Cassazione Civile, Ordinanza n. 19551/2026 del 13/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso, rilevando che la rinuncia depositata dalla società ricorrente era stata accettata dai controricorrenti ed era conforme ai requisiti degli artt. 390 e 391 c.p.c. Non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese, proprio in ragione dell’accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti.
Esito
Favorevole al resistente (privati)
La controversia
La società di telecomunicazioni ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello che, accogliendo l’appello di più parti private, aveva dichiarato la nullità di un’ordinanza emessa dal Tribunale. Prima della decisione della Cassazione, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso; la rinuncia è stata accettata dai controricorrenti. La Corte ha quindi verificato la presenza dei requisiti di legge per la rinuncia e ha preso atto dell’intervenuta accettazione, senza affrontare il merito delle censure.
Norme richiamate
indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato.
la rinuncia al ricorso deve rispettare i requisiti di forma e contenuto previsti dalla norma.
la rinuncia, se accettata dalle controparti costituite, produce l’estinzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, una volta validamente depositata e accettata dalle parti costituite, determina l’estinzione del processo senza decisione sul merito.
- Quando l’estinzione del giudizio deriva da rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese se ciò risulta coerente con l’accordo processuale intervenuto tra le parti.
- La verifica del giudice di legittimità, in presenza di rinuncia, si concentra sui presupposti formali della rinuncia stessa e sulla sua accettazione, non sulle questioni sostanziali originariamente devolute.
Come è indicizzato
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