Cassazione Civile, Ordinanza n. 19693/2026 del 13/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008 emesso dopo la cessazione e cancellazione di una società a responsabilità limitata. L'atto è stato notificato all'ex socio che era anche liquidatore, con contestazione della sua responsabilità sia come socio successore della società estinta sia, secondo l'impostazione dei giudici di merito, ai sensi dell'art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973. Il contribuente ha censurato in cassazione: 1) la nullità della sentenza per violazione dei principi del processo tributario e dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, sostenendo che la CTR, pur rilevando carenze motivazionali e probatorie, avrebbe dovuto annullare integralmente l'atto e non solo parzialmente; 2) la violazione dei principi sul processo tributario e dell'art. 7 l. n. 212 del 2000, assumendo che il giudice avrebbe dovuto accertare il reale debito e utilizzare i poteri istruttori, dato che in giudizio era stato prodotto il bilancio di liquidazione da cui risultava l'assenza di utilità percepite; 3) la violazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento, deducendo che per l'annualità 2008 non ricorrevano presupposti di frode tali da giustificare la proroga e che la CTR aveva erroneamente esteso al 2008 rilievi riferiti ad anni precedenti. L'Agenzia, con ricorso incidentale, ha a sua volta censurato la decisione nella parte in cui aveva subordinato la pretesa anche alla prova dell'attribuzione di somme al socio, sostenendo che per la responsabilità del socio-successore non grava sull'Ufficio l'onere di accertare i limiti interni della responsabilità medesima.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi del ricorso principale solo nei limiti delle sanzioni, ha rigettato il terzo motivo e ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale nei limiti indicati in motivazione, dichiarando assorbito il secondo motivo incidentale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha distinto nettamente tra la responsabilità del socio ai sensi dell'art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973 e quella dell'ex socio quale successore della società estinta ex art. 2495 c.c.: per la prima occorre l'allegazione dei presupposti normativi, mentre per la seconda non è necessario che l'avviso contenga o dimostri, già in sede di accertamento, l'avvenuta percezione di somme, che rileva semmai in fase riscossiva. Invece, quanto alle sanzioni tributarie, la Corte ha affermato l'intrasmissibilità ai soci delle sanzioni irrogate alla società estinta e la rilevabilità d'ufficio di tale limite. Sul raddoppio dei termini, ha ritenuto corretta la decisione di merito, in quanto l'assetto normativo applicabile consentiva il raddoppio in presenza di seri indizi di reato e l'accertamento era stato correttamente considerato unitario per tutte le annualità coinvolte.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973
La responsabilità del socio ex comma 3 riguarda i soci che abbiano ricevuto somme o beni sociali in liquidazione entro i limiti del valore ricevuto; la responsabilità dell'ex socio quale successore della società estinta segue invece una diversa fattispecie, per la quale l'Amministrazione deve comunque predisporre un atto descrittivo dei fatti rilevanti, senza che sia necessario indicare nell'avviso la percezione di somme, rilevante in fase riscossiva.
L'ex socio di società estinta succede alla società per il solo fatto di essere socio, non perché abbia ricevuto utili o riparti; la responsabilità nei limiti di quanto percepito non esclude la successione a titolo universale.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
Nel testo applicabile al periodo d'imposta considerato, il raddoppio dei termini operava in presenza di violazioni comportanti l'obbligo di denuncia penale per reati tributari, a prescindere dalla formale presentazione della denuncia.
art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972
Per l'IVA, nel regime anteriore alle modifiche del 2015, il raddoppio dei termini discendeva dalla ricorrenza di seri indizi di reato idonei a far sorgere l'obbligo di denuncia.
È richiamato come parametro dei principi di motivazione e di corretto esercizio del potere impositivo nel processo tributario.
Il giudice tributario può controllare la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia e utilizzare i poteri istruttori nei limiti propri del processo tributario.
Le sanzioni amministrative tributarie irrogate alla società estinta non si trasmettono ai soci.
È richiamato come fattispecie di reato tributario astrattamente idonea a fondare il raddoppio dei termini.
L'obbligo di denuncia penale è il presupposto del raddoppio dei termini nei rapporti d'imposta considerati.
È richiamato nel motivo di ricorso sulla nullità della sentenza per asserita violazione delle forme processuali.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
È il parametro processuale del motivo di nullità della sentenza e violazione delle regole del processo tributario.
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
È richiamato nel terzo motivo, ma la censura viene sostanzialmente esaminata come deduzione sulla legittimità del raddoppio dei termini.
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Norma richiamata per il deposito della memoria.
art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018
Ha determinato la sospensione dei termini di impugnazione e del controricorso per le controversie definibili, rendendo tempestivo il ricorso incidentale.
È richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova sulla responsabilità del socio e sulla percezione di somme in liquidazione.
art. 52 d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato nel motivo relativo alle riprese fiscali e alla documentazione contabile depositata in autotutela.
art. 75, commi 1, 4 e 5, d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato nel motivo del contribuente relativo alla deducibilità e al trattamento contabile dei fatti contestati.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria notifica un avviso nei confronti dell'ex socio di una società estinta facendo valere la responsabilità ex art. 2495 c.c., deve provare l'esistenza del debito fiscale, l'avvenuta estinzione della società e la qualità di socio del destinatario; la percezione di somme di liquidazione rileva come limite della responsabilità ma non come presupposto che debba essere necessariamente esposto o dimostrato nell'avviso di accertamento, essendo questione che può emergere in sede riscossiva.
- La responsabilità del socio ai sensi dell'art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973 è distinta da quella del socio-successore della società estinta: nel primo caso l'atto deve allegare i presupposti specifici previsti dalla norma, cioè il ricevimento di denaro o beni sociali nelle ipotesi temporalmente indicate; nel secondo caso la pretesa può essere formulata sul diverso titolo successorio, senza necessità di una previa dimostrazione del riparto liquidatorio.
- Le sanzioni amministrative tributarie irrogate alla società estinta non si trasmettono ai soci; il relativo limite discende dalla natura personale e proporzionale della sanzione e può essere rilevato d'ufficio dal giudice.
- Nel regime anteriore alle modifiche del 2015, il raddoppio dei termini di accertamento opera in presenza di seri indizi di reato tali da far sorgere l'obbligo di denuncia penale, senza che sia necessaria la formale presentazione della denuncia o l'effettivo esercizio dell'azione penale.
- Il giudice tributario può verificare la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia mediante una valutazione ex post della vicenda, al fine di evitare un uso strumentale del raddoppio dei termini da parte dell'Ufficio.
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