Codice della navigazione
Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina il diritto della navigazione, definisce ambiti di sovranità marittima e aerea, stabilisce le leggi applicabili a navi e aeromobili e regola organizzazione amministrativa, demanio marittimo, concessioni, polizia portuale e soccorso. Le norme sugli effetti giuridici delle navi valgono in via generale, con specifiche deroghe temporanee per periodi di abilitazione o sospensione della bandiera italiana.
Codice della navigazione: fonti, sovranità, amministrazione, demanio marittimo e regole operative
Codice della navigazione: fonti, sovranità e disciplina generale
Il provvedimento individua le fonti del diritto della navigazione e detta un nucleo di regole generali per la navigazione marittima, interna e aerea, con norme speciali su sovranità territoriale, legge applicabile e competenze amministrative. Per gli aspetti non disciplinati dal diritto della navigazione, e non risolvibili per analogia, opera il diritto civile.
Fonti e regole di rinvio
In materia di navigazione si applicano, in ordine, il codice, le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi relativi. Solo in mancanza di disposizioni specifiche e di norme applicabili per analogia, si ricorre al diritto civile.
Sovranità dello Stato su mare territoriale e spazio aereo
Sono soggetti alla sovranità dello Stato:
- i golfi, seni e baie con coste appartenenti al territorio della Repubblica quando l’apertura non supera 24 miglia marine;
- se l’apertura supera 24 miglia, solo la porzione compresa entro la linea retta tra i due punti più foranei distanti 24 miglia;
- la zona di mare di 12 miglia marine lungo le coste continentali e insulari e lungo le linee di chiusura sopra indicate, misurata dalla linea di bassa marea.
Lo spazio aereo sovrastante il territorio e il relativo mare territoriale è parimenti soggetto alla sovranità dello Stato.
Navi e aeromobili come territorio italiano in alto mare o spazi non soggetti a sovranità
Le navi italiane in alto mare e gli aeromobili italiani in luoghi o spazi non soggetti alla sovranità di alcuno Stato sono considerati territorio italiano. Le successive disposizioni di aggiornamento richiamano, per i periodi di temporanea abilitazione o di sospensione dell’abilitazione alla navigazione e all’uso della bandiera italiana, criteri speciali per determinare quando la nave sia considerata italiana ai fini di tale regola.
Legge applicabile ad atti, diritti e responsabilità a bordo
Gli atti e i fatti compiuti a bordo di nave o aeromobile in navigazione, in luogo soggetto a sovranità estera, sono regolati dalla legge nazionale del mezzo quando, secondo le norme generali, dovrebbe applicarsi la legge del luogo dell’atto o del fatto. In senso reciproco, la stessa regola vale per atti e fatti compiuti a bordo di mezzi esteri in luogo soggetto alla sovranità italiana, se lo Stato di appartenenza riconosce la reciprocità.
La legge nazionale della nave o dell’aeromobile disciplina inoltre:
- i diritti reali e di garanzia su navi e aeromobili, nonché le forme di pubblicità dei relativi atti;
- la responsabilità dell’armatore o dell’esercente per fatti dell’equipaggio e i limiti legali della loro responsabilità complessiva;
- poteri, doveri e attribuzioni del comandante;
- i contratti di lavoro della gente del mare, del personale navigante della navigazione interna e del personale di volo, salva per mezzi stranieri la diversa volontà delle parti;
- i contratti di locazione, noleggio e trasporto, salva diversa volontà delle parti;
- la contribuzione alle avarie comuni.
Per le obbligazioni da urto di navi o aeromobili in alto mare o in altri spazi non soggetti a sovranità, vale la legge nazionale comune dei mezzi coinvolti; se non comune, si applica la legge italiana. Per assistenza, salvataggio e ricupero compiuti in alto mare, si applica la legge nazionale del mezzo che presta soccorso o compie il ricupero, anche per la ripartizione del compenso tra armatore/esercente ed equipaggio.
Competenza giurisdizionale e localizzazione del mezzo
Le domande relative a urto, assistenza, salvataggio o ricupero in alto mare o in spazi non soggetti a sovranità possono essere proposte davanti ai giudici del Regno, oltre ai casi previsti dal codice di procedura civile, se la nave o aeromobile coinvolto, oppure le persone o le cose salvate o ricuperate, si trovano nel Regno.
Organizzazione amministrativa della navigazione marittima e interna
L’amministrazione della marina mercantile e quella della navigazione interna sono entrambe indicate come rette dal ministro per le comunicazioni. L’amministrazione della navigazione marittima opera tramite il corpo delle capitanerie di porto; in porti o approdi minori alcune funzioni possono essere affidate a persone esterne al corpo.
Il litorale del Regno è articolato in zone marittime, compartimenti e circondari. Sono previsti direttori marittimi, capi compartimento, capi circondario e altri uffici marittimi dipendenti; negli approdi di maggiore importanza possono essere istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia. Per la navigazione interna il territorio è diviso in zone con ispettorati compartimentali, ispettorati di porto e delegazioni di approdo.
Sono inoltre previste funzioni consolari di vigilanza sulla navigazione e sul traffico nazionale all’estero.
Demanio marittimo: beni, limiti e uso
Fanno parte del demanio marittimo il lido, la spiaggia, i porti, le rade, le lagune, le foci dei fiumi sboccanti in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra con comunicazione libera col mare per almeno una parte dell’anno e i canali utilizzabili per uso pubblico marittimo. Le opere dello Stato entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale sono pertinenze del demanio.
L’amministrazione marittima regola l’uso del demanio e ne esercita la polizia. I limiti del demanio nei punti in cui il mare comunica con canali, fiumi o altri corsi d’acqua sono fissati con atto ministeriale concertato.
Delimitazione, ampliamento, esclusione e destinazione di aree demaniali
Il capo compartimento può promuovere la delimitazione di zone del demanio marittimo, invitando amministrazioni e privati interessati a presentare deduzioni. Le contestazioni sono definite in sede amministrativa secondo un procedimento che può coinvolgere il direttore marittimo e, in caso di annullamento, il Ministro competente di concerto con il Ministero delle finanze. Nelle controversie giurisdizionali, la tutela dei beni demaniali spetta esclusivamente al Ministro delle finanze.
Per esigenze dei pubblici usi del mare, zone private limitate e di lieve valore adiacenti al demanio possono essere espropriate con decreto ministeriale, che legittima l’immediata occupazione. Parti del demanio possono essere destinate ad altri usi pubblici e tornano alla destinazione originaria cessato l’uso. Zone demaniali non utilizzabili per pubblici usi del mare possono essere escluse dal demanio con decreto ministeriale concertato.
Concessioni demaniali e disciplina economica
L’amministrazione marittima può concedere, per tempo determinato e nei limiti del pubblico uso, occupazione e uso anche esclusivo di beni demaniali e di zone di mare territoriale. La competenza varia in base alla durata e alla natura delle opere:
- oltre 15 anni: Ministro per la marina mercantile;
- oltre 4 anni e fino a 15 anni, oppure fino a 4 anni con impianti di difficile sgombero: direttore marittimo;
- fino a 4 anni senza impianti di difficile sgombero: capo compartimento.
Il canone è fissato nell’atto di concessione; per finalità di beneficenza o di pubblico interesse può essere previsto un canone meramente ricognitivo. Se l’utilizzazione si restringe per diritti preesistenti di terzi, non spetta indennizzo ma solo riduzione del canone.
Le concessioni possono prevedere ipoteca sulle opere costruite dal concessionario, previa autorizzazione. Le concessioni possono essere revocate o dichiarate decadute secondo cause tipizzate, con regole specifiche sugli effetti economici:
- in generale, la revoca non dà diritto a indennizzo, salvo il caso di opere stabili, per le quali è dovuto un indennizzo limitato al criterio delle quote annuali mancanti e comunque non oltre il valore residuo delle opere;
- il concessionario decaduto non ha diritto a rimborsi per opere o spese;
- alla cessazione della concessione, le opere non amovibili passano allo Stato salvo diversa pattuizione, con possibile ordine di demolizione;
- il concessionario può rinunciare in caso di revoca parziale entro 30 giorni dalla notifica o quando l’uso divenga parzialmente impossibile per opere pubbliche; se l’uso diviene totalmente impossibile, la concessione si estingue.
Sono previste anche fattispecie di affidamento a terzi delle attività oggetto o secondarie della concessione, previa autorizzazione, e il subingresso richiede normalmente autorizzazione dell’autorità concedente; in caso di morte del concessionario, gli eredi subentrano ma devono chiedere conferma entro 6 mesi, a pena di decadenza.
Preferenza tra domande concorrenti e concessioni turistico-ricreative
In presenza di più domande di concessione, è preferito chi offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione e presenti un impiego di maggiore interesse pubblico. Per nuove concessioni demaniali marittime turistico-ricreative è prevista preferenza per richieste con attrezzature non fisse e completamente amovibili, ma tale inciso risulta successivamente soppresso. In mancanza di criteri di preferenza, si procede a licitazione privata.
Occupazioni abusive, lavori vicini al mare e controlli
In caso di occupazioni abusive o innovazioni non autorizzate sul demanio marittimo, il capo compartimento ordina la rimessione in pristino e, in caso di inerzia, provvede d’ufficio a spese dell’interessato. Per nuove opere entro 30 metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare serve autorizzazione del capo compartimento; in località speciali la fascia può essere ampliata con decreto reale. Il silenzio dell’amministrazione per 90 giorni equivale a diniego, salvo opere già previste in piani regolatori o di ampliamento approvati.
Sono inoltre regolati:
- deposito e temporanea sosta di merci su aree demaniali portuali;
- estrazione di arena, alghe, ghiaia o altri materiali;
- impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti, con speciale autorizzazione per sostanze infiammabili o esplosive.
Porti, sicurezza, ordine pubblico e soccorso
Il comandante del porto regola il movimento delle navi nel porto, le operazioni di carico e scarico, l’imbarco e sbarco dei passeggeri, l’impiego di navi e galleggianti di servizio, nonché vari profili di polizia portuale. Il capo compartimento può limitare il numero delle navi e dei galleggianti addetti al servizio dei porti.
Chi opera nei porti o nel demanio marittimo è soggetto alla vigilanza del comandante del porto; il capo compartimento può imporre iscrizioni in registri o altre limitazioni. Nei porti è vietato gettare materiali; è inoltre prevista la disciplina della rimozione di materiali sommersi, navi e aeromobili sommersi, compresi recupero d’ufficio, vendita dei relitti e riparto del ricavato, con particolare richiamo all’Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee nei casi di mezzi subacquei.
L’autorità marittima deve provvedere immediatamente al soccorso di navi in pericolo, naufraghi o altri sinistri; se mancano i mezzi, deve avvisare le altre autorità competenti. In caso di mancato tempestivo intervento, i primi provvedimenti spettano all’autorità comunale. Le navi presenti nel porto o nelle vicinanze possono essere requisite per il soccorso, con disciplina delle indennità e compensi secondo le norme speciali.
Ordine pubblico, divieti di transito e tutela delle infrastrutture
In caso di eventi che possano turbare l’ordine pubblico nei porti, sulle navi o nelle zone demaniali, l’autorità di pubblica sicurezza informa immediatamente quella marittima; se non può intervenire tempestivamente, l’autorità marittima ristabilisce l’ordine con possibile ricorso alla forza pubblica o armata e avviso alle autorità competenti.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione può limitare o vietare transito e sosta di navi mercantili nel mare territoriale per ragioni di ordine pubblico, sicurezza della navigazione e, d’intesa con il Ministro dell’ambiente, protezione dell’ambiente marino. Una norma analoga consente il divieto anche per determinate zone delle acque interne per esigenze di ordine pubblico.
Navigazione interna e zone portuali interne
Alle zone portuali della navigazione interna si applicano, per rinvio, molte delle norme sul demanio marittimo e sulle concessioni marittime, con adattamento delle competenze all’amministrazione della navigazione interna. Per concessioni e usi da parte di altre amministrazioni statali per fini estranei alla navigazione è richiesto il consenso dell’amministrazione competente.
L’esecuzione e la manutenzione delle opere portuali e idrauliche su laghi, fiumi e canali, e sulle zone retrostanti, è attribuita al ministero dei lavori pubblici.
Disposizioni obsolete o sostituite di fatto
Alcune previsioni risultano manifestamente datate o superate dal sistema amministrativo e organizzativo successivo, ma il contenuto fornito non ne indica un’abrogazione generalizzata. Restano quindi operanti solo nei limiti in cui siano ancora compatibili con l’assetto vigente e con le norme speciali richiamate.
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