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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23321/2024 del 29/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo all'imposta unica sui giochi e sulle scommesse per l'anno d'imposta 2012, emesso a seguito di accesso nei locali dell'agenzia di scommesse. L'Amministrazione ha ritenuto che il soggetto non si limitasse a trasmettere dati a un bookmaker estero, ma svolgesse attività di raccolta delle scommesse, con incasso delle poste e pagamento delle vincite, quindi attività di gestione rilevante ai fini dell'imposta. Il contribuente ha impugnato l'accertamento e, dopo il rigetto in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme sul presupposto territoriale dell'imposta e sulle regole di conclusione del contratto, sostenendo che non vi fosse il presupposto impositivo in Italia; 2) errata esclusione dell'esimente sanzionatoria per obiettiva incertezza normativa; 3) omessa/inesatta pronuncia sulle doglianze di incompatibilità con il diritto UE, in particolare libera prestazione di servizi, parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento, con richiesta di rinvio pregiudiziale; 4) violazione degli stessi principi eurounitari; 5) violazione della disciplina interna dell'imposta unica e dei principi costituzionali di capacità contributiva e uguaglianza, con richiesta subordinata di ulteriore rimessione alla Corte costituzionale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'imposta unica colpisca la prestazione di servizio consistente nell'organizzazione e raccolta delle scommesse e che, nel caso concreto, le attività svolte in Italia dal centro trasmissione dati integrassero il presupposto dell'imposta. Ha escluso l'esimente per obiettiva incertezza normativa, perché la disposizione interpretativa del 2010 aveva già chiarito il regime applicabile ai periodi successivi al 2011, consentendo anche la traslazione del carico fiscale. Ha giudicato infondate le censure eurounitarie, richiamando la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-788/18, che ha escluso discriminazioni e restrizioni alla libera prestazione di servizi. Ha inoltre ritenuto non pertinenti e comunque infondate le richieste di rinvio pregiudiziale e di nuova rimessione alla Corte costituzionale. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con conferma dell'accertamento e delle sanzioni.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 288/1998

    Richiamato dal ricorrente come norma sul presupposto territoriale dell'imposta; la Corte nega che possa escludere la tassazione quando l'attività di raccolta e gestione delle scommesse è svolta in Italia.

  • artt. 1326, 1327 e 1336 c.c.

    Evocati per contestare la conclusione del contratto di scommessa; la Corte ribadisce che il fatto imponibile non è la mera conclusione del contratto, ma l'organizzazione e raccolta della scommessa come servizio reso in Italia.

  • art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997

    L'esimente per obiettiva incertezza non è applicabile, poiché dopo la norma interpretativa del 2010 il quadro normativo era ritenuto chiaro per le annualità successive al 2011.

  • art. 56 TFUE

    La Corte richiama la giurisprudenza UE secondo cui le imposte sui giochi d'azzardo non sono armonizzate e occorre verificare solo il rispetto della libera prestazione di servizi; nel caso concreto non vi è restrizione discriminatoria.

  • art. 267 TFUE

    Le richieste di rinvio pregiudiziale sono negate perché la questione è già stata affrontata dalla Corte di giustizia nella causa C-788/18 e non residuano dubbi interpretativi rilevanti.

  • art. 3 D.Lgs. n. 504/1998

    Soggetto passivo dell'imposta unica è chiunque gestisca scommesse; la Corte conferma che la norma, come interpretata dal legislatore del 2010, include anche chi opera per conto di bookmaker esteri senza concessione.

  • art. 1, comma 66, L. n. 220/2010

    Norma interpretativa centrale: chiarisce che l'imposta unica è dovuta anche per raccolte in assenza o inefficacia di concessione e che soggetto passivo è chi gestisce scommesse, anche per conto di terzi; se l'attività è svolta per conto di terzi, il terzo è solidalmente obbligato.

  • art. 16 D.M. economia e finanze 1 marzo 2006, n. 111

    Richiamato come disposizione sul pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica da parte del concessionario.

  • art. 1, comma 644, lett. g), L. n. 190/2014

    Richiamato per il criterio di imponibile forfetario dell'imposta unica, legato al triplo della media della raccolta provinciale.

  • art. 53 Cost.

    La Corte esclude la violazione del principio di capacità contributiva, ritenendo legittimo il meccanismo di imposizione e di traslazione del tributo tra bookmaker e ricevitoria.

  • art. 3 Cost.

    È esclusa la violazione del principio di uguaglianza, poiché non vi è discriminazione tra operatori nazionali ed esteri in presenza della medesima attività di gestione delle scommesse sul territorio italiano.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nel terzo motivo; la Corte non ravvisa omissioni o vizi motivazionali decisivi.

  • art. 112 c.p.c.

    Evocato per dedurre omessa pronuncia; la Corte osserva che la censura è anche formulata in modo inammissibile per commistione tra omessa pronuncia e motivazione apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per vizio di motivazione; la Corte reputa infondate le doglianze e, in parte, mal formulate.

  • art. 35, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel quadro della censura processuale sulla motivazione e sul contenuto della sentenza tributaria.

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel quadro della censura processuale sulla motivazione e sul contenuto della sentenza tributaria.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nella censura di motivazione; la Corte non vi ravvisa violazioni utili all'accoglimento.

  • art. 4, commi 1 e 4-bis, L. n. 401/1989

    La Corte distingue la rilevanza penale dell'attività di raccolta scommesse dal diverso tema della soggettività passiva d'imposta, che resta disciplinata autonomamente.

  • art. 1, comma 66, lett. a) e b), L. n. 220/2010

    La disposizione è letta come interpretativa e retroattivamente applicabile ai rapporti in essere, con effetti diversi per annualità anteriori e successive al 2011.

Massime di principio

  • Nel tributo sulle scommesse il presupposto d'imposta non coincide con la sola conclusione del contratto di scommessa, ma con l'attività di organizzazione e raccolta del gioco resa sul territorio italiano come servizio.
  • Ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo chiunque gestisca le scommesse, anche tramite mezzi telematici e anche se il bookmaker è estero o privo di concessione; se l'attività è svolta per conto di terzi, opera la responsabilità solidale del soggetto per conto del quale si agisce.
  • La disposizione interpretativa del 2010 ha chiarito il regime dell'imposta unica per i rapporti successivi al 2011 e ha escluso, per tali annualità, l'obiettiva incertezza normativa idonea a escludere le sanzioni.
  • Nel settore dei giochi d'azzardo non armonizzato, la compatibilità con il diritto UE va valutata alla luce dell'art. 56 TFUE; non sussiste discriminazione quando la tassazione si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse in Italia, indipendentemente dallo Stato di stabilimento.
  • La diversità tra bookmaker nazionale ed estero, e tra i rispettivi intermediari, è giustificata dal sistema concessorio e dagli obiettivi di tutela dell'ordine pubblico, dei consumatori e del contrasto a evasione ed elusione fiscale.
  • Non può essere invocato il legittimo affidamento per escludere la soggettività passiva di un operatore che, alla luce della norma interpretativa e della giurisprudenza costituzionale e unionale, rientra nel perimetro dell'imposta per le annualità considerate.
  • Le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sono superflue quando la questione sia già stata risolta da una pronuncia unionale pertinente e non residuino seri dubbi interpretativi.
  • In sede di ricorso per cassazione, la censura di omessa pronuncia non può essere confusa con quella di motivazione apparente; la combinazione di profili eterogenei rende la doglianza inammissibile o comunque non autosufficiente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaLitisconsorzio necessarioRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europea

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