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Legge

LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833

Istituzione del servizio sanitario nazionale.

Normativa italiana078U0833Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce il Servizio sanitario nazionale, fondato su universalità, uguaglianza e partecipazione, e ne definisce obiettivi, riparto di competenze tra Stato, regioni e comuni, organizzazione territoriale tramite USL e prestazioni garantite. Molte disposizioni iniziali risultano però superate da riforme successive, specie su organi, assetto e funzioni operative.

Istituzione del Servizio sanitario nazionale

Istituzione del Servizio sanitario nazionale

La legge istituisce il Servizio sanitario nazionale come strumento attraverso cui la Repubblica tutela la salute quale diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività. Il sistema è improntato a uguaglianza di accesso, rispetto della dignità e libertà della persona, coordinamento con gli altri interventi sociali e partecipazione dei cittadini e del volontariato.

Finalità e obiettivi della tutela sanitaria

Il provvedimento individua le principali aree di intervento del servizio sanitario:

  • educazione sanitaria e formazione di una coscienza sanitaria;
  • prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro;
  • diagnosi, cura e riabilitazione;
  • tutela dell’igiene e della salubrità dell’ambiente di vita e di lavoro;
  • igiene degli alimenti e difesa sanitaria degli allevamenti;
  • disciplina della sperimentazione, produzione, distribuzione e informazione sui farmaci;
  • formazione, aggiornamento e qualificazione del personale sanitario.

Sono inoltre perseguiti specifici obiettivi di riequilibrio territoriale, sicurezza del lavoro, tutela della maternità e dell’infanzia, promozione della salute in età evolutiva, tutela degli anziani, salute mentale e tutela sanitaria delle attività sportive.

Programmazione sanitaria e livelli di assistenza

Lo Stato determina, con il concorso delle regioni e nell’ambito della programmazione economica nazionale, gli obiettivi della programmazione sanitaria. In sede di approvazione del piano sanitario nazionale sono fissati i livelli delle prestazioni sanitarie che devono essere comunque garantiti a tutti i cittadini.

Uniformità delle condizioni di salute e materie riservate allo Stato

La legge riserva alla disciplina statale le norme necessarie ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi su tutto il territorio nazionale, con previsione anche di sanzioni penali, in particolare per:

  • inquinamento di aria, acqua e suolo;
  • igiene e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro;
  • omologazione preventiva di macchine, impianti, attrezzature e mezzi di protezione;
  • tutela igienica degli alimenti e delle bevande;
  • ricerca e sperimentazione clinica e sugli animali;
  • raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione del sangue umano.

È previsto inoltre un potere regolatorio sui limiti massimi di accettabilità e di esposizione a inquinanti chimici, fisici e biologici e alle emissioni sonore, soggetti a revisione periodica.

Riparto di competenze tra Stato, regioni e comuni

Alla funzione di indirizzo e coordinamento in materia sanitaria spetta allo Stato, che la esercita mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri, con possibilità di delega al CIPE o al Presidente del Consiglio per specifiche materie. Il Ministro della sanità emana direttive sulle attività delegate alle regioni e può attivare, in caso di persistente inattività regionale su adempimenti perentori, interventi sostitutivi del Governo.

Sono attribuite allo Stato, tra le altre, le competenze in materia di:

  • rapporti internazionali e profilassi internazionale;
  • profilassi delle malattie infettive e diffusione, epidemie ed epizoozie;
  • disciplina dei prodotti farmaceutici e chimici di impiego medico;
  • sostanze stupefacenti e psicotrope;
  • prodotti dietetici, alimenti per l’infanzia e cosmesi;
  • standard dei prodotti industriali;
  • energia, sostanze radioattive e controlli sanitari connessi;
  • trapianti, prelievo di parti di cadavere e organi nei limiti richiamati;
  • profili professionali e requisiti per l’esercizio delle professioni sanitarie;
  • ordini e collegi professionali;
  • servizi sanitari per specifici corpi dello Stato.

Alle regioni sono delegate varie funzioni operative, tra cui profilassi, controlli su sostanze pericolose, radioattività e prodotti dietetici e cosmetici, con possibilità di subdelega ai comuni. I comuni esercitano le funzioni amministrative non riservate a Stato e regioni, operando tramite le unità sanitarie locali.

Organizzazione territoriale: unità sanitarie locali, distretti e servizi

La gestione unitaria della tutela della salute è affidata a una rete completa di unità sanitarie locali, intese come complesso di presidi, uffici e servizi dei comuni o delle comunità montane operanti in un determinato ambito territoriale. I comuni possono articolare le USL in distretti sanitari di base per l’erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento.

Le regioni determinano gli ambiti territoriali delle USL, che devono coincidere con quelli dei servizi sociali e, di regola, con le altre unità di servizio, coordinandoli con la programmazione regionale e con i servizi sociali esistenti.

Prestazioni garantite e diritti degli utenti

Le USL erogano prestazioni di prevenzione, cura, riabilitazione e medicina legale, assicurando i livelli di assistenza stabiliti a livello nazionale. È riconosciuto il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura nei limiti dell’organizzazione dei servizi.

Gli utenti sono iscritti negli elenchi della USL del luogo di residenza; per gli iscritti AIRE residenti in Paesi extra UE e non SEE è prevista l’iscrizione presso l’azienda sanitaria locale nel territorio o, in alternativa, presso quella del domicilio di soggiorno. È inoltre previsto l’accesso ai servizi di altre USL per ragioni motivate, urgenza o temporanea dimora. Specifiche regole valgono per militari ed emigrati temporaneamente rientrati.

Prevenzione, igiene del lavoro e servizi multizonali

La legge attribuisce alle USL ampie funzioni di prevenzione, incluse individuazione e controllo dei fattori di nocività, comunicazione dei dati, indicazione delle misure di risanamento, mappe di rischio, profilassi e verifica della compatibilità di piani urbanistici e insediamenti produttivi con la tutela della salute.

Per la tutela della salute dei lavoratori le USL si avvalgono di servizi di medicina del lavoro e, ove necessario, di presidi nei luoghi di lavoro. È prevista anche la presenza di presidi e servizi multizonali per il controllo dell’igiene ambientale e la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Ospedali, servizi veterinari e altri servizi specialistici

Gli stabilimenti ospedalieri sono strutture delle USL e le regioni disciplinano la loro articolazione in dipartimenti. La legge prevede inoltre il riordino dei servizi veterinari a livello regionale, con eventuale organizzazione in ambiti più ampi e con presidi multizonali, tenendo conto del patrimonio zootecnico, della zooprofilassi e della vigilanza sugli alimenti di origine animale.

Organi consultivi e tecnico-scientifici

È istituito il Consiglio sanitario nazionale, organo di consulenza e proposta nei confronti del Governo per la politica sanitaria e il piano sanitario nazionale, con obbligo di parere su diversi atti programmatori e con relazione annuale sullo stato sanitario del Paese. È nominato per cinque anni ed è composto da rappresentanti di regioni, Ministeri, enti di ricerca ed esperti.

L’Istituto superiore di sanità è riconosciuto come organo tecnico-scientifico del SSN, con autonomia scientifica, funzioni di consulenza, ricerca, formazione e accesso agli impianti produttivi e ai presidi sanitari per accertamenti e controlli. Il testo disciplina anche, con delega, la futura istituzione dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, con compiti di ricerca, sperimentazione e consulenza in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Regime temporale e disposizioni transitorie

Sono presenti varie previsioni transitorie e differite nel tempo, tra cui:

  • decorrenza dal 1 gennaio 1980 per il trasferimento alle USL di compiti dell’Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione e igiene del lavoro;
  • decorrenza dal 1 gennaio 1981 per l’esercizio di alcune funzioni delegate alle regioni;
  • termini entro cui il Governo doveva emanare decreti di ristrutturazione di uffici sanitari di frontiera e di confine;
  • disciplina transitoria sugli organi delle USL e sui loro compiti, successivamente modificata da normativa successiva.

Stato di attualità di alcune disposizioni

Nel testo sono espressamente indicate abrogazioni di singole lettere o commi e numerosi aggiornamenti successivi; inoltre diverse disposizioni organizzative risultano storicamente superate da riforme del sistema sanitario nazionale. La legge conserva valore ricostruttivo del modello originario del SSN, ma varie parti operative sono oggi non più attuali.

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