Cassazione Civile, Ordinanza n. 09532/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello del Comune e ritenuto legittimo l'accertamento ICI. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2008 relativo a terreni che il Comune considerava divenuti fabbricabili per effetto dell'inserimento nel PRG adottato e classificati in zona C3 di espansione residenziale-turistica, con contestazione dell'omessa dichiarazione. Il contribuente aveva ottenuto ragione in primo grado, sostenendo che sui terreni gravasse sin dal 1992 un vincolo di inedificabilità assoluta. In appello il Comune aveva dedotto la rilevanza edificatoria dell'area e la correttezza dell'atto impositivo; la CTR aveva accolto l'appello, affermando che la qualificazione urbanistica nel PRG adottato bastava a rendere l'area edificabile ai fini ICI, e che eventuali vincoli o asservimenti incidevano semmai sul valore venale, non sulla debenza del tributo. In cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello del Comune, perché la delega a stare in giudizio era stata conferita al funzionario responsabile del servizio tributi e non al dirigente del settore; 2) omessa pronuncia sul motivo di appello concernente il mancato superamento del vincolo di inedificabilità assoluta e l'assenza di valore venale come area edificabile per il perenne asservimento ad altri immobili; 3) nullità della sentenza per mancanza di motivazione sia sul motivo di appello del Comune sia sulle difese del contribuente; 4) omesso esame di fatti decisivi, e cioè l'azzeramento del valore venale della particella e l'irrilevanza delle sopravvenienze urbanistiche favorevoli. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando la legittimità della delega sindacale al funzionario responsabile del tributo e la possibilità di decidere nel merito l'eccezione assorbibile e infondata; ha ritenuto infondati anche gli altri tre motivi, affermando che la CTR aveva correttamente applicato il principio secondo cui, in materia di ICI, la natura edificabile discende dalla qualificazione del terreno nel PRG adottato, indipendentemente dall'approvazione regionale e dagli strumenti attuativi, mentre vincoli, dimensioni, conformazione o asservimento possono incidere solo sulla quantificazione del valore venale, non escludere la imponibilità, salvo inedificabilità assoluta e permanente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del contribuente alle spese.
Norme richiamate
È richiamato per censurare l'omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché la questione è infondata e può essere decisa nel merito senza rinvio se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
Richiamato nel motivo di ricorso insieme all'art. 112 c.p.c. per dedurre omessa pronuncia.
La Corte richiama una lettura costituzionalmente orientata della norma, nel senso che può decidere nel merito quando l'omissione della sentenza impugnata riguarda una questione infondata e non richiede ulteriori accertamenti.
art. 111, comma 2, Cost.
È evocato come base dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo che giustificano la decisione nel merito senza rinvio.
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107
È richiamato per affermare che ai dirigenti comunali spettano i poteri di rappresentanza sostanziale degli affari di competenza dell'ufficio, idonei a sorreggere la delega processuale in materia tributaria.
Viene richiamato per ribadire che la rappresentanza processuale del Comune spetta al sindaco, ma che questi può delegare un funzionario responsabile del tributo per le liti di settore.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 3
Stabilisce che il Comune sta in giudizio mediante il sindaco, quale organo di rappresentanza dell'ente.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 2-bis
È richiamato per affermare che l'organo di rappresentanza dell'ente locale può farsi assistere da funzionari comunali, abilitati a sottoscrivere gli atti necessari alla difesa dell'ente.
Regolamento per la Gestione delle Entrate del Comune di Agrigento, art. 20
"La rappresentanza processuale può essere delegata al funzionario responsabile del tributo con specifico provvedimento"
La Corte lo valorizza per ritenere legittima la delega sindacale al funzionario responsabile del servizio tributi.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lettera b)
Interpretato nel senso, per effetto delle norme di interpretazione autentica sopravvenute, che l'edificabilità ai fini ICI si desume dal PRG adottato dal Comune.
d.l. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11-quaterdecies, comma 16
Richiamato come norma di interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992.
d.l. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2
Richiamato come norma di interpretazione autentica che consente di desumere la edificabilità dalla qualificazione urbanistica dell'area nel PRG adottato, a fini ICI.
Richiamata per la conversione del d.l. n. 203/2005.
Richiamata per la conversione del d.l. n. 223/2006.
art. 53 Cost.
Evocato per ribadire che la potenzialità edificatoria dell'area è indice di capacità contributiva idoneo a sorreggere l'imposizione ICI.
art. 3 Cost.
Richiamato nel passo sulla questione di legittimità costituzionale ritenuta manifestamente infondata.
legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, ultimo comma
Richiamata per la disciplina delle c.d. zone bianche, considerate come situazione di limitata edificabilità e non di inedificabilità assoluta.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di ICI, l'edificabilità rilevante ai fini dell'imposta va desunta dalla qualificazione urbanistica dell'area nel piano regolatore generale adottato dal Comune, senza che siano निर्णisivi l'approvazione regionale o l'adozione di strumenti attuativi.
- La presenza di vincoli, ridotte dimensioni, particolare conformazione del lotto o asservimento ad altri fondi non elimina di per sé la natura edificabile del terreno; tali elementi possono incidere soltanto sulla quantificazione del valore venale in comune commercio.
- Solo un vincolo che determini una inedificabilità assoluta e permanente può escludere la debenza dell'ICI; in caso contrario resta applicabile un criterio di valorizzazione che tenga conto della concreta attualità delle potenzialità edificatorie e degli eventuali oneri di urbanizzazione.
- Nei giudizi tributari degli enti locali, la legittimazione processuale del Comune si radica nella rappresentanza del sindaco, ma la delega al funzionario responsabile del tributo è valida se specifica e riferita agli affari dell'ufficio competente, senza indebita sostituzione dell'organo rappresentativo.
- L'omessa pronuncia su un motivo o su un'eccezione può non condurre alla cassazione con rinvio quando la questione sia infondata e la Corte possa decidere immediatamente nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto.
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