Cassazione Civile, Ordinanza n. 09985/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento economico spettante a un medico di continuità assistenziale convenzionato con il Servizio sanitario regionale. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte la domanda del medico: aveva escluso il diritto all'indennità di rischio prevista da un Accordo Integrativo Regionale Abruzzo, ritenendola nulla perché in contrasto con l'Accordo Collettivo Nazionale, mentre aveva riconosciuto il diritto agli ulteriori compensi che l'azienda sanitaria aveva unilateralmente ridotto in attuazione di misure di contenimento della spesa. Il medico ricorre in Cassazione deducendo, in sintesi, che l'accordo regionale non sarebbe nullo perché la contrattazione nazionale consentirebbe integrazioni economiche correlate alle peculiarità regionali e che l'indennità di rischio sarebbe giustificata dalle condizioni di disagio e pericolosità del servizio in Abruzzo. L'azienda sanitaria propone ricorso incidentale sostenendo, al contrario, che i provvedimenti regionali e commissariali imponevano il contenimento della spesa sanitaria e legittimavano la riduzione unilaterale dei compensi; inoltre contesta la natura corrispettiva delle voci reclamate, affermando che si tratterebbe di incentivi facoltativi e che il medico avrebbe potuto non accettare le nuove condizioni.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Conferma la decisione della Corte d'appello nella parte in cui ha dichiarato nulla la clausola dell'Accordo Integrativo Regionale che prevedeva l'indennità di rischio generalizzata per tutti i medici di continuità assistenziale, perché non sorretta da una specifica individuazione di particolari e concrete condizioni di disagio e difficoltà, come richiesto dall'Accordo Collettivo Nazionale. Conferma inoltre che l'azienda sanitaria non poteva ridurre unilateralmente i compensi previsti dalla contrattazione collettiva per esigenze di contenimento della spesa e di piano di rientro: tali obiettivi dovevano essere perseguiti mediante le procedure negoziali previste, non con atti unilaterali. La Corte richiama e ribadisce precedenti conformi sul rapporto convenzionale dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, sul limite della contrattazione decentrata rispetto a quella nazionale e sull'impossibilità per la singola ASL di modificare in peius il trattamento economico pattuito. Le spese del giudizio di cassazione sono compensate per soccombenza reciproca; viene altresì dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
norma processuale richiamata per i motivi di ricorso per violazione di legge
consente il rinvio alla motivazione di precedenti conformi
richiamato in relazione alla memoria depositata nel procedimento camerale
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
art. 4, comma 9, L. n. 412/1991
richiamato quale base del sistema di contrattazione collettiva per i rapporti convenzionali con il SSN
art. 52, comma 27, L. n. 289/2002
modifica richiamata in relazione al sistema contrattuale dei medici convenzionati
artt. 40 e 45 d.lgs. n. 165/2001
richiamati quanto ai limiti e agli effetti della contrattazione collettiva e della sua osservanza
base normativa del rapporto convenzionale dei medici di medicina generale
richiamato come presidio del principio di uniformità del trattamento economico dei medici convenzionati
artt. 8, 14 e 72 A.C.N. 20 gennaio 2005
disciplinano i limiti della contrattazione regionale e il compenso dei medici convenzionati; l'art. 14 consente solo la definizione di parametri per specifiche condizioni di disagio e difficoltà
art. 13 A.I.R. Abruzzo 9 agosto 2006
clausola regionale dichiarata nulla perché prevedeva in modo generalizzato un compenso aggiuntivo orario per tutti i medici di continuità assistenziale
art. 14 A.C.N. 20 gennaio 2005
consente interventi regionali solo per la definizione di parametri di particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà
L. n. 311/2004, art. 1, commi 173, 176, 178, 180
richiamata dall'azienda a sostegno dei vincoli di contenimento della spesa sanitaria; la Corte la legge come non idonea a consentire modifiche unilaterali della contrattazione
Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, art. 6
richiamata in tema di coordinamento del contenimento della spesa sanitaria
L. n. 266/2005, art. 1, commi 278 e 281
richiamata sul contenimento della spesa e sul rientro dai disavanzi
L. n. 296/2006, art. 1, comma 796, lett. b)
richiamata come norma di contesto sul rientro dai deficit sanitari
richiamato nei motivi incidentali come criterio interpretativo
artt. 1339, 1418, 1419 e 1374 c.c.
richiamati dall'azienda per sostenere la nullità o l'integrazione del contratto, ma la Corte esclude la legittimità della riduzione unilaterale
affermato come norma che impone l'uniformità del trattamento economico dei medici convenzionati
d.lgs. n. 150/2009, art. 40, commi 3, 3 bis, 3 ter, 3 quinquies
richiamato per chiarire che la nullità della contrattazione integrativa è solo genetica e che il potere unilaterale è eccezionale e circoscritto
L. n. 2248/1865, allegato E, artt. 4 e 5
richiamati per escludere che l'atto di riduzione del compenso fosse espressione di potestà autoritativa disapplicabile nel giudizio tra privati
art. 2-nonies d.l. n. 81/2004 conv. in L. n. 138/2004
richiamato nel principio di diritto enunciato in precedente conforme, quale base del sistema di contrattazione regionale e aziendale
art. 40 bis d.lgs. n. 165/2001
richiamato nei motivi incidentali sul controllo della compatibilità economica della contrattazione decentrata
art. 6 dell'intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005
richiamato nei motivi incidentali sul contenimento della spesa sanitaria
Massime di principio
- Nel rapporto convenzionale dei medici di medicina generale e dei medici di continuità assistenziale, la contrattazione collettiva nazionale costituisce il parametro vincolante della contrattazione regionale e aziendale; la fonte decentrata è nulla se introduce un trattamento economico in contrasto con i limiti e i criteri fissati a livello nazionale.
- La previsione regionale di un'indennità aggiuntiva è legittima solo se l'accordo individua parametri concreti e specifici di disagio o difficoltà dell'attività convenzionale; una maggiorazione generalizzata e automatica del compenso orario si risolve in una modifica non consentita del trattamento stabilito dalla contrattazione nazionale.
- Le esigenze di contenimento della spesa sanitaria e gli obiettivi del piano di rientro non attribuiscono alla singola azienda sanitaria il potere di ridurre unilateralmente i compensi pattuiti nella contrattazione collettiva; tali esigenze devono essere perseguite attraverso le procedure negoziali previste dall'ordinamento.
- Nel rapporto convenzionale con il SSN, l'atto dell'azienda sanitaria che riduce in peius il compenso non ha natura autoritativa, ma si colloca sul piano privatistico dell'adempimento contrattuale; di conseguenza non è sostenibile una disapplicazione fondata sulla mera potestà pubblica.
- Una volta esclusa la possibilità di modificare unilateralmente il contenuto economico della contrattazione collettiva, è irrilevante il comportamento concludente delle parti del singolo rapporto come fonte di un nuovo assetto economico non previsto dagli accordi collettivi.
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