Cassazione Civile, Ordinanza n. 35126/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2003, con cui l'Ufficio contestava una indebita detrazione dell'imposta in relazione a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite in una frode carosello e riferite a fatture provenienti da una società ritenuta cartiera. La contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'atto, ma la CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia e confermato l'accertamento, affermando che la prova della legittimità delle operazioni gravava sulla società e che non era sufficiente invocare il pagamento del prezzo o il margine di utile. In cassazione la società ha proposto due motivi contro la sentenza regionale; tuttavia, nelle more del giudizio, ha depositato memoria deducendo di avere definito la lite mediante la procedura di definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193 del 2016 e dal D.L. n. 148 del 2017, producendo domanda di adesione, comunicazione dell'Agente della riscossione e prova del pagamento, e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'adesione alla definizione agevolata e il pagamento delle somme dovute, accompagnati dalla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, determinassero una sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente alla decisione del ricorso. Ha quindi qualificato tale situazione come inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione. Ha inoltre escluso che ostasse la presenza di IVA all'importazione in una frode carosello, osservando che la disciplina sulla definizione delle liti pendenti non comporta rinuncia all'accertamento dell'imposta, ma solo una transazione della lite già in corso. Le spese sono state compensate e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, perché l'inammissibilità era sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 6, comma 2, D.L. n. 193 del 2016
impegno del contribuente di rinunciare ai giudizi pendenti sui carichi relativi
la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, con l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, evidenzia una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
art. 6, comma 3, D.L. n. 193 del 2016
richiamato quale base della definizione agevolata della lite mediante pagamento delle somme iscritte a ruolo.
art. 1, comma 7, lett. b), D.L. n. 148 del 2017
richiamato insieme al D.L. n. 193 del 2016 quale ulteriore fondamento normativo della definizione della lite.
art. 1, comma 8, lett. a), D.L. n. 148 del 2017
richiamato insieme al D.L. n. 193 del 2016 quale ulteriore fondamento normativo della definizione della lite.
art. 6, comma 10, lett. a), D.L. n. 193 del 2016
Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: a) le risorse proprie tradizionali ... e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione
la Corte ritiene che la previsione di esclusione dell'IVA all'importazione non impedisca la definizione delle liti pendenti, perché la procedura non elimina l'accertamento ma consente solo una composizione transattiva della controversia.
art. 390 c.p.c.
la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse è stata equiparata alla rinuncia al ricorso; in mancanza dei requisiti richiesti, non estingue il processo ma comporta l'inammissibilità sopravvenuta.
art. 391, comma 2, c.p.c.
non trova applicazione la regola generale sulle spese, poiché la condanna alle spese sarebbe contraria alla ratio deflattiva della definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l'inammissibilità è sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l'interesse ad agire o a impugnare deve permanere fino alla decisione; se, per effetto di una definizione agevolata della lite, la parte ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione e produce la relativa documentazione, il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa nel giudizio di legittimità, quando non ricorrano i presupposti formali della rinuncia, non determina cessazione della materia del contendere ma è trattata come rinuncia improduttiva di estinzione, con conseguente inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione.
- La disciplina della definizione agevolata delle liti tributarie ha natura deflattiva e transattiva: non elimina l'accertamento già compiuto, ma consente di chiudere la controversia a condizioni predeterminate; ciò può operare anche in presenza di contestazioni in materia di IVA, purché si tratti di definizione del contenzioso e non di rinuncia all'accertamento dell'imposta.
- In caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso dovuta all'adesione del contribuente a una procedura di definizione agevolata, le spese di legittimità possono essere compensate per non disincentivare l'accesso alla procedura, e non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità originaria dell'impugnazione.
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