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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09985/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento economico spettante a un medico di continuità assistenziale convenzionato con il Servizio sanitario regionale. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte la domanda del medico: aveva escluso il diritto all'indennità di rischio prevista da un Accordo Integrativo Regionale Abruzzo, ritenendola nulla perché in contrasto con l'Accordo Collettivo Nazionale, mentre aveva riconosciuto il diritto agli ulteriori compensi che l'azienda sanitaria aveva unilateralmente ridotto in attuazione di misure di contenimento della spesa. Il medico ricorre in Cassazione deducendo, in sintesi, che l'accordo regionale non sarebbe nullo perché la contrattazione nazionale consentirebbe integrazioni economiche correlate alle peculiarità regionali e che l'indennità di rischio sarebbe giustificata dalle condizioni di disagio e pericolosità del servizio in Abruzzo. L'azienda sanitaria propone ricorso incidentale sostenendo, al contrario, che i provvedimenti regionali e commissariali imponevano il contenimento della spesa sanitaria e legittimavano la riduzione unilaterale dei compensi; inoltre contesta la natura corrispettiva delle voci reclamate, affermando che si tratterebbe di incentivi facoltativi e che il medico avrebbe potuto non accettare le nuove condizioni.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Conferma la decisione della Corte d'appello nella parte in cui ha dichiarato nulla la clausola dell'Accordo Integrativo Regionale che prevedeva l'indennità di rischio generalizzata per tutti i medici di continuità assistenziale, perché non sorretta da una specifica individuazione di particolari e concrete condizioni di disagio e difficoltà, come richiesto dall'Accordo Collettivo Nazionale. Conferma inoltre che l'azienda sanitaria non poteva ridurre unilateralmente i compensi previsti dalla contrattazione collettiva per esigenze di contenimento della spesa e di piano di rientro: tali obiettivi dovevano essere perseguiti mediante le procedure negoziali previste, non con atti unilaterali. La Corte richiama e ribadisce precedenti conformi sul rapporto convenzionale dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, sul limite della contrattazione decentrata rispetto a quella nazionale e sull'impossibilità per la singola ASL di modificare in peius il trattamento economico pattuito. Le spese del giudizio di cassazione sono compensate per soccombenza reciproca; viene altresì dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel rapporto convenzionale dei medici di medicina generale e dei medici di continuità assistenziale, la contrattazione collettiva nazionale costituisce il parametro vincolante della contrattazione regionale e aziendale; la fonte decentrata è nulla se introduce un trattamento economico in contrasto con i limiti e i criteri fissati a livello nazionale.
  • La previsione regionale di un'indennità aggiuntiva è legittima solo se l'accordo individua parametri concreti e specifici di disagio o difficoltà dell'attività convenzionale; una maggiorazione generalizzata e automatica del compenso orario si risolve in una modifica non consentita del trattamento stabilito dalla contrattazione nazionale.
  • Le esigenze di contenimento della spesa sanitaria e gli obiettivi del piano di rientro non attribuiscono alla singola azienda sanitaria il potere di ridurre unilateralmente i compensi pattuiti nella contrattazione collettiva; tali esigenze devono essere perseguite attraverso le procedure negoziali previste dall'ordinamento.
  • Nel rapporto convenzionale con il SSN, l'atto dell'azienda sanitaria che riduce in peius il compenso non ha natura autoritativa, ma si colloca sul piano privatistico dell'adempimento contrattuale; di conseguenza non è sostenibile una disapplicazione fondata sulla mera potestà pubblica.
  • Una volta esclusa la possibilità di modificare unilateralmente il contenuto economico della contrattazione collettiva, è irrilevante il comportamento concludente delle parti del singolo rapporto come fonte di un nuovo assetto economico non previsto dagli accordi collettivi.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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