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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35130/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 2007 con cui erano stati recuperati imposte dirette e IVA sulla base degli studi di settore, ritenuti indicativi di una grave incongruenza tra ricavi dichiarati e ricavi presunti. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo che gli studi di settore costituissero soltanto una presunzione semplice, inidonea da sola a fondare la pretesa, e valorizzando anche la supposta nullità della notifica dell'invito a comparire per il contraddittorio. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: (1) violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, perché la CTR avrebbe fondato la decisione su un vizio di notifica dell'invito al contraddittorio mai dedotto nel ricorso introduttivo, introducendo così una nuova eccezione in appello; (2) violazione dell'art. 62-bis d.l. n. 331 del 1993 conv. in l. n. 427 del 1993 e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR escluso che gli studi di settore potessero da soli sorreggere la pretesa tributaria.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto che la CTR avesse illegittimamente valorizzato in appello la nullità della notifica dell'invito a comparire, trattandosi di eccezione in senso stretto non dedotta in precedenza e quindi non proponibile per la prima volta in grado di gravame ai sensi dell'art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel giudizio tributario vieta di introdurre in appello eccezioni in senso stretto, comprese quelle che attengono a vizi di invalidità dell'atto tributario o a fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa fiscale; restano invece deducibili le mere difese e le eccezioni improprie.

  • art. 62-bis d.l. n. 331 del 1993 conv. in l. n. 427 del 1993

    È richiamato dalla parte ricorrente per contestare la decisione della CTR sul valore probatorio degli studi di settore, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che la CTR avrebbe erroneamente escluso l'efficacia probatoria degli studi di settore; il motivo resta assorbito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per denunciare la violazione di legge nel secondo motivo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso stretto, cioè quelle fondate su fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa fiscale o su vizi di invalidità dell'atto impugnato.
  • Non è consentito al giudice di appello porre a fondamento della decisione un vizio non dedotto dalla parte nelle pregresse fasi di merito, quando tale vizio abbia natura di eccezione in senso stretto.
  • Quando il contraddittorio endoprocedimentale sia stato ritualmente attivato e il contribuente non vi abbia partecipato né abbia allegato elementi difensivi, l'Ufficio, in linea di principio, non è tenuto a fornire ulteriori dimostrazioni oltre allo scostamento tra reddito dichiarato e parametri/studi di settore.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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