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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26056/2025 del 24/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011, emesso a seguito di PVC della Guardia di Finanza, con cui l'Ufficio ha recuperato maggior reddito d'impresa e rideterminato IRPEF, IVA e IRAP, fondandosi sia sul valore di avviamento connesso alla cessione di azienda, sia su una percentuale di ricarico sul venduto ritenuta dall'Amministrazione pari al 175%. La contribuente ha impugnato l'atto e la CTP ha accolto solo in parte il ricorso, riducendo la percentuale di ricarico al 30%; la CTR ha confermato. In cassazione la contribuente ha proposto sei motivi: 1) illegittimità della rideterminazione del ricarico perché compiuta con giudizio equitativo; 2) nullità della sentenza per carenza della concisa esposizione del processo e delle ragioni della decisione; 3) omessa motivazione sulla percentuale di ricarico; 4) violazione delle norme sull'accertamento induttivo, assumendo l'inaffidabilità ingiustificata della contabilità e l'assenza dei presupposti di gravità, precisione e concordanza; 5) illegittimità dell'acquisizione di documentazione presso l'abitazione senza autorizzazione del Procuratore della Repubblica; 6) violazione del contraddittorio endoprocedimentale, in particolare per il tributo IVA, e delle regole sul preventivo confronto con il contribuente. Parallelamente, la contribuente ha impugnato anche il diniego dell'Agenzia alla definizione agevolata ex art. 5 l. n. 130/2022, deducendo difetto di motivazione e violazione dei principi di buona fede/correttezza per il rigetto dovuto a un versamento inferiore di soli € 25,20 rispetto al dovuto.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi. Quanto al diniego di definizione agevolata, ha ritenuto che il provvedimento fosse adeguatamente motivato perché indicava il valore della controversia, quanto versato e la differenza rispetto al 20% dovuto; ha inoltre escluso che la minima differenza di importo potesse essere sanata in assenza di una previsione normativa espressa, negando l'applicabilità analogica dell'art. 15-ter d.P.R. n. 602/1973 alla definizione ex art. 5 l. n. 130/2022. Quanto al ricorso contro l'accertamento, ha escluso che la CTR avesse svolto un giudizio equitativo, osservando che la percentuale di ricarico era stata rideterminata in base alle risultanze processuali e anche al parametro emerso in sede di accertamento con adesione; ha ritenuto sufficiente la motivazione della sentenza di merito, ha dichiarato inammissibile la censura rivolta in sostanza contro l'avviso di accertamento e contro la ricostruzione del fatto, ha richiamato il principio secondo cui l'autorizzazione del Procuratore è necessaria solo in caso di apertura coattiva e non quando vi sia consenso del contribuente, e ha escluso la nullità dell'atto per mancato contraddittorio endoprocedimentale poiché la contribuente non aveva indicato specificamente quali difese avrebbe potuto svolgere per ottenere un esito diverso. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come parametro sulla prova nel processo tributario; la censura sul giudizio equitativo è stata respinta perché la CTR non ha fatto ricorso a un'equità vietata, ma a una riquantificazione della percentuale di ricarico.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare il preteso uso di criteri equitativi; la Corte ha escluso la violazione.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 114 c.p.c. per sostenere il divieto di equità; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata.

  • art. 114 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul divieto di decisione secondo equità; la Corte non ne ha ravvisato la violazione.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La motivazione della sentenza tributaria è stata ritenuta sufficiente, perché non mancava il minimo costituzionale.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia/violazione del principio di corrispondenza; la censura è stata respinta.

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato in relazione ai presupposti dell'accertamento induttivo e alla contestata inattendibilità della contabilità; il motivo è stato in parte inammissibile e in parte ritenuto attinente al merito.

  • art. 33 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La Corte ha affermato che l'autorizzazione del Procuratore è necessaria solo per l'apertura coattiva, non quando la documentazione sia consegnata spontaneamente con consenso del contribuente.

  • art. 4 l. 7 gennaio 1929, n. 4

    Richiamato dalla contribuente per il contraddittorio preventivo; la censura è stata respinta.

  • art. 12 l. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato sia per l'accesso presso l'abitazione sia per il contraddittorio endoprocedimentale; la Corte ha escluso la violazione nei termini dedotti.

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato nel ricorso contro il diniego di definizione agevolata per difetto di motivazione; la Corte ha ritenuto l'atto sufficientemente motivato.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato per la motivazione del diniego; la Corte ha ritenuto che il provvedimento contenesse gli elementi necessari.

  • art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212

    Invocato per i principi di buona fede e collaborazione; la Corte ha escluso che il diniego legittimo, fondato su un calcolo vincolato, ne comportasse violazione.

  • art. 15-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Ritenuto non applicabile in via generale alla definizione ex art. 5 l. n. 130/2022; opera solo nei casi previsti dalla legge, in particolare nelle rateazioni e in specifiche procedure di definizione.

  • art. 5 l. 31 agosto 2022, n. 130

    Norma sulla definizione agevolata del giudizio tributario pendente in Cassazione; la Corte ha negato che consenta una tolleranza generale per pagamenti inferiori al dovuto.

  • art. 16, comma 3, l. 27 dicembre 2002, n. 289

    Richiamato per il calcolo del valore della controversia ai fini della definizione agevolata.

  • art. 3-bis d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462

    Richiamato solo per spiegare l'ambito di applicazione dell'art. 15-ter d.P.R. n. 602/1973.

  • art. 8 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    Richiamato insieme all'art. 3-bis d.lgs. n. 462/1997 quale ambito di applicazione dell'art. 15-ter.

  • art. 1, commi 153-159, l. 29 dicembre 2022, n. 197

    Citato per distinguere altra diversa definizione agevolata, cui è riferita la circolare amministrativa richiamata dalla contribuente.

  • art. 52, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato come norma da cui discende l'autorizzazione del Procuratore per l'apertura coattiva; la Corte ne limita l'ambito ai casi di coazione.

  • art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5), c.p.c.

    Norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha escluso la fondatezza o l'ammissibilità delle censure formulate.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la fissazione della discussione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per la condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la censura sulla motivazione della sentenza è accoglibile solo se ricorre una vera anomalia motivazionale che integri violazione del "minimo costituzionale"; non sono più sindacabili in cassazione la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • La rideterminazione giudiziale della percentuale di ricarico o di altri elementi presuntivi dell'accertamento non integra di per sé un giudizio equitativo vietato, se il giudice di merito procede a una riquantificazione sulla base degli elementi di causa e delle risultanze acquisite.
  • Le doglianze di legittimità devono colpire la sentenza impugnata e non risolversi in una critica diretta all'atto amministrativo o in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
  • L'autorizzazione del Procuratore della Repubblica per l'apertura di pieghi, borse, casseforti e mobili è richiesta solo in caso di apertura coattiva; non è necessaria quando la documentazione sia consegnata spontaneamente dal contribuente o l'accesso avvenga con il suo consenso.
  • In materia di contraddittorio endoprocedimentale, la sua omissione non determina automaticamente l'invalidità dell'atto: il contribuente deve indicare concretamente le difese che avrebbe potuto svolgere e dimostrare che il confronto preventivo avrebbe potuto incidere sul risultato del procedimento, almeno per i tributi armonizzati.
  • Le norme in tema di condono e definizione agevolata hanno natura eccezionale e non sono suscettibili di interpretazione analogica o di estensione oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.
  • Se una procedura di definizione agevolata richiede un versamento percentuale del valore della controversia, un pagamento inferiore al minimo legale legittima il diniego quando non sia prevista una sanatoria dell'errore o una tolleranza normativa specifica.
  • L'eventuale sanabilità di lievi errori di pagamento in istituti agevolativi dipende da una previsione espressa della disciplina applicabile e non può essere desunta in via generale da principi di buona fede o correttezza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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