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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14038/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di vendita del 27 giugno 1991 relativo a beni immobili siti in Salerno. Il promissario acquirente chiedeva l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.; i convenuti si opponevano deducendo il mancato pagamento del saldo prezzo e proponevano domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento, assumendo che il promissario acquirente, nel tempo in cui deteneva il bene, avesse realizzato opere abusive in muratura non condonate, rendendo l’immobile non commerciabile. Il Tribunale accolse la riconvenzionale di risoluzione e ritenne abbandonata la domanda ex art. 2932 c.c. in quanto l’attore, preso atto dell’esito della CTU, dichiarò di non insistervi. La Corte d’appello confermò. Il ricorrente per cassazione articolò tre motivi: 1) nullità della sentenza per difetto/contraddittorietà della motivazione ex artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva confuso detenzione e possesso, aveva attribuito in modo illogico a lui la paternità degli abusi e aveva trascurato la documentazione e la CTU; 2) violazione di varie norme processuali e sostanziali, lamentando che l’attribuzione a lui delle opere abusive fosse fondata su mere presunzioni e che in realtà il manufatto esistesse già prima o al momento del preliminare; 3) violazione delle norme sull’inadempimento e sull’onere della prova, deducendo un’erronea inversione probatoria perché spettava ai convenuti dimostrare l’imputabilità dell’inadempimento alla controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la motivazione della sentenza d’appello non presentava alcuna anomalia costituzionalmente rilevante: la Corte territoriale aveva fatto riferimento alla disponibilità materiale del bene, aveva valorizzato la circostanza che gli abusi fossero successivi al preliminare secondo la CTU e aveva spiegato in modo coerente perché non potesse imputarsi l’abuso ai venditori. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché formulato con una pluralità di doglianze cumulate e con richiamo indistinto a molte norme senza specifico confronto con la ratio decidendi; in ogni caso, le censure sulle presunzioni e sulla valutazione delle prove sono state ritenute non decisive, poiché la decisione non si fondava solo su presunzioni ma anche su CTU, non contestazione dei fatti e documentazione prodotta. La Corte ha inoltre richiamato il limite del sindacato di legittimità sul ragionamento presuntivo e la regola della doppia conforme, ostativa al motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. in difetto di specifica indicazione delle diverse rationes di fatto delle due sentenze di merito. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato: non vi era stata inversione dell’onere della prova, ma soltanto valutazione delle risultanze istruttorie, condivisa dai giudici di merito, da cui emergeva che gli abusi erano stati eseguiti da chi aveva la disponibilità materiale del bene e in epoca successiva al preliminare. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    La domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare è stata ritenuta abbandonata in primo grado e non è stata accolta in merito; la Corte di legittimità non ne ha riesaminato il merito, concentrandosi sulla correttezza delle valutazioni di inadempimento.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente per denunciare il difetto di motivazione; la Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alle sole anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha escluso che la sentenza d’appello fosse priva del minimo costituzionale di motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel secondo e terzo motivo come norma processuale asseritamente violata; la Corte ha reputato le censure generiche e non specificamente correlate alla decisione impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l’uso del materiale probatorio; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente valutato le prove acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che la rivalutazione del compendio probatorio non è consentita in cassazione se la motivazione è adeguata.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato in tema di contenuto dell’appello e delle doglianze; la Corte lo menziona tra le norme invocate in modo cumulativo e generico.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai limiti alle nuove deduzioni; la Corte lo menziona tra le norme invocate in modo cumulativo e generico.

  • art. 1140 c.c.

    Richiamato nella doglianza sulla distinzione tra possesso e detenzione; la Corte ha osservato che, ai fini della decisione, rilevava la disponibilità materiale del bene, non la qualificazione tecnica del rapporto.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo per contestare la valutazione dell’inadempimento; la Corte ha ritenuto corretta la conclusione di merito sull’inadempimento del promissario acquirente.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo; non emerge una specifica applicazione autonoma, essendo la decisione centrata sulla ricostruzione dell’inadempimento e del relativo onere probatorio.

  • art. 1476 c.c.

    Invocato per sostenere che l’onere di provare l’inadempimento spettasse ai venditori; la Corte ha escluso qualsiasi inversione dell’onere probatorio, trattandosi di valutazione delle prove.

  • art. 1491 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo; la Corte lo cita tra le norme invocate in modo generico, senza una specifica ratio decidendi su di esso.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per censurare l’onere della prova; la Corte ha escluso l’inversione dell’onere probatorio e ha valorizzato le risultanze istruttorie acquisite.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte ha ribadito che l’uso delle presunzioni è rimesso al giudice di merito e censurabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte ha escluso che il ragionamento presuntivo della sentenza impugnata fosse illogico o contraddittorio.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte non ha ravvisato violazioni del giudicato o di preclusioni derivanti da esso.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Applicato il principio della doppia conforme: in presenza di sentenze di primo e secondo grado conformi, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce i confini del sindacato di legittimità: per il n. 3 occorre specificità nell’indicare la norma violata e il contrasto con la decisione; per il n. 5, nei casi di doppia conforme, il motivo è inammissibile se non sono indicate le diverse rationes di fatto.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte richiama l’onere di specificità del ricorso per cassazione: il motivo deve indicare con precisione le norme violate e confrontarle con la sentenza impugnata.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • L. n. 228/2012

    Richiamata come fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • D.L. n. 83/2012

    La Corte richiama la disciplina temporale di applicazione delle regole sulla doppia conforme ai giudizi di appello introdotti dopo l’entrata in vigore della legge di conversione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è deducibile solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è più consentita una critica alla mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che cumula in modo promiscuo più censure e richiama una pluralità di norme senza specifico confronto con la sentenza impugnata è inammissibile per difetto di specificità.
  • La censura sull’uso delle presunzioni semplici non può risolversi nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti: il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della presenza di una motivazione non illogica o del mancato esame di un fatto storico decisivo, nei limiti consentiti.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Non vi è inversione dell’onere della prova quando il giudice di merito fonda la decisione sulla complessiva valutazione delle risultanze istruttorie e sulla non contestazione di fatti rilevanti; la censura è inammissibile se mira solo a una rivalutazione del merito.
  • Ai fini dell’imputazione di abusi edilizi o di alterazioni del bene in pendenza di un preliminare, rileva la concreta disponibilità materiale del bene e il momento di realizzazione delle opere, desumibili dalle prove raccolte; la qualificazione formale del rapporto di detenzione o possesso non è decisiva se la motivazione è coerente.
  • In tema di specificità del ricorso per cassazione, il ricorrente deve indicare la norma violata, il suo contenuto precettivo e il punto della decisione che si assume contrastante; non è rimesso alla Corte un esame esplorativo degli atti per individuare le censure.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioniProve
RamiImmobiliareProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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