Cassazione Civile, Ordinanza n. 09529/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi da un comune per ICI/IMU su terreni di proprietà della contribuente, relativi agli anni 2010-2012. La CTP aveva rigettato il ricorso; la CTR aveva accolto l'appello solo in parte, confermando in linea generale la pretesa impositiva ma riducendo il valore venale dei terreni da euro 64,00/mq a euro 40,00/mq in ragione di vincoli insistenti sui fondi. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per avere la CTR, invece di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia, integrato la motivazione; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su vari motivi di appello, tra cui motivazione apparente degli avvisi, mancata indicazione delle delibere sulle aliquote, difetto di attribuzione e mancata indicazione della delega al dirigente; (3) violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR ritenuto sufficiente la inclusione dei terreni nel PRG a fondare l'imposizione, senza considerare i vincoli pubblicistici e la conseguente inedificabilità; (4) violazione dell'art. 2697 c.c. per non avere posto a carico del comune la prova dell'eccessivo valore accertato; (5) omesso esame di un fatto decisivo, poiché la CTR avrebbe ridotto il valore del bene senza spiegare perché lo fissasse in euro 40,00/mq anziché nel minor valore indicato nella perizia di parte. Il comune ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, deducendo la violazione degli artt. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992 e 132 n. 4 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva ridotto il valore con motivazione illogica e senza adeguarsi ai parametri legali, nonostante il valore di euro 64,00/mq fosse stato desunto anche da un atto di cessione volontaria e da una perizia dell'ufficio urbanistica.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi tre motivi del ricorso principale, ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, ha accolto il quinto motivo del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio anche per le spese. La Corte ha ritenuto infondate le censure sulla nullità/omessa pronuncia, perché il giudice d'appello, investito della causa, può decidere nel merito e le eventuali nullità della sentenza di primo grado si traducono in motivi di impugnazione; ha inoltre escluso l'erronea applicazione dell'art. 2697 c.c., trattandosi piuttosto di valutazione del materiale probatorio. Sul tema della edificabilità ha ribadito che i vincoli specifici o parziali non escludono la natura edificabile dell'area e incidono solo sul valore venale, mentre lo escludono solo vincoli assoluti. Ha invece censurato la CTR perché, nel rideterminare il valore dell'area, si era limitata a richiamare una generica serie di vincoli esistenti sul fondo senza procedere a un autonomo giudizio estimatorio ancorato ai parametri legali dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992. Su questa medesima ragione è stato accolto anche il ricorso incidentale del comune.
Norme richiamate
La dedotta nullità della sentenza di primo grado non impone la rimessione al primo giudice quando il vizio non rientra nelle ipotesi tassative di rimessione; il giudice d'appello può trattenere la causa e decidere nel merito.
Non vi è omessa pronuncia quando la decisione del giudice è incompatibile con la pretesa non espressamente esaminata e comporta implicitamente il rigetto della stessa.
La motivazione degli atti e della sentenza è sufficiente se consente di comprendere il criterio seguito; nel caso concreto la CTR ha ritenuto congrua la motivazione degli avvisi e ha affrontato le questioni rilevanti.
Richiamato dalla ricorrente come norma violata per difetto di attribuzione, ma la censura è stata ritenuta assorbita nel ragionamento sulla motivazione e sull'implicito rigetto.
art. 21-septies l. n. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta nullità per difetto di attribuzione, senza accoglimento della censura.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992
Per le aree fabbricabili il valore imponibile deve essere determinato considerando parametri normativamente vincolanti: zona territoriale, indice di edificabilità, destinazione d'uso, oneri di adattamento e prezzi medi di mercato di aree analoghe.
La violazione dell'onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere alla parte sbagliata, non se valuta erroneamente l'esito della prova.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale vizio di nullità dedotto in ricorso principale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato per le censure di violazione di legge relative alla motivazione, all'edificabilità e all'onere della prova.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame è configurabile quando il giudice non esplicita l'iter logico su un fatto decisivo discusso tra le parti; qui la CTR ha ridotto il valore senza un adeguato giudizio estimatorio.
art. 145, comma 3, d.lgs. n. 42 del 2004
Le previsioni del piano paesaggistico prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali, potendo incidere sull'edificabilità quando comportano vincoli assoluti.
L'area resta edificabile se gravata solo da vincoli di destinazione o specifici; perde tale natura solo in presenza di vincoli assoluti di inedificabilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, il giudice può esaminare e decidere nel merito anche se rileva vizi della sentenza di primo grado che non impongono la rimessione al primo giudice; le nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione.
- L'omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata dal giudice sia logicamente incompatibile con la domanda o eccezione non espressamente trattata, implicandone il rigetto.
- In materia di ICI sulle aree edificabili, i vincoli specifici o parziali non eliminano la edificabilità del bene, ma incidono sul suo valore venale; solo i vincoli assoluti di inedificabilità escludono il presupposto impositivo.
- La rideterminazione giudiziale del valore di un'area edificabile deve poggiare su un autonomo giudizio estimatorio fondato sui parametri legali di cui all'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992, non su una generica affermazione dell'esistenza di vincoli.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando l'onere probatorio sia stato attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice.
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