Cassazione Civile, Ordinanza n. 19545/2026 del 13/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia trae origine dall’assegnazione, da parte dell’Opera Nazionale per i Combattenti, di un podere agricolo a un soggetto nell’ambito di un contratto di concessione con promessa di vendita finalizzato alla formazione della proprietà contadina. Un erede del concessionario aveva agito in giudizio contro alcuni coeredi e contro un terzo per ottenere l’accertamento del proprio diritto quale unico possessore del podere e la legittimazione a cedere il fondo ai sensi della normativa regionale pugliese. Il tribunale gli aveva dato ragione in parte. In appello, la corte territoriale aveva rilevato la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, ordinando la notifica ex art. 331 c.p.c.; ritenendo gli appellanti colpevolmente inadempienti per tardività e mancata ricerca della residenza della destinataria, aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello. In cassazione i soccombenti hanno dedotto un unico motivo, denunciando omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione e nullità della sentenza per il mancato ulteriore termine per rinnovare la notificazione, sostenendo che l’irreperibilità della litisconsorte non fosse imputabile e che la difficoltà fosse aggravata dalle restrizioni pandemiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto che non fosse stata depositata la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica, e che comunque, secondo la ricostruzione degli atti, la notificazione del ricorso era avvenuta oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Ha escluso che la mancata eccezione del controricorrente potesse sanare il vizio, trattandosi di improcedibilità rilevabile d’ufficio, e ha aggiunto che non valeva la successiva produzione documentale in memoria. Ha osservato, inoltre, che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile per difetto di specificità e per violazione del principio di autosufficienza. L’eccezione, formulata solo in memoria, relativa alla pretermissione di un ulteriore litisconsorte è rimasta assorbita. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 331 c.p.c.
ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario
se in appello manca un litisconsorte necessario, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio; il mancato rispetto dell’ordine può condurre all’inammissibilità dell’impugnazione
art. 369 c.p.c.
nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto
il ricorso per cassazione deve essere depositato con la copia autentica della sentenza impugnata e, se notificata, con la relata di notifica; la mancanza può determinare improcedibilità
art. 325 c.p.c.
termine breve di impugnazione
la notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per proporre ricorso e consente il controllo della tempestività dell’impugnazione
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
la censura di insufficiente motivazione non è più autonomamente ammissibile, dovendo il ricorrente dedurre l’omesso esame di un fatto decisivo
art. 378 c.p.c.
la produzione documentale tardiva in memoria non sana la mancata tempestiva produzione richiesta a pena di improcedibilità
art. 380 bis c.p.c.
anche la produzione tardiva in sede di trattazione camerale non sana il difetto originario di deposito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto/improcedibilità dell’impugnazione, va dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
l’ulteriore importo è dovuto se previsto dalla legge
art. 370 c.p.c.
la documentazione sulla notificazione può risultare anche dalla produzione del controricorrente nel termine previsto
art. 2048 c.p.c.
non citato
art. 2043 c.c.
non citato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica comporta improcedibilità quando non sia comunque possibile verificare aliunde la tempestività del ricorso.
- L’onere di deposito imposto dall’art. 369 c.p.c. è funzionale a consentire al giudice di controllare immediatamente il rispetto del termine breve di impugnazione e tutela un interesse di ordine pubblico processuale, sottratto alla disponibilità delle parti.
- La produzione tardiva della documentazione attestante la notificazione della sentenza non sana il vizio di improcedibilità.
- L’improcedibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio e non è superata dalla mancata eccezione del controricorrente.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca genericamente un vizio di motivazione senza ricondurlo ai parametri dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., o che presenti un’esposizione meramente assemblata degli atti senza sintesi critica e autosufficienza.
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