Cassazione Civile, Ordinanza n. 35124/2021 del 18/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione una sentenza della CTR Emilia-Romagna che aveva parzialmente accolto l'appello di un intermediario finanziario contro sanzioni irrogate per omessa risposta a plurime richieste di informazioni finanziarie formulate nel 2007 ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973. Secondo l'Ufficio, la CTR aveva errato nel ritenere che le omissioni avessero avuto natura meramente formale e nell'applicare il cumulo giuridico di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 472/1997, sostenendo invece che le violazioni avessero inciso sull'attività di controllo dell'Amministrazione e dovessero essere trattate diversamente. Con il secondo motivo l'Agenzia ha dedotto nullità della sentenza per carenza di motivazione e violazione delle norme sul contenuto della decisione tributaria, contestando l'affermazione della CTR secondo cui fosse incontroverso che le omissioni non avessero inciso sulla base imponibile di terzi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha respinto preliminarmente l'eccezione di inesistenza/nullità della notifica del ricorso, ritenendo valida la relata sottoscritta da un Procuratore dello Stato. Nel merito ha confermato la decisione della CTR, ritenendo corretta l'applicazione del cumulo giuridico ex art. 12 del d.lgs. n. 472/1997 alle plurime omissioni di risposta dell'intermediario alle richieste istruttorie dell'Amministrazione finanziaria. Il secondo motivo è stato assorbito. L'Agenzia è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 12 d.lgs. n. 472/1997
È applicabile il cumulo giuridico alle plurime violazioni commesse dall'intermediario finanziario per omessa o ritardata trasmissione delle informazioni richieste dall'Amministrazione finanziaria.
art. 10 d.lgs. n. 471/1997
Richiamato nel primo motivo di ricorso come norma violata, ma non oggetto di una specifica affermazione decisoria autonoma.
art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, D.P.R. n. 600/1973
Costituisce la base delle richieste di informazioni finanziarie cui l'intermediario avrebbe omesso di rispondere.
art. 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 472/1997
Richiamato nel ricorso come disciplina delle violazioni formali, ma la Corte conferma la soluzione fondata sul cumulo giuridico ex art. 12.
artt. 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Richiamati nel secondo motivo a sostegno della censura di motivazione della sentenza di merito.
Massime di principio
- In tema di sanzioni tributarie, l'omessa o ritardata trasmissione di più informazioni o dichiarazioni da parte dell'intermediario può essere assoggettata al cumulo giuridico previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 472/1997.
- Quando la violazione consiste nel mancato riscontro a richieste istruttorie dell'Amministrazione finanziaria, la qualificazione della condotta come formale non esclude, di per sé, l'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni.
- La notifica del ricorso per cassazione non è nulla per il solo fatto che la relata sia sottoscritta da un Procuratore dello Stato anziché da un Avvocato dello Stato, trattandosi di attività materiale dell'ufficiale giudiziario compiuta su istanza del procuratore.
- Se il primo motivo di ricorso viene respinto perché la decisione di merito è corretta nel merito, le ulteriori censure strettamente dipendenti possono restare assorbite.
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