Cassazione Civile, Ordinanza n. 10012/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (preponente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di agenzia tra un agente e una società preponente. L'agente aveva chiesto somme a vario titolo: indennità sostitutiva del preavviso ex art. 10 AEC; indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. o, in subordine, indennità suppletiva di clientela quale minimo garantito e FIRR; provvigioni sugli affari promossi direttamente dalla mandante nella zona e presso la clientela dell'agente ex art. 1749, comma 3, c.c.; rimborso delle spese per attività accessorie al contratto di agenzia (Clinical Monitor, Assistente Direzione Commerciale Farmacia, Capo Area per l'informazione medica area Nord); compenso per l'attività di Assistente Direzione Commerciale Farmacia (ADCF). Il Tribunale aveva rigettato tutte le domande e la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo, tra l'altro, giustificato il recesso per giusta causa della preponente, insussistente un diritto al rimborso spese in mancanza di pattuizione e inammissibile in appello la domanda ex art. 2041 c.c., nonché non provata l'effettiva istituzione della figura di Field Assistant/ADCF. In cassazione l'agente ha dedotto: 1) nullità della motivazione d'appello per motivazione meramente apparente e per relationem; 2) omessa pronuncia/omesso esame e, in subordine, violazione degli artt. 2041, 2042, 2697, 99, 112, 115, 163 e 345 c.p.c. sul rimborso spese e sull'azione di arricchimento senza causa; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c. e, in subordine, dell'art. 2041 c.c., sostenendo che l'incarico di Field Assistant/ADCF fosse stato conferito per iscritto e che la Corte fosse incorsa in contraddizione nell'escludere sia il contratto sia il diritto all'indennizzo; 4) violazione degli artt. 90, 91 e 92 c.p.c. per avere posto a carico dell'attore le spese di consulenza tecnica nonostante la compensazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza di appello non era apparente: la Corte territoriale aveva esaminato i motivi di gravame, richiamato le parti pertinenti della decisione di primo grado e reso un proprio autonomo apprezzamento. Ha dichiarato inammissibile, in parte, e comunque infondato il secondo motivo: il vizio di omesso esame non può riguardare mere argomentazioni difensive; inoltre la domanda di arricchimento senza causa non risultava specificamente e puntualmente allegata come relativa al rimborso spese, e il ricorrente non aveva trascritto gli atti necessari a dimostrarlo. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità, osservando che la Corte d'appello aveva già risposto alle censure sulla figura del Field Assistant/ADCF e sulla pretesa contraddizione. Ha infine rigettato il quarto motivo, richiamando il principio secondo cui la compensazione delle spese processuali può essere solo parziale e non impedisce di porre a carico di una parte le spese di consulenza tecnica d'ufficio. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 10 AEC
richiamato quale base della domanda di indennità sostitutiva del preavviso nel rapporto di agenzia.
richiamato quale base della domanda di indennità di fine rapporto dell'agente.
richiamato quale base della domanda di provvigioni sugli affari promossi direttamente dalla preponente nella zona dell'agente.
richiamato in relazione alla domanda subordinata di arricchimento senza causa, ritenuta non specificamente proposta o comunque inammissibile in appello secondo l'interpretazione della Corte.
richiamato insieme all'art. 2041 c.c. nella censura del ricorrente sulla domanda di arricchimento senza causa.
richiamato a sostegno delle censure sulla prova del credito e del diritto al rimborso spese.
richiamato per la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per la dedotta corretta formulazione della domanda.
richiamato per omessa pronuncia e corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso il vizio perché la sentenza d'appello aveva comunque deciso sulle domande e sui motivi.
richiamato nelle censure sul governo della prova e sull'esame delle risultanze istruttorie.
richiamato nel motivo relativo alla prova del conferimento e dell'effettiva istituzione della figura di Field Assistant/ADCF.
richiamato per denunciare la nullità della motivazione apparente; la Corte precisa che la motivazione per relationem è lecita se il giudice d'appello mostra di aver esaminato i motivi di gravame.
richiamato per la dedotta inammissibilità della nuova domanda di arricchimento senza causa in appello.
richiamato nel quadro delle censure sulla specificità e sull'allegazione della domanda.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte delimita l'ambito del n. 5 ai fatti storici e non alle mere argomentazioni difensive.
richiamati per contestare il regolamento delle spese e delle spese di c.t.u.; la Corte ribadisce che la compensazione può essere solo parziale e non impedisce l'addebito della c.t.u. ad una parte.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- La sentenza d'appello può essere motivata per relationem alla decisione di primo grado, ma ciò è legittimo solo se il giudice del gravame mostra di aver esaminato le censure proposte e di averle ritenute infondate con un proprio percorso argomentativo, non essendo sufficiente una mera adesione acritica alla pronuncia impugnata.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici principali o secondari e non può essere costruito sul mancato vaglio di argomentazioni, deduzioni difensive o del materiale istruttorio in quanto tale.
- La deduzione in cassazione di un vizio di omessa pronuncia richiede la puntuale indicazione della domanda o eccezione asseritamente non esaminata, con specificazione dell'atto in cui è stata proposta e trascrizione del suo contenuto essenziale, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di specificità.
- L'azione di arricchimento senza causa non può essere utilmente introdotta o riformulata in appello se non risulta essere stata ritualmente proposta in primo grado nei termini in cui viene poi invocata, e la relativa allegazione deve essere specifica e verificabile nel ricorso per cassazione.
- La contestazione del riconoscimento o dell'esistenza di un incarico professionale o di una posizione organizzativa richiede una censura specifica e coerente rispetto all'accertamento di merito, non potendo la doglianza limitarsi a prospettare genericamente una lettura alternativa delle prove.
- La compensazione delle spese di lite non esclude, di per sé, la possibilità di porre a carico di una parte le spese di consulenza tecnica d'ufficio, quando la compensazione sia soltanto parziale o comunque compatibile con una specifica regolazione delle spese accessorie.
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