Cassazione Civile, Ordinanza n. 09989/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un medico convenzionato addetto al servizio di continuità assistenziale aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento dell'indennità di rischio prevista dall'art. 13 di un Accordo Integrativo Regionale, pari a 4 euro l'ora, non corrisposta dalla ASL a partire dal luglio 2017. La ASL aveva proposto opposizione e la Corte d'appello, in riforma del primo grado, aveva revocato il decreto ritenendo nulla la clausola regionale che prevedeva l'indennità, perché contrastante con l'Accordo Collettivo Nazionale: la contrattazione regionale sarebbe stata ammessa solo per la valorizzazione di specifiche condizioni di disagio e difficoltà, mentre l'indennità era stata riconosciuta in modo automatico e generalizzato a tutti i medici della continuità assistenziale. Con il ricorso per cassazione il medico ha dedotto tre profili: violazione delle norme che regolano i rapporti tra contrattazione nazionale e regionale nel pubblico impiego contrattualizzato e nella medicina convenzionata; errata interpretazione degli artt. 8, 14 e 72 dell'A.C.N. del 20 gennaio 2005, sostenendo che l'importo orario onnicomprensivo non escludesse compensi ulteriori; violazione dei canoni ermeneutici e degli artt. 115 e 416 c.p.c., assumendo che l'accordo regionale fosse giustificato dalle condizioni di rischio e disagio di tutte le sedi regionali di continuità assistenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello, reputando nulla la previsione dell'A.I.R. Abruzzo che riconosceva in via generalizzata l'indennità di rischio a tutti i medici di continuità assistenziale operanti sul territorio regionale. La Corte ha ritenuto decisivo che la contrattazione nazionale consentisse quella regionale solo per definire parametri relativi a particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà, mentre nell'accordo regionale mancava tale specificazione e l'emolumento si traduceva in una non consentita maggiorazione del compenso orario. Ha inoltre escluso che potesse farsi leva su una generica e apodittica pretesa pericolosità dell'intero territorio abruzzese o su elementi fattuali introdotti tardivamente in memoria. Il ricorrente è stato condannato alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
norma invocata per censurare violazione e falsa applicazione di legge nelle prime due censure
art. 360 n. 5 c.p.c.
richiamato per contestare l'omesso esame o la valutazione dei fatti, ma ritenuto non decisivo per introdurre una diversa lettura del merito
art. 366 c.p.c.
i motivi sono stati ritenuti ammissibili perché formulati nel rispetto degli oneri di specificazione
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per la memoria depositata nella fase camerale; la memoria non può integrare i motivi di ricorso
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per il rinvio alla motivazione della precedente sentenza conforme
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
L. n. 228/2012
ha modificato l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002
art. 4, comma 9, L. n. 412/1991
richiamato come norma che raccorda la disciplina della contrattazione decentrata al sistema del pubblico impiego contrattualizzato
art. 52, comma 27, L. n. 289/2002
richiamato insieme all'art. 4, comma 9, L. n. 412/1991
artt. 40 e 45 d.lgs. n. 165/2001
richiamati per la disciplina della contrattazione collettiva nel pubblico impiego contrattualizzato
art. 8 d.lgs. n. 502/1992
richiamato quale fonte della disciplina dei rapporti convenzionali con il servizio sanitario
art. 48 L. n. 833/1978
richiamato come principio di uniformità del trattamento economico dei medici convenzionati
art. 2-nonies d.l. n. 81/2004 conv. in L. n. 138/2004
rimette agli accordi nazionali la disciplina della contrattazione regionale e aziendale, mediante rinvio al sistema del pubblico impiego contrattualizzato
art. 8, lett. b), c) ed e), A.C.N. 20 gennaio 2005
indicate come disposizioni che consentono compensi di carattere incentivante o per prestazioni aggiuntive, non compatibili con una indennità generalizzata
art. 14 A.C.N. 20 gennaio 2005
consente agli accordi regionali di definire parametri di valutazione di particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà; tale specificazione, se mancante, rende illegittima la maggiorazione
art. 72 A.C.N. 20 gennaio 2005
la previsione di onnicomprensività dell'importo orario non è stata intesa come esclusione di ogni compenso ulteriore, ma non legittima l'indennità generalizzata contestata
art. 1362 c.c.
invocato come canone ermeneutico dell'accordo regionale
art. 1344 c.c.
invocato in ricorso, ma non ritenuto decisivo
art. 115 c.p.c.
richiamato per contestare l'apprezzamento delle risultanze di causa, ma la censura è stata reputata inammissibile in quanto diretta a una nuova lettura del merito
art. 416 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. nei motivi di ricorso
sentenza Cass. n. 29137/2022
precedente conforme cui la Corte ha dato continuità, enunciando il principio sulla nullità dell'indennità generalizzata prevista dall'A.I.R. Abruzzo
Massime di principio
- La contrattazione collettiva decentrata nel pubblico impiego contrattualizzato e nei rapporti convenzionati con il SSN non può derogare in senso contrastante alla disciplina nazionale, salvo che la fonte nazionale le attribuisca espressamente un margine di intervento nei limiti previsti.
- Quando la fonte nazionale consente compensi aggiuntivi regionali solo per valorizzare specifiche condizioni di disagio o difficoltà, la previsione regionale è nulla se riconosce un emolumento in modo automatico e generalizzato, senza individuare e parametrizzare quelle specifiche condizioni.
- La compatibilità di una maggiorazione economica regionale con il principio di uniformità del trattamento dei medici convenzionati richiede una puntuale indicazione delle particolari condizioni territoriali o organizzative che la giustificano; una clausola generica non basta.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del merito o introdurre, con la memoria, nuovi elementi fattuali diretti a sorreggere una diversa interpretazione dell'accordo collettivo.
- L'onnicomprensività del compenso orario prevista dall'accordo nazionale non esclude di per sé ogni compenso ulteriore, ma impedisce che la contrattazione regionale trasformi un margine limitato di valorizzazione di specifiche difficoltà in una indennità generalizzata per tutti i convenzionati.
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