Cassazione Civile, Ordinanza n. 10004/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla reiterazione di contratti a termine nel settore scolastico per attività di docenza. Il lavoratore aveva chiesto di accertare l'illegittimità dell'abuso del termine e di ottenere il risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva però rigettato la domanda sul presupposto che l'interessato fosse stato immesso in ruolo mediante gli strumenti selettivi e concorsuali previsti prima della l. n. 107/2015, ritenendo che la stabilizzazione costituisse la riparazione più ragionevole e che non fossero stati allegati o provati ulteriori danni. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) violazione dell'art. 32 l. n. 183/2010, della direttiva 1999/70/CE e della clausola 5 dell'accordo quadro, nonché dell'art. 1, commi 95, 131 e 132, l. n. 107/2015, per avere la sentenza negato il risarcimento attribuendo efficacia retroattiva alla stabilizzazione introdotta dalla l. n. 107/2015, mentre l'immissione in ruolo del ricorrente sarebbe avvenuta nel 2011 e quindi prima della riforma; 2) violazione dell'art. 117 Cost. e dell'art. 6 CEDU, per avere la sentenza consentito allo Stato di incidere retroattivamente sui giudizi in corso modificando a proprio vantaggio la disciplina applicabile.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la decisione della Corte d'appello fosse conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata: nel settore scolastico, per la reiterazione illegittima di contratti a termine su organico di diritto, la stabilizzazione ottenuta secondo il previgente sistema di reclutamento o tramite il piano straordinario di assunzioni costituisce misura proporzionata, effettiva ed idonea a sanzionare l'abuso e a rimuoverne le conseguenze. Rimane comunque ferma la possibilità per il lavoratore di chiedere il risarcimento di eventuali danni ulteriori, ma con onere di specifica allegazione e prova e senza alcuna presunzione di danno. La Corte ha quindi escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia o di una nuova rimessione alla Corte costituzionale, richiamando precedenti conformi e il principio dell'acte clair. Le spese non sono state liquidate per mancata difesa delle amministrazioni intimate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma evocata come parametro del sindacato di legittimità per denunciare violazione di legge.
richiamato dal ricorrente a sostegno della richiesta risarcitoria per abuso del contratto a termine.
Direttiva 1999/70/CE
richiamata quale fonte eurounitaria sulla prevenzione degli abusi dei contratti a tempo determinato.
Clausola 5 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
richiamata per sostenere l'obbligo di misure effettive e dissuasive contro l'abuso del termine.
art. 1, commi 95, 131 e 132, l. n. 107/2015
considerata dalla Corte nel quadro della stabilizzazione del personale scolastico e della sua idoneità a riparare l'abuso.
art. 117 Cost.
dedotto come parametro di compatibilità costituzionale della disciplina interna rispetto agli obblighi eurounitari.
art. 6 CEDU
invocato per censurare la pretesa retroattività della disciplina sopravvenuta sui giudizi pendenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato dovuto.
richiamato per rinviare ai precedenti conformi senza ulteriore esposizione analitica.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego scolastico, la reiterazione illegittima di contratti a termine su organico di diritto è adeguatamente sanzionata dalla stabilizzazione/immissione in ruolo ottenuta secondo il sistema di reclutamento applicabile, quando tale misura sia idonea a cancellare le conseguenze dell'abuso.
- L'immissione in ruolo del lavoratore a termine non esclude in astratto il risarcimento di ulteriori danni, ma tali danni devono essere specificamente allegati e provati dal dipendente; non opera alcuna presunzione di danno ulteriore.
- Il giudice di legittimità non deve rimettere la questione alla Corte di giustizia quando la soluzione sia già coperta da precedenti conformi o l'interpretazione del diritto UE sia chiara e non rilevante ai fini della decisione.
- La compatibilità della disciplina interna con l'art. 117 Cost. va esclusa quando il sistema nazionale, letto alla luce della giurisprudenza UE, risulti complessivamente idoneo a reprimere l'abuso dei contratti a termine.
- La diversa disciplina tra rapporto di lavoro privato e pubblico, quanto agli effetti della conversione o della stabilizzazione, non integra di per sé disparità costituzionalmente rilevante se i fenomeni giuridici posti a confronto sono strutturalmente diversi.
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