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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23307/2024 del 29/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privato e pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta dagli eredi di un proprietario di terreni allagati, assunta come conseguenza della mancata esecuzione, da parte del consorzio di bonifica, delle opere necessarie a garantire il regolare deflusso della rete idrica dei fondi. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche aveva confermato la condanna del consorzio al risarcimento, ritenendo corretta la riconduzione della responsabilità all'art. 2051 c.c., l'interruzione della prescrizione eccepita e l'esclusione di una responsabilità concorrente della Regione Toscana. In cassazione il consorzio ha proposto sei motivi, ma il contenuto sostanziale esaminato dalla Corte riguarda la tempestività del ricorso: il ricorrente sosteneva che, per effetto del rinvio alle norme del codice di procedura civile vigente, il termine per ricorrere dovesse decorrere dalla notificazione della sentenza nella sua interezza, e non dalla comunicazione del solo dispositivo effettuata dalla cancelleria, con la conseguenza che il ricorso sarebbe stato tempestivo. Le controricorrenti hanno resistito. La Corte ha invece rilevato che, nei giudizi sulle acque pubbliche, la disciplina speciale continua a prevedere un termine breve di 45 giorni decorrente dalla comunicazione del dispositivo integrale della sentenza, anche a mezzo PEC, quando la legge speciale regola espressamente forme e termini dell'impugnazione; pertanto il ricorso, notificato dopo tale termine, era tardivo e doveva essere dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine di legge. Ha ritenuto applicabile, nel rito delle acque pubbliche, la disciplina speciale che fa decorrere il termine breve di 45 giorni dalla comunicazione del testo integrale del dispositivo della sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, anche se avvenuta via PEC. Poiché il ricorrente riconosceva che la sentenza era stata comunicata dalla cancelleria il 13 novembre 2023 e il ricorso era stato notificato il 9 febbraio 2024, l'impugnazione è stata considerata tardiva. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio in favore di entrambe le controricorrenti e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità per danni da cose in custodia era stata ritenuta dal giudice di merito quale titolo della condanna risarcitoria; la Corte di cassazione non ne ha riesaminato il merito per l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 183 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775

    La comunicazione del dispositivo prevista dalla legge speciale è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei giudizi sulle acque pubbliche.

  • art. 189 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775

    Il termine speciale per impugnare le sentenze del TSAP decorre dalla comunicazione del dispositivo e, per il ricorso per cassazione, è di 45 giorni, in ragione del dimezzamento del termine previsto dal codice di rito allora vigente.

  • art. 133 c.p.c.

    La comunicazione della sentenza effettuata dalla cancelleria, anche tramite PEC se concretamente operativa, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.

  • art. 202 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775

    Il rinvio alle norme del codice di procedura civile opera come rinvio formale al contenuto delle norme vigenti, ma non prevale sulla disciplina speciale espressamente dettata dal testo unico per forme e termini dell'impugnazione.

  • art. 208 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775

    Il richiamo alle regole del codice di procedura civile opera con riguardo alle corrispondenti norme del codice vigente, salvo che la normativa speciale disciplini espressamente la materia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussistendo l'inammissibilità del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei giudizi in materia di acque pubbliche, quando la legge speciale disciplina espressamente forme e termini dell'impugnazione, la relativa disciplina prevale sul rinvio generale al codice di procedura civile vigente.
  • La comunicazione del dispositivo integrale della sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, anche se effettuata via PEC dalla cancelleria, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione.
  • Il rinvio formale alle norme del codice di rito vale solo in mancanza di una disciplina speciale espressa; quando il testo unico regola in modo puntuale il termine di impugnazione, non può sostituirsi una diversa regola ricavata dall'evoluzione del codice processuale.
  • In presenza di un termine speciale di 45 giorni per il ricorso per cassazione avverso le sentenze del TSAP, il ricorso notificato oltre tale termine va dichiarato inammissibile senza esame dei motivi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità del custode
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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