Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14032/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (custode)

La controversia

Un proprietario di immobile aveva chiesto, dopo aver promosso un accertamento tecnico preventivo, la condanna della società che gestiva/proprietaria di una conduttura idrica al risarcimento dei danni subiti dal proprio fabbricato nel 2005 a causa di infiltrazioni provenienti dall’acquedotto, con riferimento anche alle opere necessarie per la stabilizzazione dell’edificio. In primo grado la domanda era stata accolta, con condanna della società e manleva della compagnia assicuratrice. La Corte d’appello, invece, aveva riformato integralmente la decisione, escludendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. della società e rigettando le domande risarcitorie. L’erede del danneggiato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma la Corte non li ha esaminati nel merito perché il ricorso è stato ritenuto improcedibile: mancava agli atti la copia notificata della sentenza impugnata, non era documentata la qualità di erede del ricorrente e, comunque, il ricorso risultava notificato oltre il termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza d’appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., perché non era stata depositata la copia notificata della sentenza impugnata e non risultava provata la notificazione della sentenza al ricorrente; inoltre il ricorso era stato notificato oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza d’appello. Ha quindi condannato il ricorrente alla rifusione delle spese in favore della controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La Corte d’appello aveva escluso la responsabilità del custode; la Cassazione non entra nel merito della norma perché arresta il giudizio per improcedibilità del ricorso.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    Il deposito della copia notificata della sentenza impugnata è necessario quando il ricorrente allega che la sentenza gli è stata notificata; la sua mancanza comporta improcedibilità del ricorso.

  • art. 327 c.p.c.

    Se il ricorrente non allega la notificazione della sentenza, si presume che l’impugnazione sia proposta nel termine lungo.

  • art. 325 c.p.c.

    Se la notificazione della sentenza è allegata o risulta dagli atti, opera il termine breve di impugnazione, con conseguente onere di deposito della sentenza notificata.

  • art. 372, comma 2, c.p.c.

    Consente il deposito della copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione nei modi indicati dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto o dichiarazione di improcedibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È il parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza processuale.

Massime di principio

  • Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, quando il ricorrente deduce che la sentenza impugnata gli è stata notificata, egli deve depositare la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione entro il termine dell’art. 369 c.p.c.; la mancanza del documento impone la declaratoria di improcedibilità.
  • Se la notificazione della sentenza non è allegata dal ricorrente e non emerge dagli atti, il controllo della tempestività dell’impugnazione va svolto assumendo operante il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.; viceversa, quando la notificazione è dedotta o risulta aliunde, opera il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c.
  • L’eccezione all’obbligo di deposito della sentenza notificata non opera quando il ricorso sia stato notificato oltre il termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, salvo che la relata risulti ritualmente prodotta dalla controparte o sia presente nel fascicolo d’ufficio.
  • L’improcedibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, nei casi previsti, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità del custode
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.