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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09535/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativo all'anno d'imposta 2006, confermato nei due gradi di merito. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: (1) ha dedotto la violazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento e la mancata considerazione dell'intervento normativo sopravvenuto che avrebbe reso inapplicabile tale disciplina, lamentando anche omesso esame di un fatto storico; (2) ha censurato la pretesa fiscale sotto il profilo della violazione delle norme sulla determinazione del presupposto impositivo e dell'onere della prova; (3) ha dedotto la nullità o inesistenza dell'atto impositivo per difetto di potere del funzionario che lo aveva sottoscritto, per asserita carenza di valida delega e di qualifica dirigenziale del delegato. In pendenza del giudizio la ricorrente ha però depositato istanza di definizione agevolata, riferita non direttamente all'avviso impugnato ma alla cartella emessa a seguito dello stesso e alla relativa comunicazione degli importi dovuti, con prova del pagamento, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei tre motivi di ricorso, perché ha ritenuto integrata la fattispecie della definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, richiamando l'orientamento secondo cui l'adesione alla procedura con impegno a rinunciare al giudizio comporta l'estinzione del processo di cassazione. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione per sopravvenuta definizione agevolata. Non ha provveduto sulle spese, ritenendo che il costo del processo sia assorbito dalla procedura di definizione e che, nei giudizi estinti per condono, le spese restino a carico di chi le ha anticipate. Ha escluso anche l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato, perché la relativa previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'adesione alla definizione agevolata dei carichi tributari, con attestazione di ammissione alla procedura e impegno a rinunciare al giudizio, può determinare l'estinzione del giudizio di cassazione anche in assenza di una formale rinuncia espressa successiva.
  • Quando la definizione agevolata produce effetti estintivi del processo, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito.
  • Nel giudizio estinto per condono o definizione agevolata non si provvede sulle spese, che restano a carico della parte che le ha anticipate.
  • Il c.d. doppio contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio, perché la previsione opera soltanto nelle ipotesi tipiche di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.
  • La declaratoria di estinzione per definizione agevolata può operare anche quando l'istanza riguardi l'atto esecutivo o la cartella emessa in conseguenza dell'avviso, se il pagamento e l'adesione alla procedura evidenziano la volontà di chiudere la lite pendente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

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