Cassazione Civile, Ordinanza n. 09528/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
Un privato ha convenuto davanti al tribunale il Comune chiedendo il risarcimento dei danni che assume di avere subito per avere acquistato come abitazione un locale sottotetto, confidando nella legittimità di un permesso di costruire rilasciato dall'amministrazione per il recupero abitativo del sottotetto. Secondo l'attore, il titolo edilizio era stato assentito in assenza dei presupposti di legge, poiché il locale non possedeva le altezze minime e presentava ulteriori difformità, sicché l'ente avrebbe colposamente ingenerato un affidamento incolpevole. Il Comune ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo che la controversia rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistico-edilizia, poiché la domanda avrebbe richiesto un previo accertamento dell'illegittimità del permesso di costruire e quindi della lesione derivante dall'esercizio del potere amministrativo. Il resistente ha invece sostenuto che la domanda riguardasse il comportamento negligente della pubblica amministrazione e la lesione del legittimo affidamento, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
La decisione
La Corte di cassazione, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario e ha quindi respinto la tesi del Comune ricorrente. Ha ritenuto che la domanda risarcitoria non fosse volta a censurare in sé l'esercizio del potere edilizio né a conseguire tutela demolitoria, ma a far valere la responsabilità dell'amministrazione per avere ingenerato nel privato un affidamento incolpevole sulla regolarità dell'immobile. Il permesso di costruire rileva solo come presupposto storico della condotta dannosa, non come oggetto principale della tutela richiesta. Non essendo la controversia ricompresa nella giurisdizione esclusiva amministrativa ex art. 133 c.p.a., la causa resta devoluta al giudice ordinario.
Norme richiamate
La domanda risarcitoria è ricondotta alla responsabilità aquiliana per condotta colposa dell'amministrazione che avrebbe ingenerato un affidamento dannoso nel privato.
Il risarcimento del danno non costituisce materia autonoma di giurisdizione esclusiva, ma tutela ulteriore collegata alla lesione di posizioni giuridiche che, nel caso concreto, non sono attratte nella giurisdizione amministrativa.
La materia edilizia non radica qui la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, perché la lite riguarda il comportamento dell'amministrazione e l'affidamento del privato, non il sindacato diretto sull'atto edilizio.
artt. 7 e 133 d.lgs. n. 104/2010
Sono le disposizioni invocate dal ricorrente per sostenere la giurisdizione amministrativa, ma la Corte le esclude come base della domanda concreta.
Richiamato per descrivere il procedimento e i presupposti urbanistico-edilizi del permesso di costruire e delle sanzioni per difformità.
È la disciplina regionale che il privato assume essere stata erroneamente applicata nel rilascio del titolo edilizio.
Massime di principio
- Quando la domanda mira al risarcimento del danno derivante dall'affidamento incolpevole ingenerato da una condotta della pubblica amministrazione, la giurisdizione spetta al giudice ordinario se il provvedimento amministrativo rileva solo come fatto storico causativo del danno.
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistico-edilizia non si estende automaticamente a ogni azione risarcitoria che presupponga la illegittimità di un titolo edilizio: occorre che il danno sia conseguenza immediata e diretta dell'atto impugnato e che la tutela risarcitoria sia accessoria alla tutela demolitoria o comunque alla sindacabilità del provvedimento.
- La pretesa risarcitoria fondata sulla violazione dei doveri di correttezza e di diligenza dell'amministrazione nella gestione del procedimento edilizio resta nell'alveo della responsabilità extracontrattuale ordinaria, ove l'oggetto del giudizio non sia l'annullamento dell'atto ma la lesione patrimoniale subita dal privato.
- Il fatto che il giudice debba accertare incidenter tantum l'illegittimità del titolo non trasforma la controversia in una causa sulla legittimità del provvedimento, se il petitum sostanziale è il risarcimento del danno da affidamento.
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