DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa norma definisce i livelli essenziali e uniformi di assistenza, la programmazione sanitaria nazionale e regionale, le competenze di Regioni e USL, nonché l’organizzazione aziendale del SSN. Prevede regole su piani sanitari, distretti, direzioni aziendali, controlli e poteri sostitutivi, con alcuni istituti poi modificati o abrogati nel tempo.
Riordino del Servizio sanitario nazionale e dell'organizzazione delle aziende sanitarie
Riordino del Servizio sanitario nazionale e programmazione sanitaria
La disposizione inquadra il Servizio sanitario nazionale come strumento attraverso cui è garantita la tutela della salute, nel rispetto della dignità e della libertà della persona. Il sistema si fonda sulla programmazione sanitaria nazionale e regionale e sulla definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza, finanziati con risorse pubbliche compatibili con gli equilibri della finanza pubblica.
Livelli essenziali di assistenza e criteri di erogazione
I livelli essenziali di assistenza comprendono tipologie, servizi e prestazioni individuati dal Piano sanitario nazionale. Per il triennio 1998-2000 sono ricomprese tre grandi aree:
- assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;
- assistenza distrettuale;
- assistenza ospedaliera.
Sono poste a carico del Servizio sanitario nazionale le prestazioni che, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, presentano evidenze scientifiche di significativo beneficio in rapporto alle risorse impiegate. Restano escluse le prestazioni che non rispondono a bisogni assistenziali tutelati, non sono efficaci o appropriate secondo le evidenze disponibili, oppure non sono economiche quando esistono forme alternative idonee a soddisfare le medesime esigenze.
Le prestazioni innovative prive di sufficienti e definitive evidenze scientifiche possono essere erogate solo in strutture accreditate e nell’ambito di programmi di sperimentazione autorizzati dal Ministero della sanità.
Piano sanitario nazionale: contenuti, durata e adozione
Il Piano sanitario nazionale ha durata triennale ed è adottato dal Governo entro il 30 novembre dell’ultimo anno di vigenza del piano precedente. Può essere modificato nel corso del triennio con la stessa procedura prevista per la sua adozione.
Il Piano indica, tra l’altro:
- le aree prioritarie di intervento, anche per ridurre le diseguaglianze sociali e territoriali;
- i livelli essenziali di assistenza da garantire nel triennio;
- la quota capitaria di finanziamento e la sua ripartizione per livelli di assistenza;
- indirizzi per il miglioramento continuo della qualità;
- progetti-obiettivo, anche in integrazione con i servizi socioassistenziali;
- finalità e settori della ricerca biomedica e sanitaria;
- esigenze di formazione di base e continua del personale;
- linee guida, modelli organizzativi e percorsi diagnostico-terapeutici;
- criteri e indicatori di verifica dei livelli di assistenza.
Rapporti con le Regioni e programmazione regionale
Le Regioni, singolarmente o in forma coordinata, formulano proposte per il Piano sanitario nazionale e trasmettono annualmente al Ministro della sanità una relazione sullo stato di attuazione del piano regionale, sui risultati di gestione e sulla spesa prevista per l’anno successivo.
Il Piano sanitario regionale rappresenta il piano strategico degli interventi sul territorio regionale ed è adottato o adeguato entro 150 giorni dall’entrata in vigore del Piano nazionale. Le Regioni devono prevedere forme di partecipazione delle autonomie locali e delle realtà sociali e sanitarie private non profit, nonché delle organizzazioni sindacali e delle strutture private accreditate.
Gli schemi di piano regionale sono trasmessi al Ministro della sanità per il parere sulla coerenza con il Piano nazionale; il parere è reso entro 30 giorni, sentita l’Agenzia per i servizi sanitari regionali.
Poteri sostitutivi e inadempienze regionali
Se una Regione non adotta il piano regionale, la mancanza del piano non rende inapplicabile il Piano sanitario nazionale. Tuttavia, trascorso un anno dall’entrata in vigore del Piano nazionale senza l’adozione del piano regionale, non possono essere accreditate nuove strutture. Il Ministro assegna un termine non inferiore a tre mesi; decorso inutilmente, il Consiglio dei ministri può intervenire in via sostitutiva, anche con commissario ad acta.
Competenze regionali e organizzazione territoriale
Alle Regioni e alle Province autonome spettano le funzioni legislative e amministrative in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera, nel rispetto dei principi statali. In particolare, disciplinano l’organizzazione dei servizi, i criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, l’indirizzo tecnico e il controllo di gestione.
La legge regionale disciplina la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale, il rapporto tra programmazione regionale e attuativa locale, l’articolazione del territorio in unità sanitarie locali, i distretti, i criteri di finanziamento, la vigilanza e il controllo, nonché le modalità di coordinamento nelle aree metropolitane. Sono previste regole specifiche anche per l’indebitamento delle USL, nei limiti di legge, e per l’eventuale finanziamento di livelli aggiuntivi di assistenza da parte dei comuni.
Organizzazione delle unità sanitarie locali e direzione aziendale
Le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione è disciplinata da atto aziendale di diritto privato nel rispetto dei principi regionali. L’atto individua le strutture operative con autonomia gestionale o tecnico-professionale.
Gli organi aziendali sono il direttore generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale. Il direttore generale adotta l’atto aziendale, dirige la gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative; è coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario.
Il rapporto di lavoro dei vertici aziendali è esclusivo, a tempo determinato, di diritto privato, rinnovabile. Sono previste incompatibilità soggettive e cause ostative alla nomina, oltre all’aspettativa senza assegni e al mantenimento del posto per i dipendenti pubblici nominati. Per il personale del SSN il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina generale del pubblico impiego e dalla programmazione delle assunzioni.
Direttore generale: nomina, requisiti, valutazione e revoca
La nomina del direttore generale avviene attingendo agli elenchi regionali di idonei, formati previo avviso pubblico e selezione. Sono richiesti laurea magistrale, esperienza dirigenziale adeguata e gli eventuali ulteriori requisiti regionali. Gli elenchi sono aggiornati almeno ogni due anni e deve essere assicurata adeguata pubblicità e trasparenza.
La nomina va effettuata entro 60 giorni dalla vacanza dell’ufficio; in caso di inerzia si applicano i poteri sostitutivi regionali e statali previsti dalla norma. I direttori generali devono conseguire specifica formazione manageriale entro 18 mesi dalla nomina.
La Regione valuta i risultati aziendali e il raggiungimento degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, anche ai fini della conferma dopo 18 mesi. La decadenza interviene in caso di gravi motivi, grave disavanzo o violazioni di legge e di buon andamento; il mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali comporta decadenza automatica. Sono disciplinate anche le ipotesi di mancata conferma e le procedure di sostituzione.
Collegio sindacale e controlli
Il collegio sindacale vigila sulla gestione economica, sull’osservanza della legge, sulla contabilità e sulla regolarità del bilancio, effettuando anche verifiche di cassa. Riferisce almeno trimestralmente alla Regione e trasmette relazioni periodiche alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del comune capoluogo, secondo i casi. Può compiere ispezioni e controlli anche individualmente. Dura in carica tre anni ed è composto da tre membri designati da Regione, Ministero dell’economia e delle finanze e Ministero della salute.
Distretto, assistenza primaria e integrazione socio-sanitaria
Il distretto è l’articolazione organizzativa dell’unità sanitaria locale deputata ad assicurare l’assistenza primaria e il coordinamento con i dipartimenti e i servizi aziendali. La legge regionale ne disciplina l’assetto; in linea generale deve essere garantita una popolazione minima di 60.000 abitanti, salvo deroghe per caratteristiche territoriali o bassa densità abitativa.
Il distretto dispone di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria e opera con un Programma delle attività territoriali, che individua localizzazione dei servizi, risorse per l’integrazione socio-sanitaria e quote di finanziamento tra USL e comuni. Il programma è proposto dal Comitato dei sindaci di distretto e dal direttore di distretto ed è approvato dal direttore generale.
Il distretto garantisce assistenza specialistica ambulatoriale, prevenzione e cura delle tossicodipendenze, consultori, servizi per disabili e anziani, assistenza domiciliare integrata e servizi per HIV e patologie in fase terminale. Vi trovano inoltre collocazione funzionale le articolazioni del dipartimento di salute mentale e del dipartimento di prevenzione.
Disposizioni transitorie e aggiornamenti rilevanti
Sono presenti numerosi rinvii a discipline regionali, a termini specifici per l’adozione di atti organizzativi e a poteri sostitutivi in caso di inadempienza. Il testo fornito contiene anche varie annotazioni di abrogazione o modifica successiva di singoli commi e periodi.
Natura attuale della disciplina
La parte generale della disciplina sul riordino del SSN e sull’organizzazione territoriale conserva interesse applicativo, ma alcune previsioni originarie su nomine, organi e procedure risultano nel tempo modificate o abrogate da interventi successivi, in particolare dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e da ulteriori riforme. Il contenuto è quindi da leggere alla luce della stratificazione normativa successiva.
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