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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09537/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso, a seguito di controllo automatizzato, una cartella di pagamento per il recupero di IRAP e IRES relative all'anno 2004 nei confronti di una società con sede in Belpasso. La contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo, tra l'altro, di aver diritto alla sospensione e al pagamento rateizzato delle imposte scadute in un determinato arco temporale in ragione di provvedimenti agevolativi per soggetti residenti in comuni colpiti da ceneri laviche ed eventi sismici, e di aver aderito alla definizione delle pendenze ex art. 1, comma 1011, L. n. 296/2006. La CTP e la CTR avevano accolto le ragioni della società. In cassazione l'Agenzia ha proposto quattro motivi, ma il testo non ne riproduce il contenuto specifico. Nelle more del giudizio la società ha depositato domanda di definizione agevolata della controversia ex art. 6 d.l. n. 119/2018, allegando il pagamento integrale della somma dovuta; l'Ufficio ha opposto un diniego, contestando che l'atto impugnato fosse un atto impositivo e non una cartella. La società ha poi contestato la ritualità e validità della notifica del diniego, deducendo che era stata eseguita in violazione della disciplina emergenziale dell'art. 108, comma 1, d.l. n. 18/2020.

La decisione

La Corte ha verificato in via preliminare i presupposti della definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018. Ha ritenuto che la domanda fosse stata presentata tempestivamente e che la somma dovuta fosse stata già versata. Ha inoltre accertato che il diniego dell'Agenzia, notificato con raccomandata durante l'emergenza pandemica, non rispettava le modalità imposte dall'art. 108, comma 1, d.l. n. 18/2020, perché l'avviso di ricevimento non attestava l'accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro e si limitava a richiamare la norma emergenziale. Ne ha tratto la conseguenza che la notifica era invalida ex art. 156, comma 2, c.p.c. e che, trattandosi di atto ricettizio, il diniego era privo di effetti. Pertanto la definizione agevolata doveva ritenersi perfezionata, con cessazione della materia del contendere e dichiarazione di estinzione del giudizio. Le spese sono state lasciate a carico della parte secondo la regola richiamata dall'art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 119/2018

    comma 9; comma 12; comma 13

    disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie: richiede il versamento di quanto dovuto, prevede la notificazione del diniego entro il termine stabilito con le modalità degli atti processuali e regola gli effetti economici e processuali della definizione, che determina cessazione della materia del contendere se perfezionata.

  • art. 1, comma 1011, L. n. 296/2006

    richiamato dalla contribuente come base per la definizione delle pendenze relative a sospensioni e pagamenti rateizzati; nel testo non emerge una specifica interpretazione della Corte su tale norma.

  • art. 108, comma 1, d.l. n. 18/2020

    in periodo emergenziale prescriveva una modalità semplificata di recapito degli invii raccomandati, con preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata e attestazione di tale modalità da parte dell'operatore postale; la mancata attestazione rende invalida la notifica.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    la notifica priva del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo è invalida; nel caso concreto la difformità dalle modalità emergenziali ha determinato nullità/invalidità della notifica del diniego.

Massime di principio

  • Quando la legge consente una definizione agevolata della lite, la verifica del perfezionamento va compiuta prima di esaminare il merito del ricorso e, se la domanda è tempestiva e l'importo dovuto è stato versato, la controversia può estinguersi per cessazione della materia del contendere.
  • L'atto di diniego della definizione agevolata è un atto ricettizio e, per produrre effetti, deve essere validamente notificato entro il termine e con le modalità previste dalla disciplina speciale applicabile.
  • Se la notificazione avviene in regime emergenziale con modalità speciali, l'avviso di ricevimento deve attestare in modo chiaro e completo l'osservanza delle formalità richieste; il mero richiamo alla norma non basta.
  • La mancanza dell'attestazione della modalità di recapito richiesta dalla legge, quando sia requisito indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, comporta invalidità della notificazione ex art. 156, comma 2, c.p.c.
  • Se il diniego di definizione non è validamente notificato, esso resta inefficace e la definizione agevolata si considera perfezionata con conseguente estinzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniRiscossione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNullitàDecadenza

Testo integrale

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