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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19545/2026 del 13/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia trae origine dall’assegnazione, da parte dell’Opera Nazionale per i Combattenti, di un podere agricolo a un soggetto nell’ambito di un contratto di concessione con promessa di vendita finalizzato alla formazione della proprietà contadina. Un erede del concessionario aveva agito in giudizio contro alcuni coeredi e contro un terzo per ottenere l’accertamento del proprio diritto quale unico possessore del podere e la legittimazione a cedere il fondo ai sensi della normativa regionale pugliese. Il tribunale gli aveva dato ragione in parte. In appello, la corte territoriale aveva rilevato la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, ordinando la notifica ex art. 331 c.p.c.; ritenendo gli appellanti colpevolmente inadempienti per tardività e mancata ricerca della residenza della destinataria, aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello. In cassazione i soccombenti hanno dedotto un unico motivo, denunciando omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione e nullità della sentenza per il mancato ulteriore termine per rinnovare la notificazione, sostenendo che l’irreperibilità della litisconsorte non fosse imputabile e che la difficoltà fosse aggravata dalle restrizioni pandemiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto che non fosse stata depositata la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica, e che comunque, secondo la ricostruzione degli atti, la notificazione del ricorso era avvenuta oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Ha escluso che la mancata eccezione del controricorrente potesse sanare il vizio, trattandosi di improcedibilità rilevabile d’ufficio, e ha aggiunto che non valeva la successiva produzione documentale in memoria. Ha osservato, inoltre, che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile per difetto di specificità e per violazione del principio di autosufficienza. L’eccezione, formulata solo in memoria, relativa alla pretermissione di un ulteriore litisconsorte è rimasta assorbita. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario

    se in appello manca un litisconsorte necessario, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio; il mancato rispetto dell’ordine può condurre all’inammissibilità dell’impugnazione

  • art. 369 c.p.c.

    nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto

    il ricorso per cassazione deve essere depositato con la copia autentica della sentenza impugnata e, se notificata, con la relata di notifica; la mancanza può determinare improcedibilità

  • art. 325 c.p.c.

    termine breve di impugnazione

    la notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per proporre ricorso e consente il controllo della tempestività dell’impugnazione

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    la censura di insufficiente motivazione non è più autonomamente ammissibile, dovendo il ricorrente dedurre l’omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 378 c.p.c.

    la produzione documentale tardiva in memoria non sana la mancata tempestiva produzione richiesta a pena di improcedibilità

  • art. 380 bis c.p.c.

    anche la produzione tardiva in sede di trattazione camerale non sana il difetto originario di deposito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto/improcedibilità dell’impugnazione, va dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    l’ulteriore importo è dovuto se previsto dalla legge

  • art. 370 c.p.c.

    la documentazione sulla notificazione può risultare anche dalla produzione del controricorrente nel termine previsto

  • art. 2048 c.p.c.

    non citato

  • art. 2043 c.c.

    non citato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica comporta improcedibilità quando non sia comunque possibile verificare aliunde la tempestività del ricorso.
  • L’onere di deposito imposto dall’art. 369 c.p.c. è funzionale a consentire al giudice di controllare immediatamente il rispetto del termine breve di impugnazione e tutela un interesse di ordine pubblico processuale, sottratto alla disponibilità delle parti.
  • La produzione tardiva della documentazione attestante la notificazione della sentenza non sana il vizio di improcedibilità.
  • L’improcedibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio e non è superata dalla mancata eccezione del controricorrente.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca genericamente un vizio di motivazione senza ricondurlo ai parametri dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., o che presenti un’esposizione meramente assemblata degli atti senza sintesi critica e autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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