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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09984/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare di un credito molto più ampio, sostenendo di avere svolto attività come lavoratore subordinato per un lungo periodo e che il rapporto fosse originariamente nato con una società poi cedente e quindi proseguito, per effetto di trasferimento di ramo d’azienda, con la società fallita, ai sensi dell’art. 2112 c.c. Il Tribunale aveva invece ammesso solo un credito limitato, qualificando la prestazione come collaborazione a progetto per un periodo più ristretto, ed escludendo sia la subordinazione sia la prova documentale del trasferimento d’azienda. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato: omesso esame di un documento decisivo sul trasferimento del ramo d’azienda; violazione delle norme sull’opposizione allo stato passivo per mancata acquisizione della documentazione già prodotta nella verifica; erronea esclusione della prova testimoniale del trasferimento; omessa pronuncia sulle domande di nullità/illegittimità del contratto a progetto e di conversione in lavoro subordinato, nonché sulle domande retributive conseguenti e su un periodo più limitato di subordinazione; infine un vizio motivazionale sulla prova della subordinazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati i motivi relativi all’omesso esame del documento sul trasferimento di ramo d’azienda e alla mancata acquisizione della documentazione già presente nel fascicolo della procedura, precisando che nel giudizio di opposizione allo stato passivo l’opponente deve solo indicare specificamente i documenti già prodotti nella verifica e il tribunale deve acquisirli d’ufficio dal fascicolo fallimentare. Ha inoltre affermato che la prova del trasferimento di ramo d’azienda e dei presupposti dell’art. 2112 c.c. non è vincolata a una particolare forma e che il limite della prova scritta di cui all’art. 2556 c.c. opera solo nei rapporti tra le parti del contratto, non già nei confronti del lavoratore. Sono stati accolti anche i motivi di omessa pronuncia, poiché il tribunale non aveva deciso sulle domande specifiche di nullità/illegittimità del contratto a progetto, conversione del rapporto e riconoscimento del più ampio periodo di lavoro subordinato. Il motivo residuo sulla motivazione è stato assorbito. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2751-bis n. 2 c.c.

    richiamato come titolo di privilegio per il credito professionale ammesso al passivo in misura limitata.

  • art. 2112 c.c.

    la sua operatività richiede la prova dei presupposti del trasferimento d’azienda/ramo d’azienda; il regime di tutela del lavoratore si applica anche a trasferimenti di fatto di entità economiche dotate di autonomia organizzativa ed economica che conservino la propria identità.

  • art. 2556 c.c.

    la prova scritta del contratto di trasferimento d’azienda vale tra le parti contraenti; non esclude la prova testimoniale o altri mezzi nei confronti del lavoratore che faccia valere la continuità del rapporto.

  • art. 99 l. fall.

    nell’opposizione allo stato passivo il tribunale non può ignorare documenti già prodotti nella verifica e specificamente indicati dall’opponente.

  • art. 98 l. fall.

    la domanda di opposizione può richiamare e trascrivere i documenti già prodotti nel procedimento di verifica.

  • art. 99, secondo comma, n. 4, l. fall.

    l’opponente ha l’onere di indicare specificamente i documenti già prodotti; in difetto di produzione nel fascicolo della procedura, il tribunale deve acquisirli d’ufficio dal fascicolo fallimentare.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    il vizio deducibile è l’omesso esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario, risultante dagli atti e discusso tra le parti.

  • art. 366, nn. 4 e 6 c.p.c.

    il ricorso deve rispettare i requisiti di specificità, con trascrizione e indicazione della sede processuale del fatto o documento invocato.

  • art. 112 c.p.c.

    l’omessa pronuncia sussiste quando il giudice non decide su una domanda o su un capo di domanda specificamente proposto, neppure implicitamente.

  • artt. 61 e 69 d.lgs. 276/2003

    richiamati per la dedotta illegittimità/nullità del contratto a progetto e per la conversione del rapporto in lavoro subordinato.

  • direttiva 2001/23/CE

    è trasferimento quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati per svolgere un’attività economica.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il creditore opponente che invochi documenti già prodotti nella verifica ha l’onere di indicarli specificamente, ma il tribunale deve acquisirli dal fascicolo della procedura se non siano materialmente presenti nel fascicolo dell’opposizione.
  • La prova del trasferimento di azienda o di ramo d’azienda ai fini dell’art. 2112 c.c. non è soggetta a una forma vincolata verso il lavoratore: il limite della prova scritta ex art. 2556 c.c. opera nei rapporti tra le parti del contratto di cessione, non come preclusione assoluta per il lavoratore che faccia valere la continuità del rapporto.
  • Per configurare un trasferimento di ramo d’azienda occorre verificare il passaggio di un complesso di beni o mezzi organizzati dotato di autonomia organizzativa ed economica e idoneo a conservare la propria identità nella prosecuzione dell’attività.
  • In cassazione il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo, specificamente indicato e discusso, non una diversa lettura del materiale probatorio.
  • L’omessa pronuncia ricorre quando il giudice non si esprime su una domanda autonoma o su un capo di domanda specificamente proposto, anche se vi siano argomentazioni che non valgono a integrare un rigetto implicito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoLavoro a termineImpugnazioniMandato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoroProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

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