Cassazione Civile, Ordinanza n. 35129/2021 del 18/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IVA e IRAP 2010 e confermato solo in parte dalla CTR della Campania: il giudice d'appello aveva accolto parzialmente l'impugnazione dell'Ufficio limitatamente a una indebita detrazione IVA per euro 24.283,00, rigettandola nel resto. La società ha proposto ricorso principale per cassazione con due motivi congiunti, deducendo violazione degli artt. 19 e 28 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., sostanzialmente contestando la valutazione della documentazione e degli accertamenti di fatto svolti dalla Guardia di finanza e lamentando difetto di prova circa la pretesa impositiva. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso incidentale con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme IVA e dell'art. 39 d.P.R. 600/1973, nonché degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. e 115-116 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto non provata l'inesistenza oggettiva di operazioni fatturate da Edil Tecno s.r.l.; con il secondo ha censurato la mancata applicazione dei poteri istruttori officiosi ex art. 7 d.lgs. 546/1992 e artt. 210-213 c.p.c., per non avere la CTR ordinato la produzione documentale ritenuta necessaria.
La decisione
La Corte ha preliminarmente riunito i ricorsi ex art. 335 c.p.c. e ha rigettato sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale dell'Agenzia. Sul ricorso principale ha ritenuto inammissibili le doglianze nella parte in cui miravano a un riesame del merito e infondate le censure sul difetto di prova, evidenziando che la CTR aveva accertato che il fornitore delle fatture contestate era un soggetto fittizio, privo di struttura aziendale e capacità operativa, e che i beni erano stati rivenduti a prezzo inferiore a quello di acquisto; in tale situazione spettava al contribuente provare la propria estraneità alla frode, secondo il consolidato principio in tema di operazioni soggettivamente inesistenti. Sul ricorso incidentale ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché diretto a sollecitare un nuovo esame degli accertamenti di fatto compiuti dalla CTR, la quale aveva invece rilevato l'esistenza di assegni bancari, di una perizia tecnica attestante l'effettiva esecuzione dei lavori e, soprattutto, la mancata produzione da parte dell'Ufficio della documentazione posta a base dell'accertamento. Il secondo motivo è stato rigettato perché il potere istruttorio del giudice tributario ex art. 7 d.lgs. 546/1992 ha natura integrativa e non sostitutiva dell'onere probatorio delle parti, e non può servire a sanare l'inerzia dell'Ufficio nella produzione dei documenti in suo possesso. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 335 c.p.c.
è stata disposta la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima sentenza.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dalla società e dall'Ufficio in relazione alla detrazione IVA e alle operazioni fatturate.
art. 28 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel ricorso principale della società tra le norme asseritamente violate.
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel ricorso incidentale dell'Agenzia tra le norme IVA applicabili.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel ricorso incidentale dell'Agenzia in tema di accertamento IVA.
art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel ricorso incidentale dell'Agenzia in tema di accertamento IVA.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dall'Agenzia per sostenere l'erroneità della valutazione della CTR sull'accertamento fiscale.
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell'onere della prova, in particolare nell'accertamento delle operazioni soggettivamente inesistenti.
artt. 2727 e 2729 c.c.
richiamati a sostegno dell'utilizzo e della valutazione degli indizi e delle presunzioni.
artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.
richiamati come norme processuali asseritamente violate; la Corte esclude che possano fondare un riesame del merito.
art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992
il potere istruttorio del giudice tributario è solo integrativo e non sostitutivo dell'onere probatorio delle parti.
art. 111 Cost.
richiamato per affermare il principio di terzietà del giudice, incompatibile con un uso sostitutivo dei poteri istruttori.
artt. 210 e 213 c.p.c.
richiamati dall'Agenzia in relazione alla richiesta di ordine di esibizione/acquisizione documentale.
d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in combinazione con l'art. 7 per delimitare il potere istruttorio del giudice tributario.
Massime di principio
- In materia di IVA, quando l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare l'oggettiva fittizietà del fornitore e, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, la consapevolezza del destinatario o la sua colpevole ignoranza della frode; se tale onere è assolto, spetta al contribuente provare di avere adottato la massima diligenza esigibile.
- La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, così come l'assenza di un utile nella rivendita, non sono di per sé sufficienti a vincere la prova presuntiva dell'Ufficio quando risultino elementi oggettivi della partecipazione o conoscibilità della frode.
- Nel processo tributario il potere del giudice di disporre acquisizioni istruttorie d'ufficio ha funzione solo integrativa e non può sostituirsi alle carenze probatorie delle parti; esso è esercitabile solo in presenza di obiettiva incertezza e non per sanare l'inerzia della parte onerata della prova.
- Le censure di legittimità che, sotto il profilo della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di fatto sono inammissibili in cassazione.
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