Cassazione Civile, Ordinanza n. 09534/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Una società consorziata e il relativo consorzio stabile hanno proposto regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente davanti al Tribunale di Roma, nel quale avevano chiesto il risarcimento dei danni asseritamente subiti per l'illecita aggiudicazione di un appalto di lavori pubblici a favore di un'ATI concorrente. Secondo gli attori, l'aggiudicazione sarebbe stata falsata da condotte penalmente rilevanti di privati, con conseguente indebita collocazione della loro offerta al secondo posto della procedura. I convenuti, privati, si sono costituiti contestando il merito e deducendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Il ricorso per regolamento è stato proposto per ottenere una pronuncia sulla giurisdizione, sostenendo che si trattasse di azione aquiliana ex art. 2043 c.c. rivolta solo contro soggetti privati, senza coinvolgimento dell'ente appaltante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la domanda di risarcimento proposta da un privato contro altri privati, benché connessa a una vicenda di gara e a un atto di aggiudicazione, resti sottratta alla giurisdizione amministrativa quando non sia parte una pubblica amministrazione o un soggetto equiparato e quando il potere amministrativo non costituisca l'oggetto diretto della domanda, ma solo un parametro incidentale di valutazione della responsabilità. Il giudice ordinario dovrà provvedere anche sulle spese del regolamento.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
richiamato quale base dell'azione di responsabilità extracontrattuale proposta contro soggetti privati per il danno asseritamente derivato dall'illecita aggiudicazione
art. 103 Cost.
richiamato per affermare che la giurisdizione amministrativa non può estendersi a controversie in cui non sia parte una pubblica amministrazione o un soggetto equiparato
art. 7 cod. proc. amm.
interpretato nel senso che la giurisdizione amministrativa riguarda controversie sull'esercizio o mancato esercizio del potere amministrativo riferite a provvedimenti, atti, accordi o comportamenti posti in essere da pubbliche amministrazioni
Massime di principio
- La giurisdizione del giudice amministrativo presuppone, sotto il profilo soggettivo, la presenza di una pubblica amministrazione o di un soggetto ad essa equiparato; manca quando la domanda è proposta da un privato esclusivamente contro altri privati.
- La connessione della domanda risarcitoria a una vicenda provvedimentale non basta a radicare la giurisdizione amministrativa se il potere amministrativo non è oggetto diretto della controversia ma resta un elemento incidentale di valutazione della responsabilità.
- Quando il bene della vita azionato riguarda la sfera giuridica di soggetti privati e si chiede il risarcimento dei danni per condotte illecite di privati, la controversia appartiene al giudice ordinario anche se i fatti si inseriscono in un contesto di gara pubblica.
- Il riparto di giurisdizione va effettuato guardando al petitum sostanziale e ai soggetti evocati in giudizio, non alla mera origine amministrativa del fatto generatore del danno.
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