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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09533/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di alcune deliberazioni di un consorzio di urbanizzazione aventi ad oggetto interventi sull’impianto idrico del comprensorio: ristrutturazione dell’impianto, rifacimento della rete di distribuzione e approvazione di un nuovo pozzo. Il consorziato ricorrente aveva chiesto l’annullamento o la nullità delle delibere sostenendo, in sintesi, che: il presidente e il vicepresidente non avessero più potere di convocare e dirigere l’assemblea perché dimissionari; fosse stato illegittimamente compresso il contraddittorio assembleare con il limite di cinque minuti per intervento; gli interventi deliberati non rientrassero nell’ordine del giorno; le opere eccedessero le previsioni statutarie, che avrebbero consentito solo manutenzione e non rifacimento/ristrutturazione; non fosse stato raggiunto il quorum richiesto; la delibera incidessero su diritti di terzi e su eventuali servitù; taluni consorziati versassero in conflitto di interessi; mancassero tabelle millesimali approvate; fosse cessato il vincolo consortile per il venir meno dello scopo e per il recesso della ricorrente. La Corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione valorizzando lo statuto del consorzio come fonte primaria della disciplina e ritenendo legittime le delibere. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con cinque motivi, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c. e delle norme in tema di assemblea e maggioranze, nonché vizi di omesso esame, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente interpretato lo statuto, applicato criteri condominiali non pertinenti, trascurato il conflitto di interessi, e ignorato il venir meno dello scopo consortile e l’estraneità della ricorrente ad una volontaria adesione al consorzio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi di ricorso perché tutti, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miravano in realtà a ottenere una nuova interpretazione dello statuto consortile e una rivalutazione del merito, attività precluse al giudice di legittimità se la censura non indica specificamente i canoni ermeneutici violati e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, è stato ritenuto corretto l’apprezzamento della Corte d’appello secondo cui lo statuto del consorzio attribuiva all’assemblea il potere di deliberare non solo la manutenzione ma anche la ristrutturazione degli impianti idrici e l’escavazione di nuovi pozzi, così come la scelta di non applicare le norme codicistiche sul condominio, ma la disciplina pattizia consortile. È stata inoltre ritenuta infondata la doglianza sul venir meno dello scopo consortile: la qualità di consorziato discendeva dalla titolarità del lotto nel comprensorio e l’eventuale partecipazione di alcuni soggetti a un diverso consorzio non incideva sul vincolo negoziale originario. Il quinto motivo, relativo all’asserita cessazione dello scopo e alla conseguente insussistenza delle obbligazioni consortili, è stato respinto nel merito. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Le censure fondate sull’interpretazione dello statuto sono inammissibili se si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione di merito senza indicare specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati.

  • art. 36 c.c.

    Richiamato in tema di disciplina dei consorzi di urbanizzazione e loro riconduzione, in via sussidiaria, alla normativa delle associazioni non riconosciute ove lo statuto non disponga diversamente.

  • art. 1136 c.c.

    Le maggioranze assembleari del consorzio devono essere individuate primariamente nello statuto; non si applicano automaticamente le regole condominiali.

  • art. 2373 c.c.

    Il conflitto di interessi rileva solo se la deliberazione possa arrecare danno all’ente collettivo; in difetto di allegazione e prova del pregiudizio, la censura non è fondata.

  • art. 1372 c.c.

    Il vincolo negoziale consortile non viene meno per scelte unilaterali del singolo consorziato se lo statuto lega la partecipazione alla titolarità del lotto e prevede modalità tipiche di cessazione.

  • art. 24 c.c.

    È richiamato per escluderne l’applicazione diretta ai consorzi di urbanizzazione, che sono disciplinati anzitutto dallo statuto e non dal regime associativo tipico.

  • art. 2285 c.c.

    Evocato dalla ricorrente in via subordinata, ma non accolto; la Corte ribadisce che il recesso non può essere desunto in assenza delle condizioni previste dal patto consortile.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come violato, ma le doglianze sono reputate inammissibili perché dirette a un riesame del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura viene respinta perché non si indica un effettivo travisamento del materiale istruttorio, ma solo una diversa lettura dei fatti.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non idoneo a superare il limite del sindacato di legittimità sul merito dell’interpretazione negoziale.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La dedotta nullità della sentenza per motivazione è esclusa, poiché la Corte territoriale ha fornito motivazione adeguata e logicamente coerente.

  • art. 360 c.p.c.

    È la base formale delle doglianze di violazione di legge, nullità e omesso esame, ma la Corte ne esclude la fondatezza o l’ammissibilità perché le censure sono sostanzialmente di merito.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    È richiamato per disporre l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nei consorzi di urbanizzazione la disciplina primaria del rapporto è lo statuto consortile; le norme codicistiche sul condominio o sulle associazioni non riconosciute operano solo in via sussidiaria e solo se compatibili o se lo statuto non disciplina la materia.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova interpretazione delle clausole statutarie o contrattuali sotto la veste della violazione di legge, se il ricorrente non indica specificamente i canoni ermeneutici violati e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Quando lo statuto attribuisce al consorzio il compito di assicurare un determinato servizio comune, rientrano nella competenza deliberativa dell’assemblea non solo gli interventi di manutenzione ordinaria, ma anche quelli di ristrutturazione o di rifacimento necessari a garantire l’efficienza del servizio.
  • Il conflitto di interessi del singolo partecipante rileva solo se la deliberazione sia idonea a arrecare un concreto pregiudizio all’ente collettivo; la mera prospettazione di un vantaggio individuale o di un diverso criterio di riparto delle spese non è sufficiente.
  • La qualità di consorziato e le obbligazioni consortili possono essere collegate alla titolarità del bene ricadente nel comprensorio e alla volontaria adesione al regolamento negoziale; il venir meno dello scopo o l’adesione di altri soggetti a un diverso consorzio non estingue automaticamente il vincolo originario.
  • Se lo statuto prevede un unico quorum costitutivo e deliberativo per tutte le decisioni assembleari, la distinzione tra assemblee ordinarie e straordinarie non può essere ricavata in via analogica dalle regole del condominio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInterpretazione del contrattoMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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