Cassazione Civile, Ordinanza n. 23310/2024 del 29/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativo all’anno d’imposta 2012, emesso nei confronti del titolare di un esercizio di raccolta scommesse e della società estera per conto della quale l’attività era svolta, ritenuti coobbligati solidali. L’amministrazione aveva contestato che il centro di trasmissione dati non si limitasse a trasmettere dati al bookmaker, ma svolgesse attività di raccolta delle scommesse, incasso delle poste e pagamento delle vincite. La CTR aveva confermato l’accertamento, ritenendo applicabile la disciplina che assoggetta a imposta anche chi gestisce scommesse per conto di terzi, compresi soggetti esteri. I ricorrenti hanno proposto sei motivi: mancata traduzione in inglese dell’avviso e violazione del diritto di difesa; erronea individuazione del soggetto passivo e del presupposto territoriale dell’imposta; violazione delle libertà del TFUE, del principio di non discriminazione e del legittimo affidamento, con richiesta di rinvio pregiudiziale; violazione della direttiva IVA e dell’art. 401 della direttiva 2006/112/CE per asserito cumulo vietato; mancata applicazione dell’esimente dell’obiettiva incertezza; illegittima liquidazione delle spese in favore dell’Agenzia e mancata compensazione.
La decisione
La Corte ha rigettato nel merito i primi cinque motivi, affermando che: non esiste una norma che imponga la traduzione dell’atto impositivo nella lingua del destinatario, e comunque il contribuente aveva dimostrato di aver compreso l’atto difendendosi nel merito; per l’anno 2012 soggetto passivo dell’imposta unica è anche chi gestisce scommesse per conto di terzi, compresi i CTD che raccolgono, registrano e trasmettono le scommesse in Italia; il presupposto territoriale ricorre perché l’attività impositiva colpisce il servizio di organizzazione e raccolta delle scommesse svolto in Italia; non vi è contrasto con gli artt. 49 e 56 TFUE né discriminazione, perché la normativa italiana si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio nazionale e la diversità rispetto ai CTD che operano per bookmaker nazionali o esteri è giustificata dalla diversa situazione; non sussiste violazione della direttiva IVA poiché l’imposta unica non ha natura di imposta sul volume d’affari; l’obiettiva incertezza è esclusa per l’annualità 2012, successiva alla norma interpretativa del 2010. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e perché la liquidazione delle spese in favore dell’Agenzia era corretta in applicazione del principio di soccombenza e della disciplina processuale tributaria. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente, con condanna alle spese in favore dell’Agenzia.
Norme richiamate
art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
non impone la traduzione dell’atto impositivo nella lingua del destinatario; la tutela del diritto di difesa va valutata in concreto, anche in base all’effettiva comprensione dell’atto dimostrata dal comportamento processuale del contribuente
art. 3, d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
soggetti passivi dell’imposta unica sono coloro che gestiscono concorsi pronostici e scommesse, anche per conto di terzi e anche se ubicati all’estero
art. 1, comma 66, L. 13 dicembre 2010, n. 220
chiarisce in senso interpretativo che l’imposta unica è dovuta anche in assenza di concessione e che è soggetto passivo chiunque gestisca scommesse con qualunque mezzo; se l’attività è svolta per conto di terzi, il terzo è obbligato solidalmente
art. 1, comma 64, L. 13 dicembre 2010, n. 220
esprime le finalità di tutela dei consumatori, dell’ordine pubblico e di contrasto a evasione ed elusione nel settore del gioco
art. 16, d.m. 1° marzo 2006, n. 111
richiama il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica da parte del concessionario
art. 1, comma 644, lett. g), L. 23 dicembre 2014, n. 190
prevede un imponibile forfetario per l’imposta unica, confermando la struttura del tributo
artt. 49 e 56 TFUE
non sono violati dalla disciplina nazionale sull’imposta unica, poiché non emerge alcuna discriminazione o restrizione ingiustificata alla libera prestazione di servizi
art. 267 TFUE
il rinvio pregiudiziale è stato escluso perché la questione era già risolta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia
art. 401 direttiva 2006/112/CE
non osta al mantenimento o all’introduzione di imposte speciali sui giochi e sulle scommesse, purché non abbiano carattere di imposta sul volume d’affari
art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per l’esimente dell’obiettiva incertezza, ritenuta non applicabile nel caso concreto
art. 5, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689
richiamato insieme all’esimente dell’obiettiva incertezza nel sistema sanzionatorio, ma escluso per l’anno 2012
art. 6, comma 2, L. 24 novembre 1981, n. 689
richiamato in relazione alla non punibilità per obiettiva incertezza, non riconosciuta nel caso
art. 10, comma 4, L. 27 luglio 2000, n. 212
esclude sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza, evenienza non ricorrente nel giudizio
artt. 12 e 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
disciplinano la liquidazione delle spese e la difesa dell’ente impositore tramite funzionari; la liquidazione in favore dell’Agenzia è stata ritenuta corretta
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
consente la liquidazione delle spese in favore dell’ente impositore assistito da propri funzionari, con riduzione degli onorari di avvocato
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per i vizi di violazione di legge dedotti nel ricorso
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
utilizzata come base dei motivi di violazione e falsa applicazione di legge
Massime di principio
- Nel settore dell’imposta unica sulle scommesse, il soggetto passivo non coincide solo con il concessionario in senso formale, ma con chiunque organizzi o gestisca, anche per conto di terzi e con mezzi telematici, la raccolta delle scommesse, poiché il presupposto del tributo è l’esercizio del servizio di gioco.
- La raccolta scommesse effettuata in Italia da un centro di trasmissione dati integra il presupposto territoriale dell’imposta, perché ciò che viene tassata è la prestazione di servizi organizzativi e di raccolta, non la sola conclusione del singolo contratto di scommessa.
- La disciplina nazionale dell’imposta unica sulle scommesse non viola la libertà di prestazione dei servizi né il principio di non discriminazione quando si applica indistintamente a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano; la diversa posizione di operatori nazionali ed esteri può essere giustificata dagli obiettivi di controllo del settore del gioco e di prevenzione di frodi ed elusione.
- L’imposta unica sui giochi e sulle scommesse non ha natura di imposta sul volume d’affari ai sensi dell’art. 401 della direttiva IVA, perché non colpisce il valore aggiunto né prevede il meccanismo della detrazione dell’IVA, ma si applica all’importo scommesso o ai proventi della raccolta.
- L’esimente dell’obiettiva incertezza non è applicabile quando, per l’annualità considerata, la norma interpretativa o la giurisprudenza di riferimento abbiano già chiarito il regime giuridico applicabile, residuando solo l’eventuale adeguamento dei rapporti negoziali al nuovo quadro normativo.
- In cassazione, la censura sulle spese di lite è inammissibile se non indica con precisione le singole voci contestate e gli importi, non essendo sufficiente una contestazione generica della liquidazione operata dal giudice di merito.
- Quando l’amministrazione finanziaria è assistita da propri funzionari nel giudizio tributario, la liquidazione delle spese può comprendere anche l’assistenza tecnica resa da tali funzionari, nei limiti previsti dalla disciplina speciale del processo tributario.
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