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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14028/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte dei conti d’appello che, pur riducendo l’importo rispetto al primo grado, le aveva condannate per danno erariale da omesso versamento dell’imposta di soggiorno dovuta per una struttura ricettiva da loro gestita nel periodo 2014-2016. La lite nasce dall’azione della Procura contabile, che contestava alle gestrici, considerate titolari/responsabili della struttura, l’omesso riversamento al Comune delle somme riscosse o dovute a titolo di imposta di soggiorno e il mancato espletamento delle formalità necessarie per l’accreditamento al portale comunale. Nel ricorso per cassazione le interessate hanno dedotto il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, sostenendo che, per effetto dell’art. 180, comma 3, d.l. 34/2020 e dell’art. 5-quinquies d.l. 146/2021, il gestore della struttura sarebbe qualificato come responsabile del pagamento dell’imposta con disciplina solo tributaria e sanzionatoria, incompatibile con la precedente figura dell’agente contabile e con la giurisdizione contabile; hanno inoltre prospettato la violazione del ne bis in idem, temendo una duplicazione di conseguenze tra giudizio contabile e tributario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, al momento della proposizione della domanda contabile, la giurisdizione della Corte dei conti sussistesse sulla base del quadro normativo e giurisprudenziale allora vigente, che ricostruiva il rapporto tra gestore e Comune come rapporto di servizio pubblico con maneggio di denaro pubblico e obbligo di resa del conto. Ha poi escluso che l’art. 180, comma 3, d.l. 34/2020, privo di espressa retroattività, potesse eliminare ex lege tale giurisdizione per i fatti anteriori al 19 maggio 2020, e ha qualificato l’art. 5-quinquies d.l. 146/2021 come norma sostanziale innovativa con efficacia retroattiva, ma sopravvenuta dopo la valida instaurazione del giudizio, dunque irrilevante ai fini dei limiti esterni della giurisdizione per effetto del principio di perpetuatio iurisdictionis. La censura è stata quindi letta, al più, come denuncia di un eventuale error in iudicando e non come difetto di giurisdizione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata in favore del resistente, considerata la sua qualità di parte solo formale; è stato inoltre posto a carico delle ricorrenti l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma che consente la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 180, comma 3, d.l. 19 maggio 2020, n. 34

    ha introdotto il comma 1-ter dell’art. 4 del d.lgs. 23/2011, qualificando il gestore come responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno

  • art. 4, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23

    la norma sopravvenuta attribuisce al gestore della struttura la responsabilità del pagamento dell’imposta di soggiorno, la rivalsa e specifici adempimenti/sanzioni; non è stata ritenuta retroattiva in assenza di espressa previsione

  • art. 5-quinquies d.l. 21 ottobre 2021, n. 146

    norma qualificata come interpretazione autentica dal legislatore, ma ritenuta dalla Corte innovativa con efficacia retroattiva; non incide sui limiti esterni della giurisdizione nel giudizio già pendente

  • art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU

    richiamato dalle ricorrenti a sostegno della censura di ne bis in idem

  • art. 5 c.p.c.

    espressione del principio di perpetuatio iurisdictionis; i mutamenti successivi non incidono sulla giurisdizione validamente radicata al momento della domanda

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione

Massime di principio

  • Ai fini della giurisdizione, rileva la legge vigente al momento della proposizione della domanda; i successivi mutamenti legislativi che incidano solo sul rapporto sostanziale non travolgono la giurisdizione già validamente radicata.
  • Una norma sostanziale che qualifichi ex lege il gestore di una struttura ricettiva come responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno non è retroattiva in assenza di espressa previsione; la retroattività può essere introdotta solo con disposizione chiara, ma, se sopravvenuta dopo l’instaurazione del giudizio, non elimina la giurisdizione originaria del giudice adito.
  • La deduzione di un nuovo assetto normativo che trasformi la posizione soggettiva del convenuto può incidere, al più, sulla fondatezza della pretesa o sulla qualificazione del rapporto, ma non integra di per sé un difetto di giurisdizione se il giudizio è stato correttamente instaurato sulla base della disciplina allora vigente.
  • Il principio di perpetuatio iurisdictionis opera a tutela della stabilità del giudice preventivamente adito e impedisce che sopravvenienze normative attribuiscano o sottraggano retroattivamente la giurisdizione nel processo già pendente, salvo i limiti previsti dall’ordinamento.
  • La qualificazione del gestore della struttura ricettiva, nella disciplina previgente dell’imposta di soggiorno, come soggetto inserito in un rapporto di servizio pubblico con maneggio di denaro destinato all’ente locale può fondare obblighi contabili e la giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale da omesso riversamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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