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Legge

LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

Normativa italiana006G0318Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Provvedimento finanziario per il 2007-2009 che fissa i saldi di bilancio e introduce una significativa riforma dell’IRPEF, delle detrazioni e degli assegni familiari. Disciplina inoltre studi di settore, controlli e sanzioni fiscali, documentazione delle spese farmaceutiche, obblighi per strutture sanitarie e condomìni, reverse charge edilizio, compravendite immobiliari e banche dati tributarie. Molte disposizioni hanno decorrenza dal 2007 e alcune sono state successivamente abrogate.

Legge finanziaria 2007: finanza pubblica, riforma IRPEF e misure fiscali

Legge finanziaria 2007 e principali misure fiscali

La legge definisce gli equilibri di finanza pubblica per il 2007-2009 e interviene in modo articolato sulla fiscalità delle persone fisiche, sugli strumenti di accertamento, sugli adempimenti fiscali e sui trasferimenti a famiglie, regioni ed enti locali. Il testo contiene anche disposizioni già espressamente abrogate, che non producono più effetti.

Saldi di bilancio e destinazione delle maggiori entrate

Per il 2007 il saldo netto da finanziare è fissato in 29.000 milioni di euro, al netto di 12.520 milioni per regolazioni debitorie; il ricorso massimo al mercato finanziario è stabilito in 240.500 milioni, incluso l’indebitamento estero fino a 4.000 milioni per interventi non previsti nel bilancio.

Per il 2008 e il 2009 sono fissati i seguenti limiti:

  • saldo netto da finanziare a legislazione vigente: 26.000 e 18.000 milioni di euro;
  • ricorso al mercato: 214.000 e 208.000 milioni;
  • saldo netto da finanziare programmatico: 19.500 e 10.500 milioni;
  • ricorso al mercato programmatico: 208.000 e 200.000 milioni.

I limiti del ricorso al mercato sono calcolati al netto delle operazioni di rimborso anticipato o ristrutturazione di passività statali preesistenti. Le maggiori entrate tributarie del 2007 devono essere destinate prioritariamente agli obiettivi di indebitamento netto e di finanza pubblica. L’eventuale eccedenza derivante dalla lotta all’evasione, se permanente, è destinata alla riduzione della pressione fiscale e al sostegno dei redditi più bassi, salvo esigenze urgenti connesse a calamità naturali o sicurezza nazionale.

Riforma dell’IRPEF

Dal 2007 viene sostituito il precedente sistema delle deduzioni per area e carichi familiari con un sistema basato su aliquote per scaglioni e detrazioni d’imposta.

Le aliquote IRPEF previste sono:

  • 23% fino a 15.000 euro;
  • 27% oltre 15.000 e fino a 28.000 euro;
  • 38% oltre 28.000 e fino a 55.000 euro;
  • 41% oltre 55.000 e fino a 75.000 euro;
  • 43% oltre 75.000 euro.

L’imposta netta si ottiene sottraendo dall’imposta lorda le detrazioni previste per carichi familiari, lavoro, pensione, oneri e altre disposizioni. I crediti d’imposta spettanti ai sensi della disciplina sui redditi prodotti all’estero sono scomputati dall’imposta netta; l’eventuale eccedenza può essere riportata al periodo successivo o chiesta a rimborso.

È prevista una particolare esenzione per contribuenti il cui reddito è costituito esclusivamente da pensione fino a 7.500 euro, redditi dominicali e agrari entro 185,92 euro e abitazione principale con pertinenze.

Detrazioni per carichi di famiglia

Le detrazioni riguardano coniuge, figli e altre persone fiscalmente a carico. La soglia generale di reddito del familiare a carico è pari a 2.840,51 euro, considerando anche alcune retribuzioni corrisposte da organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche, Santa Sede ed enti collegati.

Per il coniuge sono previste detrazioni parametrate al reddito complessivo, con importi base di 800 o 690 euro e specifiche maggiorazioni per determinate fasce di reddito.

Per i figli spettano:

  • 800 euro per ciascun figlio;
  • 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
  • una maggiorazione di 220 euro per ogni figlio con disabilità;
  • una maggiorazione di 200 euro per ciascun figlio, a partire dal primo, quando i figli a carico sono più di tre.

Le detrazioni per figli sono ridotte in funzione del reddito complessivo e della numerosità del nucleo. La soglia di riferimento di 95.000 euro è aumentata di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

La ripartizione ordinaria tra genitori non separati è del 50%, salvo accordo per attribuire la detrazione al genitore con reddito più elevato. In caso di separazione o affidamento, la detrazione segue le regole relative al genitore affidatario o all’affidamento congiunto; sono disciplinati anche i casi di incapienza, genitore mancante, figli adottivi, affidati o affiliati e coniuge fiscalmente a carico.

Per le altre persone indicate dall’articolo 433 del codice civile è prevista una detrazione di 750 euro, ripartita pro quota e soggetta a riduzione in base al reddito complessivo.

Le detrazioni sono rapportate ai mesi di spettanza e competono dal mese in cui si verificano fino a quello in cui cessano le condizioni richieste.

Detrazioni per lavoro, pensione e altri redditi

Per i redditi di lavoro dipendente e assimilati sono previste detrazioni rapportate al periodo di lavoro e articolate in relazione al reddito complessivo. Per i redditi più bassi la detrazione minima è di 690 euro, elevata a 1.380 euro nei rapporti di lavoro a tempo determinato.

Per i redditi di pensione sono previste detrazioni specifiche, non cumulabili con quelle da lavoro. Per i pensionati di età non inferiore a 75 anni sono applicati importi e soglie più favorevoli, con detrazione minima di 713 euro.

Per taluni redditi assimilati, autonomi occasionali, redditi diversi e altre categorie individuate dalla norma è prevista una detrazione fino a 1.104 euro, ridotta progressivamente al crescere del reddito. Le detrazioni sono determinate assumendo i rapporti previsti dalla legge fino alle prime quattro cifre decimali.

Trattamento fiscale del TFR

Per il calcolo dell’IRPEF dovuta su trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni vigenti al 31 dicembre 2006.

Assegno per il nucleo familiare

Dal 1° gennaio 2007 sono rideterminati, secondo la Tabella 1 allegata, i livelli di reddito e gli importi annuali dell’assegno per i nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, oppure con un solo genitore e almeno un figlio minore, purché non siano presenti componenti inabili.

Per le altre tipologie di nuclei familiari con figli gli importi sono rivalutati del 15% dal 1° gennaio 2007. Sono possibili ulteriori rimodulazioni con decreto interministeriale, anche per coordinare l’assegno con le detrazioni IRPEF.

Per i nuclei con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni, sono considerati anche i figli tra 18 e 21 anni che siano studenti o apprendisti. Restano fermi, dal 2008, i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito familiare previsti dalla normativa previgente.

Studi di settore, indicatori e accertamento

Gli studi di settore devono essere revisionati al massimo ogni tre anni, tenendo conto anche dei dati di contabilità nazionale e delle statistiche ufficiali. La revisione è programmata annualmente dall’Agenzia delle entrate entro il mese di febbraio, sentita la commissione degli esperti.

Gli studi devono considerare indicatori di coerenza rispetto a comportamenti ritenuti normali nel settore economico di riferimento. Fino alla revisione degli studi, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006, si applicano specifici indicatori di normalità economica.

Gli indicatori hanno natura sperimentale e i maggiori ricavi, compensi o corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici. Il contribuente che dichiara valori inferiori a quelli risultanti dagli indicatori non è sottoposto ad accertamento automatico; in caso di accertamento, l’ufficio deve motivare e provare gli scostamenti.

Sono esclusi dall’applicazione ordinaria degli studi di settore, tra gli altri:

  • i contribuenti oltre il limite di ricavi o compensi previsto dallo specifico studio, comunque non superiore a 7,5 milioni di euro;
  • chi ha iniziato o cessato l’attività nel periodo d’imposta, con eccezioni per prosecuzione o riavvio entro sei mesi;
  • chi si trova in un periodo di non normale svolgimento dell’attività.

Le nuove regole sulle esclusioni e sulle rettifiche producono effetto, in generale, dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2007; le disposizioni sulle cessazioni e sui nuovi inizi hanno effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006.

Non possono essere effettuate rettifiche basate su presunzioni semplici nei confronti dei contribuenti congrui, anche per adeguamento, e coerenti, quando l’attività non dichiarata non supera 50.000 euro e il 40% dei ricavi o compensi dichiarati. L’atto deve evidenziare le ragioni per cui gli studi sono ritenuti inadeguati.

Per i contribuenti ai quali gli studi non sono applicabili possono essere individuati indicatori di normalità economica idonei a rilevare ricavi o compensi non dichiarati o lavoro irregolare. Per le società al primo periodo d’imposta sono previsti indicatori di coerenza sui requisiti minimi di continuità dell’attività, applicabili dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006; nei confronti dei soggetti incoerenti è programmata una specifica attività di controllo.

Sanzioni connesse agli studi di settore

La sanzione minima e massima per omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, oppure per indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità inesistenti, è aumentata del 10%.

L’aumento non si applica quando il maggior reddito, la maggiore imposta o il maggior imponibile accertato non supera il 10% del valore dichiarato. La disciplina riguarda le imposte sui redditi, l’IVA e l’IRAP.

Spese sanitarie e medicinali

Dal 1° luglio 2007, per dedurre o detrarre le spese relative all’acquisto di medicinali, la fattura o lo scontrino fiscale deve indicare:

  • natura del bene;
  • qualità e quantità;
  • codice fiscale del destinatario.

Fino al 31 dicembre 2007 il codice fiscale poteva essere riportato manualmente dal destinatario quando l’acquirente non coincideva con il destinatario, non ne conosceva il codice o non disponeva della tessera sanitaria, ferme le disposizioni sulla rilevazione del codice fiscale da parte del farmacista.

Soggetti disabili e autoveicoli

Le agevolazioni fiscali e di altra natura relative agli autoveicoli destinati a persone con ridotte o impedite capacità motorie sono riconosciute solo se il veicolo è utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona disabile.

In caso di cessione dell’autovettura prima di due anni dall’acquisto agevolato, è dovuta la differenza tra l’imposta ordinaria e quella calcolata con l’agevolazione. L’obbligo non opera quando la cessione dipende da mutate esigenze legate all’handicap e serve ad acquistare un altro veicolo con nuovi e diversi adattamenti.

Compensi professionali nelle strutture sanitarie private

Dal 1° marzo 2007 le strutture sanitarie private devono riscuotere unitariamente i compensi dovuti per prestazioni autonome, mediche e paramediche svolte al loro interno.

Le strutture devono:

  • incassare il compenso in nome e per conto del professionista e riversarlo contestualmente;
  • registrare il compenso per ciascuna prestazione;
  • comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate i compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente.

Le modalità tecniche sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Restano a carico dei professionisti gli obblighi formali e sostanziali dell’attività. Le violazioni sono sanzionate ai sensi degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 471/1997.

Ritenuta sui pagamenti dei condomìni

Il condominio, quale sostituto d’imposta, deve applicare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito del percipiente sui corrispettivi pagati per appalti di opere o servizi effettuati nell’esercizio d’impresa, anche se resi a terzi o nell’interesse di terzi.

La ritenuta si applica anche quando i corrispettivi costituiscono redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i), del TUIR.

Reverse charge nel settore edile e altre operazioni IVA

Il meccanismo dell’inversione contabile viene esteso alle prestazioni di servizi, inclusa la manodopera, rese da subappaltatori nel settore edile nei confronti dell’impresa costruttrice o ristrutturatrice, dell’appaltatore principale o di altro subappaltatore.

La norma prevede inoltre l’estensione del reverse charge a:

  • apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile e relativi componenti e accessori;
  • personal computer, componenti e accessori;
  • materiali e prodotti lapidei provenienti direttamente da cave e miniere.

Per queste ultime categorie l’applicazione decorre dalle cessioni successive all’autorizzazione comunitaria prevista dalla normativa IVA europea. Ulteriori operazioni possono essere individuate con decreto ministeriale secondo la disciplina unionale.

Compravendite immobiliari e mediazione

Gli agenti immobiliari iscritti al ruolo sono obbligati in solido al pagamento dell’imposta di registro per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività.

All’atto della cessione dell’immobile, anche soggetta a IVA, le parti devono dichiarare con atto sostitutivo:

  • le modalità analitiche di pagamento del corrispettivo;
  • l’eventuale intervento di un mediatore;
  • i dati identificativi del mediatore e del soggetto per il quale opera;
  • codice fiscale o partita IVA;
  • numero di iscrizione al ruolo e Camera di commercio competente;
  • spesa sostenuta per la mediazione e relative modalità di pagamento.

In mancanza di iscrizione al ruolo il notaio deve segnalarlo all’Agenzia delle entrate. Per dichiarazioni omesse, incomplete o mendaci è prevista una sanzione da 500 a 10.000 euro e, ai fini dell’imposta di registro, la possibilità di rettifica del valore dei beni trasferiti.

La disciplina previgente relativa ai pagamenti si applica ai pagamenti effettuati dal 4 luglio 2006.

Trasferimenti a regioni e accisa sul gasolio

Dal 1° gennaio 2007 una quota dell’accisa sul gasolio per autotrazione è attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo. La quota è fissata per il periodo 2007-2009 rispettivamente in 0,00266, 0,00288 e 0,00307 euro per litro.

La ripartizione avviene sulla base dei quantitativi erogati nell’anno precedente dagli impianti di distribuzione. Le modalità operative sono demandate a un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

I trasferimenti erariali a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle nuove disposizioni IRPEF e collegate, secondo modalità da definire con decreto ministeriale d’intesa con la Conferenza unificata.

Scambio di dati e sistema integrato delle banche dati

Entro il 31 gennaio di ogni anno devono essere trasmessi alle regioni i dati relativi all’import/export e, alle regioni, province autonome e comuni, i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno precedente dai contribuenti residenti.

Le modalità tecniche di trasmissione telematica sono definite dall’Agenzia delle entrate, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, e dall’Agenzia delle dogane per i dati di import/export.

Dalla data di entrata in vigore è istituito un sistema integrato delle banche dati tributarie e finanziarie, destinato alla condivisione e gestione coordinata delle informazioni del settore pubblico per monitorare pressione fiscale e flussi finanziari. Entro il 31 marzo 2007 devono essere individuate le banche dati di interesse nazionale, le regole tecniche di accesso e i servizi amministrativi e tecnici messi a disposizione delle amministrazioni abilitate.

Disposizioni abrogate o prive di attualità

Il testo segnala l’abrogazione di diversi commi, tra cui il comma 5 e i commi 30-32 dell’articolo 1, nonché ulteriori disposizioni abrogate da successivi provvedimenti. Sono inoltre abrogati i commi 535-538 della legge n. 266/2005, con cessazione degli effetti degli atti adottati.

Le disposizioni con decorrenza riferita al 2007 o a periodi d’imposta del 2006-2007 hanno principalmente rilevanza storica e transitoria; per l’applicazione attuale occorre verificare il testo vigente delle norme modificate e l’eventuale sostituzione da parte della legislazione successiva.

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