Cassazione Civile, Ordinanza n. 23312/2024 del 29/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un'IVA oggetto di nota di variazione emessa dalla società contribuente a seguito di una vicenda di ristrutturazione dei debiti e di concordato preventivo. La società aveva impugnato un avviso di accertamento IVA relativo al 2014 e un diniego di rimborso di credito IVA. Secondo l'Ufficio, la nota di variazione era tardiva perché l'operazione originaria risaliva al 2012 e gli accordi transattivi che ne avevano determinato lo storno erano comunque intervenuti oltre l'anno previsto dall'art. 26, comma 3, d.P.R. 633/1972 per gli accordi sopravvenuti tra le parti. L'Agenzia sosteneva inoltre che la nota dovesse essere ricondotta agli originari impegni del 2013 posti a base della proposta poi omologata, e non all'omologa del concordato; di conseguenza, l'IVA non sarebbe stata rettificabile. Con il secondo motivo l'Ufficio denunciava nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando che la CTR non avesse spiegato perché la scrittura transattiva dovesse essere collegata agli impegni del concordato preventivo e non a un autonomo accordo privatistico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione perché la sentenza impugnata conteneva un percorso argomentativo логico e sufficiente, avendo accertato che la nota di credito era stata emessa in collegamento con l'omologa della proposta di concordato e non con un successivo accordo transattivo autonomo. Ha poi ritenuto infondato il motivo di diritto: l'art. 26, comma 3, d.P.R. 633/1972, che limita a un anno l'emissione della nota di variazione quando il venir meno dell'operazione dipende da sopravvenuto accordo tra le parti, non si applica quando la variazione è collegata a una procedura concorsuale omologata giudizialmente. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito favorevole alla società contribuente e ha condannato l'Ufficio alle spese.
Norme richiamate
art. 26, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
"se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione (...) viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile (...) il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione (...) l'imposta corrispondente alla variazione"
Consente la variazione in diminuzione dell'IVA quando l'operazione viene meno o si riduce per cause tipiche, con emissione della nota di credito secondo le regole ordinarie.
art. 26, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
"Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno (...) qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti"
Il termine annuale opera solo se la sopravvenuta inesigibilità o riduzione dell'operazione deriva da un accordo privatistico tra le parti; non si applica quando la variazione è collegata a una procedura concorsuale omologata.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È richiamato come norma che consente la detrazione dell'imposta corrispondente alla variazione.
art. 25 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È richiamato per la registrazione della variazione ai fini IVA.
art. 23 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È richiamato come norma relativa alla registrazione delle fatture, presupposto del meccanismo di variazione.
art. 24 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È richiamato insieme all'art. 23 quale disciplina della registrazione dell'operazione originaria.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per vizio di motivazione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato per censurare il preteso difetto di motivazione, ma la Corte esclude la motivazione apparente.
art. 182-bis l.fall.
È richiamato come riferimento alla procedura di accordo/concordato che ha costituito il contesto della scrittura transattiva e dell'omologazione giudiziale.
art. 8053 c.p.c.
È richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul "minimo costituzionale" della motivazione.
Massime di principio
- In materia di nota di variazione IVA, il limite annuale previsto dall'art. 26, comma 3, d.P.R. 633/1972 opera solo quando la riduzione dell'imponibile o il venir meno dell'operazione dipendano da un sopravvenuto accordo tra le parti in senso strettamente privatistico.
- Quando la variazione IVA è collegata a un accordo inserito in una procedura concorsuale soggetta a omologazione giudiziale, non si è in presenza di un semplice accordo tra privati ai fini dell'art. 26, comma 3, d.P.R. 633/1972.
- La qualificazione della causa della nota di variazione come accordo privatistico o come effetto di una procedura concorsuale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e censurabile in cassazione solo nei limiti consentiti.
- La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto il percorso logico-argomentativo; è sufficiente, invece, una motivazione che esponga in modo comprensibile perché il giudice abbia ricollegato la nota di credito a un determinato presupposto giuridico e fattuale.
- Ai fini dell'art. 26 d.P.R. 633/1972, non rileva che il debitore originario non sia a sua volta sottoposto a procedura concorsuale, se la nota di variazione discende da un piano o accordo omologato relativo alla posizione del soggetto che emette la nota.
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