Cassazione Civile, Ordinanza n. 09993/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla cessione di un ramo d'azienda nell'ambito di servizi di back office/customer care. La corte d'appello aveva ritenuto inefficace nei confronti della lavoratrice la cessione del rapporto di lavoro, escludendo che il complesso trasferito costituisse un ramo autonomo ai sensi dell'art. 2112 c.c., perché i servizi ceduti non avevano autonomia funzionale, richiedevano continua integrazione con la struttura cedente, dipendevano da direttive dettagliate della cedente e utilizzavano programmi e locali rimasti nella disponibilità della cedente. La società cedente ha proposto ricorso principale deducendo violazione dell'art. 2112 c.c. e della Direttiva 2001/23/CE, sostenendo che il giudice di merito avrebbe interpretato erroneamente i criteri di autonomia, preesistenza e trasferimento dell'entità economica, valorizzando in modo scorretto alcuni elementi fattuali e trascurando che, secondo il diritto UE, rileva il complesso organizzato di persone e mezzi idoneo a conservare la propria identità anche se integrato nel cessionario. La società cessionaria ha proposto ricorso incidentale con argomentazioni sostanzialmente analoghe. Entrambe le società hanno anche chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione delle circostanze di fatto già apprezzate dal giudice di merito, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Ha inoltre confermato l'orientamento consolidato secondo cui, per configurare il trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c., occorre un'entità economica dotata di autonomia funzionale e preesistente, capace di svolgere autonomamente la propria funzione senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario. Ha escluso anche la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenendo la questione già chiarita dalla giurisprudenza europea e non decisiva ai fini della causa. La società ricorrente principale è stata condannata alle spese in favore della lavoratrice.
Norme richiamate
La norma si applica solo se il complesso ceduto integra un ramo d'azienda dotato di autonomia funzionale e preesistente, idoneo a svolgere autonomamente la propria funzione senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario.
La modifica legislativa non esclude il requisito dell'autonomia funzionale del ramo ceduto e non consente di qualificare come ramo una mera frazione organizzativa priva di autonoma consistenza oggettiva.
Direttiva 2001/23/CE
La disciplina europea tutela la continuità dei rapporti di lavoro nei trasferimenti di entità economiche che conservano la propria identità; la nozione di trasferimento richiede un'entità organizzata di persone e mezzi sufficientemente strutturata e autonoma.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale non è dovuto quando la questione interpretativa non è decisiva o è già chiarita da una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, oppure quando ricorre un acte clair.
La Corte richiama precedenti conformi in funzione nomofilattica, rinviando agli argomenti già espressi in decisioni anteriori sulla medesima vicenda.
La violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una rivalutazione del fatto o un diverso peso delle circostanze concrete accertate dal giudice di merito.
Il vizio motivazionale è configurabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo o del deficit motivazionale al di sotto del minimo costituzionale, non per chiedere una nuova valutazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la verifica della sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione dell'art. 2112 c.c. è, di regola, accertamento di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non contraddittoria.
- La nozione di ramo d'azienda richiede un complesso di beni e/o persone oggettivamente dotato di autonomia organizzativa e funzionale, preesistente allo scorporo, capace di svolgere la propria attività senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario.
- Ai fini del trasferimento di azienda o di ramo non è decisivo un singolo indice fattuale considerato isolatamente: occorre una valutazione complessiva di tutte le circostanze, variabile in relazione al tipo di attività svolta.
- Non è consentito alle parti creare ex novo, al momento del trasferimento, una struttura che solo formalmente venga qualificata come ramo d'azienda, se manca una preesistente articolazione autonoma dell'impresa cedente.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è automatico su istanza di parte, ma presuppone la rilevanza della questione e l'assenza di un orientamento europeo già consolidato o di un'interpretazione chiara della norma UE.
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