DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto-legge introduce incentivi fiscali temporanei per investimenti in ricerca, export, stage, quotazione e rientro dei ricercatori, istituisce l’IIT, trasforma la Cassa depositi e prestiti in S.p.A. e la SACE in S.p.A., e disciplina finanziamenti, garanzie e regime fiscale delle nuove strutture. Alcune misure sono limitate ai periodi d’imposta successivi al 2003 o al 2004; taluni regimi risultano oggi non più applicabili o superati.
Misure per sviluppo economico, ricerca, IIT, CDP e SACE
Misure per sviluppo economico, ricerca e riassetto di enti pubblici
Il provvedimento contiene un insieme eterogeneo di misure fiscali e finanziarie per incentivare investimenti, ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico, oltre a una profonda riorganizzazione di Cassa depositi e prestiti e SACE. Prevede anche la creazione dell’Istituto Italiano di Tecnologia e un regime agevolativo per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all’estero.
Incentivi fiscali per investimenti, export, stage e quotazione
Per i soggetti già in attività alla data di entrata in vigore del decreto, è prevista l’esclusione dall’imposizione sul reddito d’impresa, in aggiunta alla deduzione ordinaria, di specifiche spese:
- costi di ricerca e sviluppo iscritti tra le immobilizzazioni immateriali, con un beneficio pari al 10% dei costi e, sull’eccedenza rispetto alla media dei tre periodi d’imposta precedenti, al 30%;
- spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all’estero, con esclusione delle sponsorizzazioni;
- spese per stage aziendali destinati a studenti di scuola secondaria o università, nonché a diplomati o laureati da non oltre un anno;
- spese per la quotazione in un mercato regolamentato.
Per le PMI che si aggregano in numero non inferiore a dieci, nell’ambito di distretti industriali o filiere produttive, utilizzando strutture consortili o altri strumenti contrattuali per sinergie nelle innovazioni informatiche, le medesime percentuali agevolative si applicano alle spese sostenute, ma l’efficacia è subordinata all’approvazione preventiva della Commissione europea.
Limiti temporali e regole di applicazione dell’incentivo
L’incentivo si applica alle spese sostenute nel primo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Inoltre, per il secondo periodo d’imposta successivo, l’acconto IRPEF e IRES si calcola assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata senza le nuove agevolazioni.
Per gli investimenti in ricerca e sviluppo, il beneficio è inoltre limitato al 20% della media dei redditi relativi, al massimo, ai tre esercizi precedenti; gli esercizi in perdita non si considerano.
Obblighi documentali e attestazioni
Le imprese che pianificano e realizzano gli investimenti detassati devono rilevare progressivamente i dati su un prospetto sezionale sottoscritto dal legale rappresentante. L’Agenzia delle entrate definisce poi le ulteriori modalità di comunicazione a consuntivo.
L’effettività delle spese deve essere attestata, con riferimento al prospetto sezionale:
- dal presidente del collegio sindacale;
- in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista abilitato;
- in alternativa, dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Per gli stage, l’effettività delle spese è comprovata dalle convenzioni con gli istituti di appartenenza, da attestazioni sulla partecipazione effettiva o da altra documentazione idonea.
Finanziamento degli investimenti in ricerca e innovazione
Le risorse derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti dello Stato o di altri enti pubblici, relative a finanziamenti di investimenti in ricerca e innovazione, sono destinate a ulteriori finanziamenti da erogare secondo le modalità stabilite dal Ministro competente. Una quota fino al 20% può essere riassegnata a fondi non rotativi con decreto congiunto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Rientro in Italia dei ricercatori residenti all’estero
I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei ricercatori che:
- possiedono titolo universitario o equiparato;
- sono residenti all’estero in modo non occasionale;
- hanno svolto documentata attività di ricerca all’estero per almeno due anni continuativi;
- si trasferiscono in Italia entro la data di entrata in vigore del decreto o nei cinque anni solari successivi; sono imponibili solo per il 10% ai fini delle imposte dirette e non concorrono alla base imponibile IRAP.
L’agevolazione opera nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei due periodi d’imposta successivi, purché la residenza fiscale italiana permanga.
Istituto Italiano di Tecnologia
È istituita la fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, con finalità di promozione dello sviluppo tecnologico e dell’alta formazione tecnologica, anche tramite rapporti con organismi omologhi e con ricercatori italiani e stranieri di eccellenza.
Lo statuto, inclusa la disciplina degli organi, è approvato con DPR su proposta del Presidente del Consiglio, sentiti i Ministri competenti. Il patrimonio della fondazione è formato e incrementato da apporti pubblici e privati; possono essere concessi beni immobili pubblici in comodato e il trasferimento di beni di particolare valore storico-artistico avviene d’intesa con il Ministro competente, senza mutare il regime dei beni demaniali.
I soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, o i loro successori, possono devolvere risorse all’IIT entro due anni dalla pubblicazione dello statuto, con le necessarie modifiche statutarie approvate dall’autorità vigilante.
Per l’avvio dell’attività sono nominati, entro novanta giorni, un commissario unico, un comitato di indirizzo e regolazione e un collegio dei revisori. Il commissario deve realizzare il rapido avvio delle attività in un periodo non superiore a due anni.
Per il finanziamento iniziale, la Cassa depositi e prestiti può emettere obbligazioni e contrarre prestiti fino a 100 milioni di euro, con possibili anticipazioni di cassa al commissario entro limiti fissati con decreti ministeriali. Il rimborso è a carico del MEF dal 2005 e per un massimo di venti anni. Tutti gli atti connessi alla costituzione e ai conferimenti sono esenti da tributi e in neutralità fiscale.
Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in S.p.A.
La Cassa depositi e prestiti è trasformata in società per azioni, con subentro nei rapporti attivi e passivi, salvo quanto disposto dal decreto ministeriale attuativo. Le azioni sono attribuite allo Stato, che esercita i diritti dell’azionista; fondazioni e altri soggetti possono detenere quote minoritarie.
Entro due mesi dall’entrata in vigore del decreto, un decreto del MEF determina:
- funzioni, attività e passività trasferite al Ministero o assegnate alla gestione separata;
- beni e partecipazioni dello Stato trasferiti alla CDP S.p.A. o alla gestione separata;
- impegni accessori assunti dallo Stato;
- capitale sociale, non inferiore al fondo di dotazione risultante dall’ultimo bilancio approvato.
Lo statuto della CDP S.p.A. e i primi organi sono approvati con DPCM; il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 2004.
Attività della CDP S.p.A. e gestione separata
La CDP S.p.A. può finanziare:
- Stato, regioni, enti locali, enti pubblici e organismi di diritto pubblico;
- opere, impianti, reti e dotazioni di pubblica utilità;
- investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione, tutela del patrimonio culturale, turismo, ambiente, efficienza energetica, sviluppo sostenibile e green economy;
- iniziative di crescita delle imprese in Italia e all’estero.
È prevista una gestione separata contabile e organizzativa per l’attività collegata alla raccolta postale e agli impieghi con garanzia dello Stato. Il MEF esercita il potere di indirizzo su tale gestione e ne definisce, con propri decreti, criteri, condizioni economiche, trasparenza, gestione delle partecipazioni e operazioni ammissibili.
Sono previste inoltre regole specifiche per:
- finanziamenti alle banche per mutui ipotecari su abitazioni principali, con priorità a giovani coppie, nuclei con disabili e famiglie numerose;
- acquisizione di partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale;
- acquisto di obbligazioni bancarie garantite e titoli da cartolarizzazioni di mutui residenziali o di crediti verso PMI;
- eventuali garanzie statali su specifiche esposizioni, a prima domanda e a titolo oneroso, con disciplina convenzionale.
Regime transitorio, controlli e fiscalità della CDP
Fino all’emanazione dei decreti attuativi, la CDP S.p.A. continua a operare secondo la disciplina previgente. I rapporti e i procedimenti in corso restano regolati dalla normativa e dagli atti anteriori, in quanto compatibili.
La Corte dei conti esercita il controllo sulla CDP S.p.A.; il MEF riferisce annualmente al Parlamento. La società può costituire patrimoni destinati per i portatori dei propri titoli e altri finanziatori, con separazione patrimoniale e disciplina speciale anche in caso di procedure concorsuali.
L’atto di trasformazione e i conferimenti sono esenti da imposizione fiscale. La gestione separata beneficia di un ampio regime di esenzione da imposte indirette e da ritenute, mentre alla CDP S.p.A. si applica, in via generale, la disciplina fiscale delle banche, salvo le eccezioni previste.
Personale della Cassa depositi e prestiti
Il rapporto di lavoro del personale prosegue con la CDP S.p.A. secondo il diritto privato e la contrattazione collettiva, salvaguardando diritti quesiti ed effetti derivanti dalla precedente natura pubblica. Sono previsti:
- mantenimento dei trattamenti in essere fino al nuovo contratto;
- possibilità di mobilità verso il MEF entro il termine originario di 60 giorni, poi differito al 31 luglio 2004;
- eventuale reinquadramento nelle amministrazioni pubbliche entro cinque anni;
- mantenimento del regime pensionistico pubblico, con facoltà di opzione, entro sei mesi dalla trasformazione, per il regime applicabile ai nuovi assunti.
Registro italiano dighe
Si interviene sulla disciplina del Registro italiano dighe, attribuendogli, tramite regolamento, le modalità di approvazione dei progetti delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all’utilizzazione, comprese le condotte forzate, nonché la vigilanza sulle operazioni di controllo dei concessionari. È inoltre ribadita la competenza esclusiva del RID per l’emanazione della normativa tecnica richiamata.
Trasformazione della SACE in S.p.A.
L’Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero è trasformato in SACE S.p.A. dal 1° gennaio 2004, con successione nei rapporti attivi e passivi e nei diritti e obblighi già esistenti. Il testo fornito si interrompe sull’avvio della disciplina societaria; non emergono ulteriori elementi utili nel segmento disponibile.
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