Cassazione Civile, Ordinanza n. 23309/2024 del 29/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria, nell'ambito di un accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, ha considerato come ricavi non dichiarati alcuni finanziamenti infruttiferi effettuati in contanti dal socio di maggioranza e amministratore della società, recuperando a tassazione maggiori IVA, IRES e IRAP e irrogando sanzioni. La società ha impugnato l'atto sostenendo, già nei gradi di merito, che l'avviso fosse viziato nella motivazione e che mancassero presunzioni gravi, precise e concordanti, lamentando inoltre un improprio ricorso a una presunzione di secondo grado e la violazione delle regole sull'onere della prova e sul divieto di doppia presunzione. In cassazione ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000 e dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, assumendo che l'Ufficio non avesse adeguatamente motivato l'accertamento e avesse fondato la pretesa su elementi relativi a un terzo; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 53 Cost., sostenendo che il giudice avesse erroneamente ritenuto assolto l'onere probatorio dell'Ufficio e applicato automaticamente il metodo presuntivo senza basi presuntive qualificate.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi di ricorso e ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non si era limitata a una presunzione di secondo grado, ma aveva valorizzato plurimi elementi fattuali convergenti: carenze nei verbali assembleari circa le ragioni del finanziamento dei soci, assenza di un piano di rimborso o di un espresso impegno alla restituzione, circostanza che l'unico finanziatore fosse il socio-amministratore all'80% che aveva rifiutato di esibire l'estratto conto, mancanza di tracciabilità delle operazioni per via dei versamenti in contanti e dei saldi negativi di cassa, nonché coincidenza temporale tra delibere e apporti. Secondo la Corte, tali elementi integravano presunzioni semplici gravi, precise e concordanti idonee a sorreggere l'accertamento analitico-induttivo; la doglianza sul divieto di doppia presunzione era quindi inconferente e, in sostanza, il ricorso chiedeva una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
legittima l'accertamento analitico-induttivo quando il giudice di merito ricavi, da plurimi elementi fattuali, presunzioni semplici gravi, precise e concordanti idonee a sostenere la ripresa fiscale.
richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione dell'atto impositivo; la Corte non ravvisa la denunciata violazione perché il giudice di merito aveva adeguatamente valorizzato gli elementi posti a base dell'accertamento.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla motivazione dell'avviso di accertamento; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non coglieva la ratio della sentenza di appello.
art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
norma processuale richiamata dalla ricorrente a sostegno del motivo di nullità della sentenza; la Corte non ne accoglie la dedotta violazione.
in materia di presunzioni semplici; la Corte osserva che la sentenza di merito ha correttamente tratto da più elementi fattuali presunzioni gravi, precise e concordanti.
le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; nel caso concreto tali requisiti sono stati ritenuti integrati dal giudice di merito.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte esclude la violazione perché l'accertamento di merito si fondava su un compendio probatorio sufficiente.
art. 53 Cost.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla capacità contributiva; la Corte non affronta una questione autonoma di merito costituzionale, ritenendo inammissibile la censura.
richiamato nella motivazione di merito per qualificare come ricavi non contabilizzati i versamenti contestati.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazioni di legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che, sotto veste di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- In tema di accertamento analitico-induttivo, l'Ufficio può fondare la pretesa su un insieme di elementi fattuali plurimi e convergenti, dai quali il giudice desume presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
- Non vi è violazione del divieto di doppia presunzione quando il giudice non costruisce una catena inferenziale meramente apodittica, ma accerta fatti storici specifici e da essi ricava, secondo logica, la prova presuntiva richiesta dal modello legale.
- L'assenza di tracciabilità delle movimentazioni, la mancanza di giustificazioni documentali dell'operazione e la mancata prova della provvista possono concorrere a dimostrare l'inesistenza di una causa economica lecita delle somme contabilizzate come finanziamenti soci.
- La censura contro l'accertamento analitico-induttivo deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare specificamente perché gli elementi valorizzati dal giudice non sarebbero idonei a integrare la presunzione legale o semplice.
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