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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14123/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento riferita ai periodi d'imposta 2000, 2001 e 2005. Per le annualità 2000 e 2001 la cartella derivava da una precedente controversia collegata a una domanda di condono ex art. 9-bis L. n. 289/2002, per la quale era stata versata solo la prima rata e che aveva già dato luogo a una precedente cartella poi annullata; secondo l'Ufficio, la nuova cartella era stata emessa in esecuzione di una sentenza della CTP di Avellino che aveva riconosciuto dovute le somme residue senza sanzioni, ai sensi dell'art. 68 d.lgs. n. 546/1992. Per il 2005 la cartella traeva origine da controllo formale ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973. In cassazione la contribuente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 68 e 36 d.lgs. n. 546/1992 sostenendo che la cartella avesse ancora come fonte l'originaria domanda di condono e che la sentenza di merito avesse annullato integralmente la precedente pretesa, non già ridotto il debito al capitale; con il secondo motivo ha dedotto violazione delle norme sulla motivazione della cartella e sulla riscossione, sostenendo che la cartella dovesse indicare compiutamente le ragioni della pretesa, che fosse tardiva per le annualità 2000 e 2001 e che fosse viziata quanto al 2005 per difetto di motivazione degli importi.

La decisione

La Corte ha preliminarmente dichiarato inefficace l'istanza di definizione agevolata presentata dalla contribuente: per le annualità 2000 e 2001 l'adesione è stata ritenuta inammissibile perché integrava un "condono su condono"; per l'annualità 2005 la definizione è stata dichiarata inefficace per mancato riscontro del pagamento delle rate previste, ai sensi dell'art. 1, comma 244, L. n. 197/2022. Esaminato poi il ricorso, la Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, rilevando che la contribuente non aveva trascritto né allegato la sentenza della CTP di Avellino né la cartella, e che il contenuto del titolo giudiziale va ricostruito considerando motivazione e dispositivo. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la cartella non derivava dal condono originario ma dalla sentenza della CTP, sicché non vi era decadenza del potere di riscossione; inoltre, per il 2005, la cartella era sufficientemente motivata poiché fondata su liquidazione automatica o formale basata sui dati dichiarati dal contribuente, per la quale è sufficiente il richiamo alla dichiarazione e il calcolo matematico degli interessi. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il contenuto di una sentenza deve essere ricostruito leggendo congiuntamente dispositivo e motivazione; non è consentito fondare la censura sul solo dispositivo quando la motivazione chiarisce l'effettiva volontà del giudice.
  • La doglianza che investe il contenuto di una sentenza o di una cartella deve rispettare il principio di specificità: la mancata trascrizione o allegazione degli atti rilevanti può determinare l'inammissibilità del motivo.
  • Quando una cartella è emessa in esecuzione di una sentenza tributaria o a seguito di liquidazione automatica/formale fondata sui dati dichiarati dal contribuente, la pretesa non coincide necessariamente con quella originaria che aveva dato luogo alla precedente iscrizione a ruolo.
  • La definizione agevolata ha natura eccezionale e non è suscettibile di applicazione analogica: una pretesa già oggetto di precedente definizione non può essere ulteriormente agevolata per la stessa imposta, per evitare un indebito doppio beneficio.
  • Se la definizione agevolata prevede il pagamento rateale, il mancato o tardivo versamento delle rate nei termini stabiliti ne comporta l'inefficacia e consente la ripresa dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero del carico.
  • La motivazione della cartella emessa in base a dati già dichiarati dal contribuente può essere soddisfatta mediante il richiamo alla dichiarazione e al criterio di calcolo legalmente predeterminato; non è necessario ripetere analiticamente le ragioni della pretesa.
  • La liquidazione effettuata ex art. 36-bis sulla base della dichiarazione del contribuente può essere motivata in modo sintetico, poiché il debito deriva da una mera operazione di calcolo su elementi già noti all'interessato.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoDecadenza

Testo integrale

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