Cassazione Civile, Ordinanza n. 14037/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fisco)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso distinti avvisi di accertamento per l'anno 2009 nei confronti di una società e dei suoi soci, contestando alla società maggiori ricavi con conseguenti maggiori IRES, IVA e IRAP, e ai soci maggiori IRPEF per presunta distribuzione di utili extracontabili. La contestazione nasceva dal fatto che fatture relative a cessioni di beni per euro 228.205,90, emesse nel 2009, non erano state registrate tra i ricavi ma nel conto "fatture da emettere", ritenuto dall'Ufficio conto patrimoniale e non economico. La CTR aveva però accolto la tesi della società, ritenendo che i ricavi fossero di competenza del 2008 perché, in base a un verbale di consegna del 28.12.2008, in quell'anno si era verificato il trasferimento della proprietà e, inoltre, la contabilità non specificamente contestata avrebbe dimostrato l'imputazione a conto economico nel 2008. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973, 109 TUIR, 2704 e 2697 c.c. per avere la CTR individuato la competenza sulla base della "consegna giuridica" anziché della consegna/spedizione dei beni mobili; 2) nullità per motivazione carente o illogica, perché la CTR avrebbe affermato fatti contabili non corrispondenti ai dati reali e non contestati; 3) nullità per omessa motivazione, per avere valorizzato una tabella extracontabile allegata dalla contribuente; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo agli avvisi emessi ai soci. I controricorrenti eccepivano anche l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che la decisione si reggeva autonomamente sulla non contestazione della contabilizzazione nel 2008.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ha rigettato il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, ma ha accolto il primo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese. La Corte ha ritenuto che la CTR avesse errato nell'individuare il momento di competenza dei ricavi, perché per i beni mobili l'art. 109 TUIR impone di considerare, di regola, la data di consegna o spedizione, intesa come trasferimento della detenzione della cosa, e non la data del verbale contrattuale di trasferimento della proprietà o di assunzione del rischio. Ha inoltre precisato che la motivazione della CTR superava il minimo costituzionale e che l'assorbimento delle censure sui soci era corretto, poiché la posizione dei soci dipendeva da quella della società.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per le censure di nullità della sentenza per motivazione e omessa pronuncia
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
invocato dall'Ufficio nella contestazione del maggior reddito d'impresa
art. 109, comma 2, lett. a), TUIR
Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza: a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà
la Corte ribadisce che per i beni mobili la regola generale è la data di consegna o spedizione, intesa come trasferimento della detenzione, salvo che l'effetto traslativo si verifichi in data diversa e successiva
art. 2704 c.c.
richiamato in relazione alla contestazione sulla data certa della scrittura privata
art. 2697 c.c.
richiamato per la ripartizione dell'onere probatorio sulla competenza dei ricavi
art. 115 c.p.c.
richiamato dai controricorrenti per sostenere la non contestazione della contabilizzazione
art. 112 c.p.c.
richiamato per la censura di omessa pronuncia sul motivo relativo ai soci
art. 111, comma 6, Cost.
utilizzato per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione al solo minimo costituzionale
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sua violazione si verifica solo in caso di mancanza/motivazione apparente o radicalmente incomprensibile
art. 1510 c.c.
richiamato come riferimento sistematico per la nozione di consegna/spedizione dei beni mobili
Massime di principio
- Le regole di imputazione temporale dei componenti di reddito sono inderogabili per contribuente e amministrazione finanziaria: il ricavo va tassato nell'esercizio di competenza anche se sia stato dichiarato o contabilizzato in un diverso esercizio.
- Per i beni mobili, ai fini dell'art. 109 TUIR, il momento di competenza dei corrispettivi coincide, di regola, con la consegna o spedizione, intese come trasferimento della detenzione della cosa, non con la mera data di una scrittura privata di trasferimento della proprietà o di assunzione del rischio.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza è limitato al minimo costituzionale: è nulla solo la motivazione mancante, apparente, perplessa, incomprensibile o affetta da radicale contraddittorietà percepibile dal testo della decisione.
- La censura di omessa pronuncia è infondata quando la questione relativa ai soci dipende integralmente dall'accertamento sul maggior reddito della società e il rigetto della pretesa principale comporta implicitamente il venir meno della pretesa derivata.
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