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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35128/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da quattro sentenze della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, accogliendo gli appelli dell'Ufficio, hanno ritenuto legittimi avvisi di accertamento relativi alle annualità 2004-2007 per IRPEF, IRAP e IVA. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Con il primo ha denunciato omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione e violazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973 nonché degli artt. 24 e 53 Cost., lamentando che, a fronte di un accertamento induttivo, non fossero stati considerati i costi sostenuti per gli emolumenti corrisposti a lavoratori irregolari. Con il secondo ha censurato, sotto il profilo motivazionale, la valutazione della CTR circa l'insufficienza della prova offerta per scagionarlo dagli addebiti. Con il terzo ha dedotto violazione dell'art. 7 L. 212/2000, dell'art. 42 e degli artt. 41 e 41-bis d.P.R. 600/1973, sostenendo che gli avvisi di accertamento avrebbero riprodotto addebiti solo presunti sulla base del PVC e mai effettivamente rilevati.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la decisione della CTR nella parte in cui ha escluso in radice la deducibilità dei costi relativi a lavoratori "in nero". Ha affermato che, sia nell'accertamento induttivo puro sia in quello analitico-induttivo, i costi sostenuti rilevano comunque come componenti negativi del reddito; nel caso dell'accertamento induttivo puro spetta all'Ufficio riconoscere una deduzione forfettaria percentuale dei costi di produzione, mentre nell'accertamento analitico o analitico-presuntivo è il contribuente a dover provare i costi deducibili. I restanti motivi sono stati dichiarati inammissibili: il secondo perché diretto a una rivalutazione del merito, il terzo perché rivolto contro gli avvisi di accertamento e privo di autosufficienza, oltre che nuovo rispetto ai gradi di merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e rinviata alla CTR del Lazio in diversa composizione per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    Nel caso di accertamento induttivo puro, i costi di produzione devono essere riconosciuti dall'Ufficio in via forfettaria percentuale; nell'accertamento analitico o analitico-presuntivo il contribuente deve invece provarne l'esistenza e l'inerenza.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla mancata considerazione dei costi; la Corte non sviluppa un autonomo principio su tale norma.

  • art. 53 Cost.

    Il prelievo non può gravare sul reddito lordo: anche nei metodi accertativi induttivi i costi sostenuti devono avere rilevanza per evitare violazione della capacità contributiva.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Parametro invocato per la censura di violazione di legge.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Parametro invocato per la censura motivazionale; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una nuova valutazione del merito.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    Richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione degli avvisi di accertamento.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione degli avvisi di accertamento.

  • artt. 41 e 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamati dal ricorrente nel terzo motivo in relazione alla pretesa illegittimità degli avvisi.

  • art. 366 c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione vale il principio di autosufficienza: se si censura la motivazione di un avviso di accertamento, occorre trascriverne i passi rilevanti nel ricorso.

Massime di principio

  • In tema di imposte sui redditi, i costi sostenuti devono essere considerati anche quando il reddito sia determinato mediante accertamento induttivo, perché la tassazione non può avvenire sul lordo dei ricavi senza incidere sulla capacità contributiva.
  • Nell'accertamento induttivo puro l'Ufficio deve riconoscere una deduzione forfettaria dei costi di produzione; nell'accertamento analitico o analitico-induttivo, invece, l'onere di provare i costi deducibili grava sul contribuente.
  • Il giudizio di legittimità non consente una rivalutazione del merito sotto la veste del vizio motivazionale.
  • Quando si deduce in cassazione il vizio di motivazione dell'avviso di accertamento, è necessario riportarne testualmente i passaggi rilevanti nel ricorso, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Una questione nuova, non proposta nei gradi di merito e non ricavabile dagli atti trascritti, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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