Codice dell'amministrazione digitale
Codice dell'amministrazione digitale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina la digitalizzazione dei rapporti con la PA: definisce gli strumenti digitali, riconosce il diritto all’uso delle tecnologie, regola identità e domicilio digitale, pagamenti elettronici, comunicazioni telematiche e servizi online. Diverse previsioni operano solo da date successive o tramite decreti attuativi; alcune regole sono state soppresse o abrogate.
Codice dell'amministrazione digitale: definizioni, identità digitale, domicilio digitale, servizi online e pagamenti elettronici
Codice dell’amministrazione digitale: definizioni e diritti digitali
Il provvedimento individua le principali nozioni del sistema digitale pubblico e disciplina i diritti di cittadini, imprese e professionisti nei rapporti telematici con le amministrazioni. Regola inoltre gli indici dei domicili digitali, i servizi online, i pagamenti elettronici e la trasparenza sugli strumenti digitali.
Definizioni rilevanti
La norma chiarisce il significato di numerosi concetti centrali per l’amministrazione digitale, tra cui:
- carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi;
- copia informatica, copia per immagine, duplicato informatico e documento informatico;
- formato aperto e dati di tipo aperto;
- domicilio digitale, posta elettronica certificata e gestore PEC;
- identità digitale, interoperabilità, cooperazione applicativa e linee guida;
- firma digitale, originali non unici e riutilizzo dei dati.
Le definizioni richiamano anche quelle del regolamento eIDAS e prevedono che, quando la legge consente l’uso della PEC, sia ammesso anche un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
Ambito di applicazione
Le disposizioni si applicano alle pubbliche amministrazioni, ai gestori di servizi pubblici e alle società a controllo pubblico, secondo le specificazioni contenute nel Codice. Alcune norme si estendono anche ai privati, in particolare quelle su documento informatico, firme elettroniche, conservazione, domicilio digitale, comunicazioni elettroniche e identità digitale.
Resta fermo il rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali. Sono invece escluse, nei limiti indicati, le attività di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria, polizia economico-finanziaria, consultazioni elettorali e comunicazioni di emergenza e protezione civile. Il Codice si applica ai processi civile, penale, amministrativo, contabile e tributario solo in quanto compatibile e salvo diversa disciplina del processo telematico.
Per le attività ispettive e di controllo fiscale, l’applicazione del Codice è demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.
Diritto all’uso delle tecnologie e ai servizi digitali
Chiunque ha diritto di usare in modo accessibile ed efficace le soluzioni digitali nei rapporti con i soggetti pubblici interessati, anche per esercitare diritti di accesso e partecipazione al procedimento amministrativo. È inoltre riconosciuto il diritto di fruire dei servizi pubblici in forma digitale e integrata, anche tramite dispositivi mobili e il punto di accesso telematico previsto dal Codice.
Le amministrazioni devono riorganizzare e aggiornare i servizi sulla base delle esigenze reali degli utenti e renderli disponibili online secondo standard e livelli di qualità fissati e aggiornati da AgID.
Identità digitale e domicilio digitale
Il Codice riconosce il diritto di accedere ai servizi online tramite la propria identità digitale e, a partire dal 1° gennaio 2018, tramite il punto di accesso telematico. Soggetti pubblici, professionisti iscritti in albi/elenchi e imprese iscritte al registro imprese devono dotarsi di un domicilio digitale. Le comunicazioni verso chi non lo abbia eletto sono regolate da un decreto attuativo; in ogni caso, dal 1° gennaio 2013 le comunicazioni tra PA, gestori di pubblici servizi e cittadino avvengono in via esclusiva tramite il domicilio digitale dichiarato, salvo diverse previsioni di legge.
Indici dei domicili digitali e consultazione
Sono istituiti tre elenchi pubblici:
- INI-PEC per imprese e professionisti;
- indice dei domicili digitali di PA, gestori di pubblici servizi e società a controllo pubblico;
- indice delle persone fisiche, dei professionisti non tenuti all’iscrizione in albi/registri e degli altri enti privati.
Gli elenchi sono consultabili liberamente, in formato aperto. L’uso dei domicili digitali per comunicazioni commerciali è vietato senza preventiva autorizzazione del titolare.
Pagamenti elettronici e interconnessione
Le amministrazioni devono accettare pagamenti elettronici tramite la piattaforma nazionale di interconnessione, messa a disposizione dalla Presidenza del Consiglio. La piattaforma consente anche pagamenti spontanei di tributi, la trasmissione delle informazioni ai fini di monitoraggio e, in prospettiva, l’uso per processi di certificazione fiscale tra privati. L’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di usare esclusivamente la piattaforma è stato più volte rinviato ed è indicato, nell’ultimo aggiornamento riportato, dal 28 febbraio 2021.
Trasparenza sugli strumenti digitali
L’ANPR ospita una sezione dedicata agli strumenti digitali riferibili al cittadino, con dati su identità digitali, deleghe e domicili digitali. I dati devono essere aggiornati dai gestori entro il 30 aprile 2026 e sono conservati per massimo dodici mesi dalla revoca o scadenza. Il cittadino può consultare le informazioni sui propri strumenti e ricevere comunicazione delle nuove attivazioni.
Deprecazione e aggiornamenti
Nel testo sono numerose le parti soppresse o abrogate, soprattutto in materia di definizioni e di disciplina originaria del CAD. Tuttavia il Codice, nel suo impianto generale, resta vigente e rilevante per la digitalizzazione della PA e dei rapporti telematici.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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