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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09989/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un medico convenzionato addetto al servizio di continuità assistenziale aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento dell'indennità di rischio prevista dall'art. 13 di un Accordo Integrativo Regionale, pari a 4 euro l'ora, non corrisposta dalla ASL a partire dal luglio 2017. La ASL aveva proposto opposizione e la Corte d'appello, in riforma del primo grado, aveva revocato il decreto ritenendo nulla la clausola regionale che prevedeva l'indennità, perché contrastante con l'Accordo Collettivo Nazionale: la contrattazione regionale sarebbe stata ammessa solo per la valorizzazione di specifiche condizioni di disagio e difficoltà, mentre l'indennità era stata riconosciuta in modo automatico e generalizzato a tutti i medici della continuità assistenziale. Con il ricorso per cassazione il medico ha dedotto tre profili: violazione delle norme che regolano i rapporti tra contrattazione nazionale e regionale nel pubblico impiego contrattualizzato e nella medicina convenzionata; errata interpretazione degli artt. 8, 14 e 72 dell'A.C.N. del 20 gennaio 2005, sostenendo che l'importo orario onnicomprensivo non escludesse compensi ulteriori; violazione dei canoni ermeneutici e degli artt. 115 e 416 c.p.c., assumendo che l'accordo regionale fosse giustificato dalle condizioni di rischio e disagio di tutte le sedi regionali di continuità assistenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello, reputando nulla la previsione dell'A.I.R. Abruzzo che riconosceva in via generalizzata l'indennità di rischio a tutti i medici di continuità assistenziale operanti sul territorio regionale. La Corte ha ritenuto decisivo che la contrattazione nazionale consentisse quella regionale solo per definire parametri relativi a particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà, mentre nell'accordo regionale mancava tale specificazione e l'emolumento si traduceva in una non consentita maggiorazione del compenso orario. Ha inoltre escluso che potesse farsi leva su una generica e apodittica pretesa pericolosità dell'intero territorio abruzzese o su elementi fattuali introdotti tardivamente in memoria. Il ricorrente è stato condannato alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma invocata per censurare violazione e falsa applicazione di legge nelle prime due censure

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    richiamato per contestare l'omesso esame o la valutazione dei fatti, ma ritenuto non decisivo per introdurre una diversa lettura del merito

  • art. 366 c.p.c.

    i motivi sono stati ritenuti ammissibili perché formulati nel rispetto degli oneri di specificazione

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata nella fase camerale; la memoria non può integrare i motivi di ricorso

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alla motivazione della precedente sentenza conforme

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente di dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto

  • L. n. 228/2012

    ha modificato l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002

  • art. 4, comma 9, L. n. 412/1991

    richiamato come norma che raccorda la disciplina della contrattazione decentrata al sistema del pubblico impiego contrattualizzato

  • art. 52, comma 27, L. n. 289/2002

    richiamato insieme all'art. 4, comma 9, L. n. 412/1991

  • artt. 40 e 45 d.lgs. n. 165/2001

    richiamati per la disciplina della contrattazione collettiva nel pubblico impiego contrattualizzato

  • art. 8 d.lgs. n. 502/1992

    richiamato quale fonte della disciplina dei rapporti convenzionali con il servizio sanitario

  • art. 48 L. n. 833/1978

    richiamato come principio di uniformità del trattamento economico dei medici convenzionati

  • art. 2-nonies d.l. n. 81/2004 conv. in L. n. 138/2004

    rimette agli accordi nazionali la disciplina della contrattazione regionale e aziendale, mediante rinvio al sistema del pubblico impiego contrattualizzato

  • art. 8, lett. b), c) ed e), A.C.N. 20 gennaio 2005

    indicate come disposizioni che consentono compensi di carattere incentivante o per prestazioni aggiuntive, non compatibili con una indennità generalizzata

  • art. 14 A.C.N. 20 gennaio 2005

    consente agli accordi regionali di definire parametri di valutazione di particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà; tale specificazione, se mancante, rende illegittima la maggiorazione

  • art. 72 A.C.N. 20 gennaio 2005

    la previsione di onnicomprensività dell'importo orario non è stata intesa come esclusione di ogni compenso ulteriore, ma non legittima l'indennità generalizzata contestata

  • art. 1362 c.c.

    invocato come canone ermeneutico dell'accordo regionale

  • art. 1344 c.c.

    invocato in ricorso, ma non ritenuto decisivo

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare l'apprezzamento delle risultanze di causa, ma la censura è stata reputata inammissibile in quanto diretta a una nuova lettura del merito

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. nei motivi di ricorso

  • sentenza Cass. n. 29137/2022

    precedente conforme cui la Corte ha dato continuità, enunciando il principio sulla nullità dell'indennità generalizzata prevista dall'A.I.R. Abruzzo

Massime di principio

  • La contrattazione collettiva decentrata nel pubblico impiego contrattualizzato e nei rapporti convenzionati con il SSN non può derogare in senso contrastante alla disciplina nazionale, salvo che la fonte nazionale le attribuisca espressamente un margine di intervento nei limiti previsti.
  • Quando la fonte nazionale consente compensi aggiuntivi regionali solo per valorizzare specifiche condizioni di disagio o difficoltà, la previsione regionale è nulla se riconosce un emolumento in modo automatico e generalizzato, senza individuare e parametrizzare quelle specifiche condizioni.
  • La compatibilità di una maggiorazione economica regionale con il principio di uniformità del trattamento dei medici convenzionati richiede una puntuale indicazione delle particolari condizioni territoriali o organizzative che la giustificano; una clausola generica non basta.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del merito o introdurre, con la memoria, nuovi elementi fattuali diretti a sorreggere una diversa interpretazione dell'accordo collettivo.
  • L'onnicomprensività del compenso orario prevista dall'accordo nazionale non esclude di per sé ogni compenso ulteriore, ma impedisce che la contrattazione regionale trasformi un margine limitato di valorizzazione di specifiche difficoltà in una indennità generalizzata per tutti i convenzionati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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