentemente notificato.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    richiamato per la liquidazione automatizzata in materia IVA; in tale contesto la cartella può essere motivata con il mero richiamo alle dichiarazioni del contribuente.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    la notifica della cartella può avvenire a mezzo PEC secondo le modalità del d.P.R. n. 68/2005, senza applicazione dell’art. 149-bis c.p.c.

  • art. 2 d.P.R. n. 68/2005

    richiamato quale disciplina della PEC e del messaggio di posta elettronica certificata.

  • art. 3 d.P.R. n. 68/2005

    richiamato in relazione alle modalità tecniche della notificazione via PEC.

  • art. 1 d.lgs. n. 82/2005

    lett. i-ter e i-quinquies

    distingue tra copia per immagine di documento analogico e duplicato informatico; la Corte utilizza tali definizioni per ritenere ammissibile l’allegazione in PEC della copia PDF della cartella cartacea.

  • artt. 20, 21, 22, 23, 24 e 48 d.lgs. n. 82/2005

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della pretesa invalidità della notifica telematica, ma non accolti dalla Corte.

  • artt. 27 e 37 Regolamento UE n. 910/2014

    richiamati dalla ricorrente in tema di eIDAS e firme elettroniche, ma non ritenuti ostativi alla notifica effettuata.

  • art. 1 Decisione di esecuzione UE n. 2015/1506

    richiamata dalla ricorrente in tema di specifiche attuative eIDAS, senza incidenza sulla soluzione adottata.

  • art. 149-bis c.p.c.

    la Corte osserva che non si applica alla notifica della cartella ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973.

  • art. 62 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come norma generale sul giudizio di legittimità tributaria, senza specifica autonomia decisoria nel caso.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 12 d.P.R. n. 602/1973

    non prevede sanzione per l’omessa sottoscrizione del ruolo; ciò impedisce di far discendere automaticamente la nullità dell’atto.

  • art. 1, comma 1-ter, lett. e), d.l. n. 106/2005

    richiamato dalla ricorrente in tema di sottoscrizione/validità del ruolo, senza esito favorevole.

  • art. 2697 c.c.

    il contribuente che contesti la provenienza o il potere sottostante al ruolo deve fornire prova contraria specifica e concreta.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    consente l’emissione della cartella a seguito di controllo automatizzato senza previo avviso bonario, secondo l’orientamento richiamato dalla Corte.

  • art. 6, comma 5, L. n. 212/2000

    richiamato dalla ricorrente a fondamento dell’obbligo di preventiva comunicazione di irregolarità, ma la Corte esclude che l’assenza dell’avviso renda invalida la cartella nel caso di specie.

  • art. 10 L. n. 212/2000

    richiamato dalla ricorrente in tema di tutela del contribuente; non conduce all’accoglimento del ricorso.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997

    richiamato dalla ricorrente sull’avviso bonario; la Corte conferma la legittimità della cartella anche senza tale previo avviso.

  • art. 2712 c.c.

    invocato per contestare la conformità degli estratti prodotti rispetto agli originali; la censura è stata respinta o dichiarata inammissibile.

  • art. 2719 c.c.

    richiamato sulla conformità delle copie documentali, senza esito favorevole per la ricorrente.

  • art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546/1992

    invocato in relazione alla produzione documentale nel processo tributario.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    richiamato in tema di motivazione del provvedimento amministrativo; la Corte ritiene sufficiente, per la cartella da controllo automatizzato, il richiamo alle dichiarazioni del contribuente.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    richiamato sulla motivazione degli atti tributari; non impone, in questo contesto, una motivazione diversa da quella riconosciuta dalla Corte.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in relazione al divieto di nuove eccezioni in appello nel processo tributario.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per il divieto di domande/eccezioni nuove in appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 21-octies L. n. 241/1990

    richiamato quale principio di irrilevanza dei vizi quando l’atto è vincolato e il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 331 c.p.p.

    menzionato solo come contesto fattuale della comunicazione effettuata anche ai fini della denuncia penale.

Massime di principio

  • La notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC è valida anche quando sia allegata una copia informatica per immagini dell’originario documento cartaceo priva di firma digitale, purché la disciplina speciale consenta la notificazione telematica e non vi sia una previsione contraria.
  • Nel giudizio di cassazione, le censure che denunciano omessa pronuncia o erronea valutazione di documenti devono rispettare il principio di autosufficienza: il ricorrente deve indicare con precisione il contenuto degli atti e la loro decisività, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • L’omessa sottoscrizione del ruolo d’imposta non determina, di per sé, nullità dell’atto, se la legge non prevede una sanzione espressa; opera la presunzione di riferibilità dell’atto all’organo amministrativo, superabile solo con prova contraria specifica del contribuente.
  • Nelle ipotesi di cartella emessa a seguito di controllo automatizzato sulle dichiarazioni del contribuente, la preventiva comunicazione di irregolarità non costituisce condizione necessaria di validità dell’atto, secondo l’orientamento richiamato dalla Corte.
  • Quando la pretesa tributaria deriva da liquidazione automatizzata basata sulle dichiarazioni già presentate dal contribuente, l’obbligo di motivazione della cartella può essere assolto con il mero richiamo a tali dichiarazioni; per gli interessi è sufficiente l’indicazione di criteri legali predeterminati di calcolo.
  • In appello non possono essere introdotte questioni nuove; inoltre, se la sentenza impugnata contiene una ratio decidendi autonoma e non specificamente censurata, il motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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