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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19562/2026 del 13/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso nei confronti della società un avviso di accertamento per IRES relativa al periodo d'imposta 2010, recuperando a tassazione costi ritenuti non congrui rispetto al risultato d'esercizio, contestando il trattamento fiscale di somme corrisposte ad associazioni sportive dilettantistiche e profili connessi alla detrazione IVA. Dopo un precedente annullamento in cassazione con rinvio, la società aveva riassunto il giudizio insistendo sulla deducibilità dei costi e sulla qualificazione delle erogazioni come spese di sponsorizzazione ai sensi dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002, nonché sulla spettanza della detrazione IVA. L'Amministrazione ha impugnato la sentenza di rinvio con due motivi: 1) nullità per motivazione apparente, sostenendo che la Corte territoriale avesse annullato l'avviso con argomentazioni solo assertive; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 108 e 109 TUIR, dell'art. 2697 c.c., dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002, per avere il giudice di merito riconosciuto la deducibilità e la detraibilità dei costi senza adeguata verifica dei presupposti di effettività, inerenza, congruità e prova dell'operazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi, ritenendo che la sentenza di rinvio fosse sorretta da motivazione non apparente, chiara e logicamente intelligibile, e che la qualificazione delle somme erogate alle associazioni sportive dilettantistiche come spese di sponsorizzazione fosse corretta. Ha inoltre ribadito che, ricorrendo i presupposti dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002, tali spese beneficiano di una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di deducibilità, senza che l'Ufficio possa riqualificarle come spese di rappresentanza o negarne il rilievo per asserita antieconomicità; coerentemente, è stata confermata anche la statuizione sul profilo IVA, incentrata sul principio di neutralità e sulla concreta sussistenza dei presupposti di detrazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Amministrazione alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per censurare la motivazione apparente; la Corte precisa che la motivazione è nulla solo quando non renda percepibile il fondamento della decisione, ipotesi non ricorrente nel caso concreto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato per dedurre la violazione di legge in tema di deducibilità dei costi, onere della prova e detrazione IVA.

  • art. 108 TUIR

    Norma generale sulla deducibilità di alcune spese; nel caso concreto è ritenuta derogata dalla disciplina speciale sulle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche quando ne ricorrano i presupposti.

  • art. 109 TUIR

    È evocato quale regola generale di inerenza/deducibilità, ma la Corte afferma che l'art. 90, comma 8, L. 289/2002 costituisce norma speciale che deroga al regime ordinario.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dall'Amministrazione per il riparto dell'onere probatorio; la Corte non ravvisa violazione perché i fatti rilevanti risultavano provati dalla documentazione prodotta.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    È richiamato in tema di detrazione IVA; la Corte conferma che la detrazione presuppone i relativi requisiti sostanziali, ma nel caso concreto li ritiene accertati.

  • art. 90, comma 8, L. n. 289 del 2002

    È la disposizione decisiva: le spese di sponsorizzazione verso associazioni sportive dilettantistiche, entro il limite previsto e al ricorrere delle condizioni indicate, sono assistite da presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di deducibilità, non sindacabile in termini di congruità o antieconomicità.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta la sinteticità o il dissenso della parte soccombente se le ragioni della decisione sono comunque percepibili.
  • Le spese di sponsorizzazione corrisposte a favore di associazioni sportive dilettantistiche, entro i limiti e alle condizioni poste dall'art. 90, comma 8, L. 289/2002, sono soggette a una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di deducibilità, che esclude la loro riqualificazione come spese di rappresentanza sulla base di valutazioni di mera congruità o antieconomicità.
  • In presenza della speciale disciplina agevolativa sulle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche, l'inerenza va intesa in senso qualitativo e non quantitativo, sicché non occorre dimostrare un ritorno economico diretto o immediato, essendo sufficiente la destinazione delle somme alla promozione dell'immagine o dei prodotti dello sponsor e l'effettiva attività promozionale del beneficiario.
  • Il contribuente che documenti contratti, fatture, pagamenti e attività promozionale può assolvere l'onere probatorio sulla effettività e sull'inerenza del costo; l'Ufficio, per contrastare la deducibilità, non può limitarsi a formule generiche di antieconomicità ma deve fornire specifiche contestazioni idonee a scardinare la prova offerta.
  • Il principio di neutralità dell'IVA non opera in astratto, ma si coordina con la verifica dei presupposti sostanziali della detrazione; tuttavia, una volta accertata l'effettività dell'operazione e l'inerenza del costo, la detrazione non può essere negata solo per contestazioni generiche o meramente qualitative.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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