Cassazione Civile, Ordinanza n. 19552/2026 del 13/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda del fallimento di una società, che aveva ottenuto in appello la condanna di un ex legale della società alla restituzione di euro 55.000,00 trattenuti a titolo di "deposito fiduciario", con interessi legali dall'11 luglio 2012 e spese. L'ex legale ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi: nullità della sentenza per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c. e nullità per omessa valutazione di documenti decisivi ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Nel corso del giudizio di legittimità, le parti hanno però depositato un'istanza congiunta comunicando di aver raggiunto un accordo transattivo a carattere novativo che definiva ogni reciproca pretesa sull'oggetto della controversia, con conseguente venir meno dell'interesse a proseguirla e richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con spese compensate e caducazione dell'efficacia della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto dell'intervenuto accordo transattivo tra le parti e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha quindi disposto il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata e ha compensato integralmente le spese del giudizio. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui, quando le parti definiscono convenzionalmente la lite in corso di cassazione, non si configura un'inammissibilità sopravvenuta del ricorso, ma va pronunciata la cessazione della materia del contendere. Non ha invece pronunciato sul raddoppio del contributo unificato, non essendo la decisione riconducibile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 360, n. 4, c.p.c.
Indicato dal ricorrente come base del motivo di nullità per difetto di motivazione; la Corte non lo esamina per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Indicato dal ricorrente come base del motivo di nullità per omessa valutazione di documenti decisivi; la Corte non lo esamina per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c.
Richiamati per affermare che la situazione derivante dall'accordo transattivo in cassazione non rientra nelle tipologie decisorie ivi previste.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per precisare che l'attestazione del presupposto processuale del raddoppio del contributo unificato è dovuta solo in caso di integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non nella cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di cassazione, le parti definiscono consensualmente la controversia con un accordo transattivo che assorbe ogni reciproca pretesa, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere in sede di legittimità comporta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata e rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso.
- L'accordo transattivo sopravvenuto non va qualificato come inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione, poiché la fattispecie non è riconducibile alle ipotesi decisorie di cui agli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c.
- Il raddoppio del contributo unificato deve essere attestato solo quando la decisione rientra nelle ipotesi tipiche di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non occorre alcuna attestazione quando il giudizio si chiude per cessazione della materia del contendere.
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