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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19548/2026 del 13/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da una regione per ottenere la restituzione di un fondo agricolo, già consegnato alla società poi fallita in forza di una convenzione successivamente annullata, e per il risarcimento dei danni da illegittima occupazione. La curatela, costituitasi nel giudizio di merito, aveva chiesto la chiamata in causa dell'ente concessionario del bene e, nel merito, contestato la pretesa restitutoria; in via riconvenzionale domandava il pagamento dell'indennità per le migliorie e le addizioni apportate al fondo. Dopo che il Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza a favore della sezione specializzata agraria e, in sede riassunta, aveva accolto le domande della regione, la curatela appellava la decisione senza successo. In cassazione deduceva due censure: con il primo motivo denunciava violazione degli artt. 100, 112, 115 e 116 c.p.c. e dei principi sul non contestato e sull'interesse ad agire, sostenendo che il fondo fosse ormai nella disponibilità di un terzo immesso nel possesso con l'avallo della regione, con conseguente difetto di interesse della regione a chiedere il rilascio nei suoi confronti; con il secondo motivo lamentava omesso esame di un fatto decisivo, individuato nell'occupazione del fondo da parte del terzo e nel documento del 30 luglio 2010 con cui la regione autorizzava tale terzo all'uso dei diritti di reimpianto, che a suo dire dimostrerebbe l'avvenuta cessazione del rapporto e l'assenza di persistenza dell'obbligo restitutorio in capo alla curatela.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la pretesa della regione è stata correttamente qualificata come azione personale di restituzione, fondata sul venir meno del titolo originario di consegna, e non come azione di rivendica. In tale schema il soggetto passivamente legittimato è colui che ha ricevuto il bene in forza del titolo poi caducato e che non abbia effettuato la formale riconsegna; la successiva immissione di terzi nel godimento non elimina l'obbligazione restitutoria né fa venir meno l'interesse ad agire del proprietario/ente concedente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura non riguardava l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma mirava a ottenere una nuova valutazione del documento del 2010, già esaminato dai giudici di merito e correttamente ritenuto privo di efficacia liberatoria o ricognitiva del possesso e insufficiente a provare una cessazione della materia del contendere. Sono state quindi confermate le statuizioni di merito e la condanna della parte ricorrente alle spese, oltre agli effetti sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato per escludere il difetto di interesse ad agire della parte attrice, poiché l'obbligo di restituzione permane fino alla formale riconsegna del bene.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente ma ritenuto non violato, poiché la corte di merito ha deciso entro i limiti della domanda proposta.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta infondata o non decisiva.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha escluso che vi fosse un errore di valutazione delle risultanze istruttorie tale da integrare il vizio denunciato.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Utilizzato come parametro del primo motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Richiamato in via subordinata dalla ricorrente per pretesa nullità della decisione.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non denunciava un vero omesso esame di fatto decisivo, ma una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 1150 c.c.

    Richiamato nel riepilogo della decisione di merito per il riconoscimento, in favore della curatela, dell'indennità per le migliorie e addizioni apportate al fondo.

  • art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13 comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale base normativa dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell'azione personale di restituzione, il legittimato passivo è il soggetto che ha ricevuto il bene in forza del titolo poi venuto meno e che non abbia ancora effettuato la formale riconsegna; la successiva disponibilità materiale del bene da parte di terzi non libera automaticamente l'originario detentore.
  • La materiale occupazione del bene da parte di un terzo, se non accompagnata da una formale restituzione o da un accordo liberatorio, non fa venir meno l'interesse ad agire del proprietario o dell'ente concedente nei confronti del soggetto originariamente obbligato alla riconsegna.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo quando sia stato omesso l'esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è invece consentito trasformarlo in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei documenti già scrutinati dal giudice di merito.
  • Un atto amministrativo che autorizzi un terzo a utilizzare determinati diritti connessi al bene non equivale, di per sé, a prova della cessazione della materia del contendere né produce effetto liberatorio rispetto all'obbligo restitutorio dell'originario detentore.
  • La cessazione della materia del contendere richiede una concorde volontà delle parti o comunque un venir meno effettivo e riconosciuto del contrasto processuale; in difetto, la controversia prosegue e la domanda resta esaminabile nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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