Cassazione Civile, Ordinanza n. 14044/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia traeva origine da un avviso di accertamento emesso per IVA relativa all’anno 2009 nei confronti della società contribuente originaria. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva confermato tale esito respingendo l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi avverso la sentenza regionale. Nel corso del giudizio di legittimità, la società controricorrente, incorporante la società originariamente accertata, rappresentava di avere versato integralmente la somma dovuta per la definizione agevolata della controversia tributaria prevista dalla legge n. 197 del 2022 e di avere presentato la relativa domanda telematica, chiedendo l’estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto della domanda di definizione agevolata della lite tributaria e del versamento effettuato dalla società controricorrente. Ha ritenuto integrati i presupposti previsti dall’art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022, secondo cui, con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo è dichiarato estinto. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha precisato che le spese restano a carico di chi le ha anticipate e che, in conseguenza dell’estinzione, non si applica l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 1, commi 186-202, L. 29 dicembre 2022, n. 197
la presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento degli importi dovuti consentono la definizione della lite pendente nei casi previsti dalla legge.
art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
con il versamento della domanda di definizione del versamento degli importi dovuti o della prima rata il processo è dichiarato estinto
il versamento richiesto per la definizione agevolata determina l’estinzione del processo tributario pendente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non trova applicazione quando il giudizio è dichiarato estinto per definizione agevolata della controversia.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie pendenti, il perfezionamento della definizione agevolata prevista dalla legge speciale, mediante presentazione della domanda e pagamento degli importi dovuti o della prima rata, determina l’estinzione del giudizio.
- Quando il processo si estingue per definizione agevolata della lite, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
- L’estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per l’impugnazione non vittoriosa.
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