Cassazione Civile, Ordinanza n. 09535/2023 del 07/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativo all'anno d'imposta 2006, confermato nei due gradi di merito. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: (1) ha dedotto la violazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento e la mancata considerazione dell'intervento normativo sopravvenuto che avrebbe reso inapplicabile tale disciplina, lamentando anche omesso esame di un fatto storico; (2) ha censurato la pretesa fiscale sotto il profilo della violazione delle norme sulla determinazione del presupposto impositivo e dell'onere della prova; (3) ha dedotto la nullità o inesistenza dell'atto impositivo per difetto di potere del funzionario che lo aveva sottoscritto, per asserita carenza di valida delega e di qualifica dirigenziale del delegato. In pendenza del giudizio la ricorrente ha però depositato istanza di definizione agevolata, riferita non direttamente all'avviso impugnato ma alla cartella emessa a seguito dello stesso e alla relativa comunicazione degli importi dovuti, con prova del pagamento, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei tre motivi di ricorso, perché ha ritenuto integrata la fattispecie della definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, richiamando l'orientamento secondo cui l'adesione alla procedura con impegno a rinunciare al giudizio comporta l'estinzione del processo di cassazione. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione per sopravvenuta definizione agevolata. Non ha provveduto sulle spese, ritenendo che il costo del processo sia assorbito dalla procedura di definizione e che, nei giudizi estinti per condono, le spese restino a carico di chi le ha anticipate. Ha escluso anche l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato, perché la relativa previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Norma evocata dalla ricorrente quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione, anche per vizio di omesso esame di un fatto storico e violazione di legge.
art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dalla ricorrente in tema di raddoppio dei termini di accertamento IVA.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dalla ricorrente in tema di termini di accertamento delle imposte dirette.
art. 1, commi 130, 131, 132, l. n. 208 del 2015
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inapplicabilità del raddoppio dei termini alla data della decisione.
Richiamato dalla ricorrente per la disciplina sopravvenuta sul raddoppio dei termini.
Richiamato dalla ricorrente sia sul tema del raddoppio dei termini sia sul terzo motivo relativo alla validità dell'atto impositivo.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta lesione del diritto di difesa.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato nel secondo motivo come norma sulla pretesa IVA.
art. 29 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel secondo motivo per le imposte dirette.
Richiamato nel secondo motivo in tema di imputazione dei componenti reddituali.
Richiamato per censurare la ripartizione dell'onere probatorio.
Richiamato per dedurre ultrapetizione o omessa pronuncia nel secondo motivo.
art. 3 Cost.
Richiamato nel terzo motivo a sostegno della censura sulla validità della delega e del potere dirigenziale.
art. 51 Cost.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla qualifica dirigenziale e al pubblico concorso.
art. 97 Cost.
Richiamato nel terzo motivo per contestare l'organizzazione amministrativa e la legittimità della delega.
d.P.R. n. 266 del 1987, art. 20, comma 1, lett. a) e b)
Richiamato nel terzo motivo sulla disciplina delle qualifiche e del conferimento degli incarichi.
l. n. 127 del 1997, art. 17, commi 82 e 137
Richiamato nel terzo motivo sul regime delle funzioni dirigenziali.
art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel terzo motivo in tema di sottoscrizione dell'atto impositivo.
art. 42, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel terzo motivo per sostenere la nullità dell'atto per carenza di potere.
La Corte lo applica come base della definizione agevolata che determina l'estinzione del giudizio; l'adesione con impegno a rinunciare al giudizio vale come rinuncia al ricorso o estinzione ex lege a seconda della posizione processuale.
Richiamato dalla Corte per la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione in presenza di rinuncia o fattispecie equivalente derivante dalla definizione agevolata.
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per affermare che, nei giudizi estinti per condono, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ne esclude l'applicazione perché la misura del doppio contributo si riferisce solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato come fonte dell'introduzione del meccanismo del doppio contributo unificato.
Massime di principio
- L'adesione alla definizione agevolata dei carichi tributari, con attestazione di ammissione alla procedura e impegno a rinunciare al giudizio, può determinare l'estinzione del giudizio di cassazione anche in assenza di una formale rinuncia espressa successiva.
- Quando la definizione agevolata produce effetti estintivi del processo, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito.
- Nel giudizio estinto per condono o definizione agevolata non si provvede sulle spese, che restano a carico della parte che le ha anticipate.
- Il c.d. doppio contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio, perché la previsione opera soltanto nelle ipotesi tipiche di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.
- La declaratoria di estinzione per definizione agevolata può operare anche quando l'istanza riguardi l'atto esecutivo o la cartella emessa in conseguenza dell'avviso, se il pagamento e l'adesione alla procedura evidenziano la volontà di chiudere la lite pendente.
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