Cassazione Civile, Ordinanza n. 23368/2024 del 29/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione costi di sponsorizzazione ritenuti indeducibili, con riflessi su imposte dirette, IVA e IRAP, in relazione all'anno 2009. Il giudice tributario di appello aveva accolto solo in parte il gravame del contribuente, annullando il recupero ai fini IRAP e dei contributi, ma confermando la sostanza della ripresa per gli altri profili. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di secondo grado con cinque motivi: 1) nullità per omessa pronuncia sulla dedotta nullità della sentenza di primo grado; 2) violazione della disciplina sulle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche e delle presunzioni, assumendo che la spesa fosse assistita da presunzione legale assoluta di deducibilità e che la documentazione prodotta dimostrasse l'effettività del costo; 3) omesso esame della sentenza penale assolutoria emessa a suo favore, che avrebbe provato l'effettività delle operazioni; 4) motivazione apparente e contraddittoria della sentenza tributaria, perché da un lato avrebbe riconosciuto congruità e inerenza delle spese e dall'altro ne avrebbe negato la prova e la deducibilità; 5) violazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento, sostenendo l'inapplicabilità della disciplina previgente e delle regole transitorie agli avvisi notificati prima delle modifiche del 2015.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel giudizio di appello tributario, il giudice può comunque decidere nel merito anche in presenza di vizi della sentenza di primo grado, salvo i casi tassativi di rimessione al primo giudice, e nel caso concreto la CTR si era pronunciata sulle questioni devolute. Ha dichiarato infondati anche il quarto, il secondo, il terzo e il quinto motivo. In particolare, ha escluso la motivazione apparente, ritenendo la decisione di merito comprensibile e al di sopra del minimo costituzionale; ha chiarito che la presunzione legale assoluta dell'art. 90, comma 8, l. n. 289/2002 attiene alla qualificazione delle sponsorizzazioni come spese di pubblicità e non esonera dalla prova dell'effettività del costo, ove l'Ufficio abbia fornito presunzioni semplici di inesistenza; ha precisato che l'assoluzione penale non produce automaticamente giudicato nel processo tributario, potendo solo essere valutata come elemento di prova; ha confermato infine l'applicabilità del raddoppio dei termini nella disciplina ratione temporis vigente, con salvezza degli avvisi già notificati prima delle modifiche del 2015. Nulla è stato disposto sulle spese perché l'Agenzia si era costituita solo per eventuale discussione.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, ma la Corte ha escluso la dedotta nullità della sentenza di appello.
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo; la Corte ha ritenuto insussistente il vizio di rimessione al primo giudice.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato per dedurre nullità della sentenza per error in procedendo o motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato per le censure di violazione di legge sostanziale in materia tributaria.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo e per la censura sulla motivazione.
art. 90, comma 8, L. n. 289/2002
"Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche ... costituisce ... spesa di pubblicità"
Introduce una presunzione legale assoluta sulla natura pubblicitaria delle sponsorizzazioni nei limiti e alle condizioni previste, ma non esonera dalla prova dell'effettività del costo quando l'Ufficio contesti l'inesistenza dell'operazione.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ha precisato i limiti della presunzione legale assoluta e il rapporto con le presunzioni semplici dell'Ufficio.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per la denuncia di motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio rilevando una motivazione sintetica ma intellegibile.
Richiamato per distinguere spese di rappresentanza e spese di pubblicità in tema di redditi d'impresa.
art. 74, comma 2, d.P.R. n. 917/1986
Norma richiamata quale base della qualificazione fiscale delle spese di sponsorizzazione come pubblicità.
Rilevante per l'obbligo di denuncia penale che, nel regime applicabile, fa decorrere il raddoppio dei termini di accertamento.
Indicato come fonte dei reati tributari che attivano l'obbligo di denuncia.
La Corte ha affermato che la modifica sul raddoppio dei termini non si applicava agli avvisi già notificati nei casi coperti dalla disciplina transitoria.
L. n. 208/2015, commi 130-132 dell'art. 1
La Corte ha ritenuto che la nuova disciplina, pur avendo eliminato o ridotto il raddoppio dei termini, non incide sugli avvisi già notificati secondo il regime transitorio.
art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
Nel testo ratione temporis applicabile prevede il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di obbligo di denuncia penale.
art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
Applicato in materia IVA nel medesimo regime del raddoppio dei termini di accertamento.
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per ribadire i limiti probatori del processo tributario e la possibilità di fondare la decisione anche su presunzioni semplici.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudice di appello può decidere nel merito anche se la sentenza di primo grado è denunciata come nulla, salvo i casi tassativi in cui la legge impone la rimessione al primo giudice; la proposizione delle questioni di merito e le conclusioni delle parti possono rendere evidente la volontà di una pronuncia rescissoria.
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando non consente di comprendere il fondamento della decisione; non basta però che la motivazione sia sintetica, se il ragionamento seguito dal giudice è comunque percepibile e supera il minimo costituzionale.
- In tema di sponsorizzazioni a favore di soggetti sportivi dilettantistici, la presunzione legale prevista dall'art. 90, comma 8, l. n. 289/2002 qualifica il costo come spesa di pubblicità entro i limiti previsti, ma non elimina l'onere del contribuente di provare l'effettività del costo quando l'Ufficio contesti, con presunzioni semplici, l'inesistenza dell'operazione.
- La sentenza penale assolutoria non spiega automaticamente giudicato nel processo tributario; può essere valutata come elemento di prova, ma il giudice tributario deve apprezzarne autonomamente la rilevanza alla luce delle regole probatorie proprie del rito fiscale.
- Nel regime previgente sul raddoppio dei termini di accertamento, ciò che rileva è l'insorgenza dell'obbligo di denuncia per reati tributari, non necessariamente l'effettiva presentazione della denuncia entro il termine ordinario; le sopravvenienze normative del 2015 non incidono sugli avvisi già notificati nei casi coperti dalle norme transitorie.
- Nel processo tributario la prova può essere fondata anche su presunzioni semplici, e un'assoluzione penale non impedisce di ritenere fiscalmente legittima la pretesa se l'atto impositivo è sorretto da indizi gravi, precisi e concordanti sufficienti secondo lo standard probatorio tributario.
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